Decreto Ministeriale 31 Maggio 1999, n. 63

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 161
  • Data fonte: 12/07/1999
Indicazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Abstract:

Il presente decreto determina le direttive per il 1999 per la promozione di attivita’ di ricerche nel campo del mercato del lavoro e relative politiche.

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e’ vietata la fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 2 – Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio

1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose: recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attivita’ subacquea; manipolazione di materie esplodenti in attivita’ di produzione, deposito e trasporto.

Art. 3 – Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave

1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a: agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; amianto; cloruro di vinile monomero; 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali; radiazioni ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.