- Emanante: Il Presidente della Giunta Regionale
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 99
- Data fonte: 15/07/2022
Thesaurus: Politiche sociali, Istruzione, Inclusione sociale
Abstract:
Con il presente provvedimento, sono emanate disposizioni in materia di funzioni relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti. Infatti, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all’Istruzione delle persone con disabilità, e della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che prevede il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità volti a superare l’esclusione sociale, la presente Legge vuole garantire interventi specifici a favore delle persone cieche e sordomute volti a sopperire alle loro difficoltà. Inoltre, in attuazione della Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, la presente legge detta norme per la disciplina delle funzioni relative all’assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali. Ai fini della presente Legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio.
Legge Regionale 13 luglio 2022, n. 11 |