Sentenza 8 – 15 giugno 2011, n.189

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 27
  • Data fonte: 22/06/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Possibilità, per la Giunta regionale e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di conferire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente, rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'incarico a dirigenti esterni, a dipendenti apicali del comparto in possesso di determinati requisiti - Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento della ulteriore questione. - Legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31, art. 2, comma 10. - Costituzione, art. 97 (art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 6). Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale gia' in servizio presso Segreterie particolari degli amministratori regionali e poi transitato nei ruoli della Regione con contratto a tempo indeterminato - Riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo di servizio antecedente all'immissione in ruolo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31, art. 5. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. o). Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Possibilità, per la Giunta regionale e per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di conferire temporaneamente, ma senza alcun limite, incarichi dirigenziali a dipendenti apicali non in possesso della relativa qualifica - Estensione di tale sistema di selezione dei dirigenti, già ritenuto dalla Corte inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, agli enti ed alle aziende dipendenti dalla Regione - Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, art. 36, modificativo dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. - Costituzione, art. 97 (artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 6-ter). Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Ricorso del Governo - Istanza di sospensione dell'efficacia della norme impugnate - Assorbimento della richiesta per intervenuta pronuncia nel merito. - Legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31, artt. 2, comma 10, e 5; legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, art. 36, modificativo dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l) ed o); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 6. (011C0404)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale  9 febbraio 2001, n.7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.); dell’art. 5 della medesima legge della Regione Basilicata n. 31 del 2010; dell’art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011). 

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