- Emanante: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 25
- Data fonte: 31/01/2012
Thesaurus: Istruzione, Politiche dell`educazione
Abstract:
Il presente decreto disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici. A tal fine, all’atto dell’iscrizione lo studente che intende avvalersi della contemporanea iscrizione presso i suddetti istituti deve presentare i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. La compatibilità dei piani di studio con la contestuale frequenza e con l’impegno richiesto allo studente deve essere valutata da ciascuna struttura didattica. Nelle more dell’approvazione dei piani di studio lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni. A norma dell’art. 2, le università e gli Istituti musicali in raccordo tra loro definiranno le modalità per verificare il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente, l’applicazione dei benefici concessi per il diritto allo studio, le attività formative svolte per ciascun anno accademico e la durata massima di iscrizione prevista dai rispettivi ordinamenti.