Decreto 3 ottobre 2011, n. 61995 (GURI n. 249 del 25-10-2011)

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 249
  • Data fonte: 25/10/2011
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Friuli Venezia Giulia

Thesaurus: Contributi finanziari, Disoccupazione

Abstract:

Il presente decreto dispone – a favore della Regione Friuli Venezia Giulia – risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro ai fini della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima. Ai sensi dell’art. 4, il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d’intesa con le parti sociali

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l’art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita’, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita’ e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l’art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione;

Visto l’accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell’8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo; Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; Visto l’accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l’accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto l’accordo governativo, raggiunto in data 16 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Friuli Venezia Giulia, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 10 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati € 10 milioni alla Regione Friuli Venezia Giulia, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2

L’onere complessivo, pari ad euro 10.000.000, gravera’ sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Art. 3 Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa: a) a tutte le mensilita’ di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative e…