Ordinanza 18 – 20 aprile 2011, n.145

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 18
  • Data fonte: 27/04/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Dipendenti pubblici - Differimento del trattamento pensionistico di anzianità del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso di tale personale al pensionamento di anzianita' - Questione identica ad altra già decisa - Manifesta infondatezza. - Legge 27 dicembre 1997, n. 448, art. 59, comma 54. - Costituzione, artt. 36 e 38. (011C0270)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia. 

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