
- Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 37
- Data fonte: 13/02/2013
Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali
Abstract:
Con il presente decreto interministeriale viene data attuazione – per il triennio 2013-2015 – alla previsione di misure sperimentali finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro di cui all’art. 4, commi 24 e seguenti, della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. Due le azioni a sostegno della genitorialità: per il padre lavoratore il congedo obbligatorio di un giorno, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonchè il congedo facoltativo di due giorni da utilizzare in alternanza alla madre; per quest’ultima, invece, un contributo economico per servizi di baby-sitting o per usufruire dei servizi per l’infanzia della rete pubblica o di quelli privati accreditati, in alternativa ai congedi parentali previsti dopo la maternità obbligatoria. Il decreto definisce pertanto l’ambito di applicazione del congedo per il padre, il trattamenbto economico e previdenziale, infine, le modalità di fruizione del beneficio. Il voucher per la madre lavoratrice è definito nella misura delle 300 euro mensili per un massimo di sei mesi, previa presentazione della domanda all’INPS che provvederà ad emanare i relativi i bandi. Il provvedimento declina altresì le esclusioni e le limitazioni al beneficio unitamente alla procedura per la realizzazione dell’elenco delle aventi diritto. Il decreto stanzia complessivamente 60 milioni di euro per il triennio 2013-2015 da reperire dal Fondo per l’occupazione femminile e dei giovani.. Si affida inoltre all’INPS il monitoraggio sull’andamento della spesa finalizzato ad un’eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.
Con il presente decreto interministeriale viene data attuazione – per il triennio 2013-2015 – alla previsione di misure sperimentali finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro di cui all’art. 4, commi 24 e seguenti, della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. Due le azioni a sostegno della genitorialità: per il padre lavoratore il congedo obbligatorio di un giorno, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonchè il congedo facoltativo di due giorni da utilizzare in alternanza alla madre; per quest’ultima, invece, un contributo economico per servizi di baby-sitting o per usufruire dei servizi per l’infanzia della rete pubblica o di quelli privati accreditati, in alternativa ai congedi parentali previsti dopo la maternità obbligatoria. Il decreto definisce pertanto l’ambito di applicazione del congedo per il padre, il trattamenbto economico e previdenziale, infine, le modalità di fruizione del beneficio. Il voucher per la madre lavoratrice è definito nella misura delle 300 euro mensili per un massimo di sei mesi, previa presentazione della domanda all’INPS che provvederà ad emanare i relativi i bandi. Il provvedimento declina altresì le esclusioni e le limitazioni al beneficio unitamente alla procedura per la realizzazione dell’elenco delle aventi diritto. Il decreto stanzia complessivamente 60 milioni di euro per il triennio 2013-2015 da reperire dal Fondo per l’occupazione femminile e dei giovani.. Si affida inoltre all’INPS il monitoraggio sull’andamento della spesa finalizzato ad un’eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.