- Emanante: 3
- Regione: Liguria
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 28
- Data fonte: 12/07/1997
Art. 1 – Modificazione all’articolo 2, comma 1
1 .
Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale) e’ inserita la seguente: “a bis) i criteri per la concessione dei contributi e i termini per la presentazione delle domande;”.
Art. 2 – Modificazione dell’articolo 26, comma 6
1 .
Il comma 6 dell’articolo 26 della Legge regionale 41/1995 e’ sostituito dal seguente: “6. La Provincia verificata la completezza e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, approva le domande presentate ai sensi degli articoli di cui al Titolo II e concede i relativi contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sulla base dei criteri nel rispetto dei termini di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 2, tenendo conto dell’ordine cronologico delle domande determinato dalla data di ricevimento e dal numero di protocollo generale della Provincia”.
Art. 3 – Abrogazione dell’articolo 32
1 .
L’articolo 32 della Legge regionale 41/1995 e’ abrogato.
Art. 4 – Norma transitoria
1 .
Le domande dirette ad accedere ai benefici previsti dalla Legge regionale 41/1995 relativamente all’anno finanziario1997, pervenute entro la data del 17 marzo1997,si considerano tutte presentate in tale data.
2 .
Per l’anno 1997, le domande presentate dal 17 marzo sono ammissibili a contributo ancorche’ alla data di presentazione non risultino piu’ in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge regionale 41/1995, a condizione che tali requisiti sussistessero nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 16 marzo1997.
Art. 5 – Dichiarazione d’urgenza
1 .
La presente Legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.