- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 237
- Data fonte: 08/10/1991
Abstract:
Il decreto 1.09.1999 stabilisce che i datori possono inviare le comunicazioni di cui all’art.9 bis, co.2 e 5, della l.28.11.96, n. 608, alle sez. circoscrizionali per l’impiego, e allorche’ verra’ definito il conferimento alle regioni dei poteri e compiti in materia di mercato del lavoro, ai centri per l’impiego, mediante modulo denominato “mod. unificato temp”. l’obbligo puo’ essere assolto anche con la consegna del modulo al lavoratore all’atto di assunzione. si applicano le norme sulla semplificazione amministrativa.
Art. 1
1. Le comunicazioni di cui all’art. 9-bis, comma 2 e comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, redatte anche mediante supporto informatico, devono essere inviate nei termini stabiliti dalla legge alle sezioni circoscrizionali per l’impiego, e – una volta definito, ai sensi del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il conferimento alle Regioni dei poteri e compiti in materia di mercato del lavoro – ai centri per l’impiego, mediante il modulo denominato “modello unificato/temp” che costituisce Parte Integrante del presente decreto (v. Allegato a).
2. Analoghe comunicazioni devono essere effettuate agli istituti interessati, con le medesime modalita’.
Art. 2
1. L’obbligo di cui all’art. 9-bis, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, puo’ essere assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’assunzione, di copia del “modello unificato/temp” allegato.
Art. 3
1. Alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, si applicano le disposizioni dell’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante “norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
Art. 4
1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.