Legge regionale 6 Dicembre 1983, n. 76

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 06/12/1983
Conferimento di incarichi e supplenze presso i centri regionali di formazione professionale

Art. 1

Il personale aspirante da incarichi presso i centri regionali di formazione professionale, deve possedere i requisiti culturali e professionali previsti nella annessa tabella a denominata “individuazione delle discipline e delle mansioni e relativi requisiti culturali e professionali e livelli funzionali”. Detta tabella ha validita’ fino all’emanazione dei decreti Ministeriali previsti dall’art.9 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2

Per l’attuazone delle iniziative formative presso i centri regionali di formazione professionale previste dal piano annuale, l’amministrazione regionale puo’ procedere ad assunzioni di personale “per incarichi a termine” o “per supplenze” secondo le disposizini contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma dell’art.21 della Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, nel rispetto delle graduatorie previste dall’art.15 della medesima Legge. La Giunta regionale disciplina la formulazione delle predette graduatorie, nonche’ degli elenchi previsti all’art.26 del regolamento di attuazione della Legge regionale n. 63/1979, e con gli opportuni adattamenti dei principi fissati in detto articolo. Alla valutazione dei titoli si provvede, in ogni caso, nel rispetto dei criteri fissati nella tabella b allegata alla presente Legge.

Art. 3

Le assunzioni “per supplenza” sono consentite:

  • Qualora risulti vacante il posto nel ruolo autonomo della formazione professionale e non sia ancora espletata la relativa procedura concorsuale;
  • In caso di assenza del titolare, per un periodo superiore a sei giorni per uno dei motivi cui la Legge collega l’obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Art. 4

Le assunzioni “per incarico a termine” e “per supplenza” sono subordinate al preventivo accertamento della impossibilita’ di soddisfare le esigenze di servizio, con personale di ruolo parzialmente utilizzato, facendo ricorso, se necessario, alle procedure di mobilita’ attivate nel rispetto delle norme vigenti in materia, sia per il personale della formazione professionale diretta che per quella della formazione professionale convenzionata. Il rapporto a termine cessa con il rientro in servizio del titolare, o, comunque, con la esclusione dell’attivita’ didattica dell’anno formativo, IV i compreso il periodo necessario per l’espletamento degli esami.

Art. 5

I provvedimenti formali di conferimento della nomina “per incarico a termine”, nonche’ “per le supplenze”, di cui alla lettera a) del precedente art.3, sono adottate dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle graduatorie di cui al precedente art.2 e di proposte formulate dal componente la Giunta regionale preposto alla formazione professinale e previo parere favorevole della commissione di cui al successivo art.6. Al fine di garantire il regolare avvio, in tempi utili, delle attivita’ dei centri regionali di formazione professionale e assicurare continuita’ didattica ai corsi in svolgimento, il componente la Giunta regionale preposto alla formazione professionale, con atto motivato, puo’ invitare gli aventi diritto ad assumere servizio in attesa del provvedimento formale. Alla formalizzazione del conferimento della nomina per supplenza, di cui alla lettera b) del precedente art.3, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della documentazine fornita dai responsabili dei centri regionali di formazione professionale, ai quali e’ data facolta’ di procedere alla escussione delle graduatorie e di invitare l’avente diritto ad assumere immediatamente servizio.

Art. 6

E’ istituita, in seno all’Assessorato regionale alla formazione professionale, la commissione per l’esame e le proposte di conferimento di incarico a termine e supplenze, cosi’ composta:

  • Componente la Giunta regionale preposto alla formazione professionale, che la presiede o un suo delegato;
  • Due dipendenti, di livello non inferiore al VII, in servizio presso il settore formazione professionale;
  • Un dipendente, di livello non inferiore al VII, in servizio presso il settore personale e organizzazione;
  • Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione e’ nominata dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal settore formazione professionale.

Art. 7

Il trattamento economico del personale assunto con rapporto di lavoro a termine, comprensivo dell’indennita’ integrativa speciale, e’ determinato in misura pari a quello iniziale previsto per il personale di ruolo di corrispondente livello funzionale. Spetta, inoltre, l’aggiunt di famiglia, nonche’ una quota della tredicesima mensilita’ in misura corrispondente ai mesi interi di servizio prestato. Il trattamento economico degli incaricati, con orario complessivamente, inferiore a quello del personale di ruolo, viene proporzionalmente ridotto. Gli incarichi per attivita’ di insegnamento, devono, in ogni caso, essere affidati nel rispetto dei criteri fissati, in materia d’orario, nella allegata tabella c. Ai fini del trattamento di quiescienza, di previdenza e di assistenza, il personale con contratto a termine puo’ essere iscritto, a domanda, da enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali. In tal caso, la Regione provvede direttamente alla erogazione del premio di fine lavoro, ove questo non compete ad altro ente.

Art. 8

Il personale con rapporto a termine presso i centri di formazione professionale ha diritto di fuire del congedo ordinario previsto dall’art.25 della Legge regionale n. 60/1979, in misura proporzionale ai mesi, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio prestato. Lo stesso personale puo’ fruire di un periodo retribuito di assenza per malattia non superiore a due giorni, per ogni mese di servizio, con un massimo di sei giorni. Superati i predetti limiti, l’incarico si intende immediatamente revocato. Si applicano, in ogni caso, le norme sulla tutela delle lavoratrici madri, previste dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.