Puglia – Legge regionale del 29 settembre 2011, n.25

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 156
  • Data fonte: 07/10/2011
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro

Thesaurus: Agenzie per il lavoro, Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione. A tal fine, la presente legge definisce, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4 (Agenzie per il lavoro), 6 (Regimi particolari di autorizzazione) e 7 (Accreditamenti) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di: autorizzazione sul territorio regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale; accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro.

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Puglia - Legge regionale del 29 settembre 2011, n.25