INPS – Circolare 18 aprile 2024, n. 57

Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti

Thesaurus: Congedo parentale, Politiche sociali

Abstract:

Con la presente circolare l’Inps, fornisce indicazioni e istruzioni alla platea individuata per usufruire dell’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e che riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, (modifica art. 34, D.Lgs. 151/2001).  Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. La citata normativa dispone che, per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

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Circolare 18 aprile 2024, n. 57