Legge regionale 7 Agosto 1990, n. 22

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 38
  • Data fonte: 11/08/1990
Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile: incremento del fondo di rotazione dell’istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Art. 1 – Incremento del fondo di rotazione dell’ircac

1 .

Il fondo di rotazione, a gestione separata, istituito presso l’istituto regionale per il credito alla cooperazione (i.r.c.a.c.) con Legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, e’ incrementato di lire 200.000 milioni.

2 .

Tutte le sopravvenienze attive inerenti alla gestione del fondo ne costituiscono incremento.

3 .

Le somme relative all’incremento del fondo di rotazione ed alle sopravvenienze attive previste dal presente articolo, sono versate dall’IRCAC in apposito conto di cassa presso l’istituto di credito che ne svolge il relativo servizio, vincolato esclusivamente al raggiungimento delle finalita’ del fondo di rotazione medesimo.

4 .

L’IRCAC e’ autorizzato ad utilizzare le eventuali disponibilita’ di cassa di cui dispone per anticipare la somma residua di lire 131 miliardi che gli sara’ versata dalla Regione a carico del bilancio 1991.

Art. 2 – Contributi e finanziamenti

1 .

Le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 13 della Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, concesse con decreto dell’Assessore regionale alla presidenza, sono interamente erogate dall’IRCAC, che procede alla erogazione del contributo in conto capitale contestualmente alla stipula dell’atto di mutuo, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge richiamata e successive modifiche ed integrazioni.

2 .

Al fine degli adempimenti di cui al comma 1 l’IRCAC dovra’ definire l’istruttoria ed erogare le somme entro sessanta giorni dalla notifica da parte dell’Assessore alLa presidenza del decreto di concessione del contributo.

3 .

Ai fini dell’erogazione dei contributi in conto capitale la Regione provvede annualmente all’assegnazione delle somme occorrenti all’IRCAC.

4 .

Resta ferma la competenza dell’amministrazione regionale per la nomina dei collaudatori.

5 .

Al fine di far fronte ad eventuali incrementi dei costi determinatisi nel periodo intercorrente tra la emanazione del decreto di concessione di cui alla Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e l’effettiva erogazione delle agevolazioni, le cooperative beneficiarie sono ammesse ad agevolazioni integrative commisurate ai predetti incrementi, previa motivata e documentata istanza da inoltrare alLa presidenza della Regione.

Art. 3 – Norma finanziaria

1 .

Per le finalita’ della presente legge e’ autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni, di cui lire 69.000 milioni a carico dell’esercizio 1990 e lire 131.000 milioni a carico dell’esercizio 1991.

2 .

Al relativo onere ricadente nell’esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilita’ del capitolo 60753 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

3 .

La spesa autorizzata dalla presente legge trova altresi’ riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetti 06.01 e 06.02 mediante riduzione delle relative disponibilita’ di lire 34.500 milioni per l’anno1990e di lire 65.500 milioni per l’anno 1991 per ciascun progetto.

Art. 4

1 .

La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

2 .

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.