Sentenza 07 – 11 febbraio 2011, n.42

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 8
  • Data fonte: 16/02/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Ulteriori questioni proposte dalle parti costituite - Inammissibilità. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilita' della questione per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilità della questione siccome tesa ad un intervento additivo indeterminato - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di autonomo contenuto precettivo della censurata legge regionale o, comunque, per mancata contestuale impugnazione della disposizione statale da essa recepita - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilita' della questione siccome motivata per relationem - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Eccezione di inammissibilita' della questione per irrilevanza - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato - Divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi gia' espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione - Previsione di una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico, con conseguente violazione del carattere pubblico del concorso e dei principi di imparzialita' e di buon andamento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri profili di censura. - Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 40. - Costituzione, art. 97, terzo comma (artt. 3 e 117, primo comma). (011C0092)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia). 

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