Sentenza 19 – 21 luglio 2011, n.230

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 32
  • Data fonte: 27/07/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Professioni - Sport - Norme della Regione Calabria - Istituzione di albi regionali relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo, condizioni per l'iscrizione in essi e disciplina del loro aggiornamento - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di definire i profili professionali non disciplinati da legge statale, individuarne gli elementi costitutivi ed i percorsi formativi, nonche' di costituire i relativi albi - Violazione del principio fondamentale in materia di «professioni», che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28, artt. 3, comma 1, lett. m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lett. a) e b). - Costituzione, art. 117, terzo comma. (011C0500)

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28  (Norme in materia di sport nella Regione Calabria). 

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