- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 46
- Data fonte: 24/02/1989
Thesaurus: Psicologi
Abstract:
La presente legge disciplina l’esercizio della professione di psicologo. Per esercitare detta professione è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale. Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
Consulta la versione integrale del provvedineto su Normattiva