- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 265
- Data fonte: 14/11/2011
Thesaurus: Cooperazione, Imprese
Abstract:
La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la liberta’ di iniziativa economica privata in conformita’ agli articoli 35 e 41 della Costituzione. I principi in essa contenuti costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – .Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l’Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell’Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la liberta’ di iniziativa economica privata in conformita’ agli articoli 35 e 41 della Costituzione. I principi in essa contenuti costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – .Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell’Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. |
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