Legge 3 febbraio 1963, n. 69

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 49
  • Data fonte: 20/02/1963
Ordinamento della professione di giornalista

Thesaurus: Giornalisti

Abstract:

La legge disciplina l’esercizio della professione di giornalista e istituisce  l’apposito Ordine. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo. Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Le funzioni relative alla tenuta dell’albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell’Ordine, secondo le norme della presente legge.

Consulta la versione integrale