Legge 7 giugno 2000, n. 150

  • Emanante: Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 136
  • Data fonte: 13/06/2000
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Thesaurus: Disposizioni, Comunicazione istituzionale

Abstract:

La presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione  amministrativa, disciplina le attività di informazione e di comunicazione della pubblica amministrazione e definisce i mezzi con cui tali attività si esplicano. Oltre che mediante i programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. Sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia. In conformità alla disciplina dettata dalla presente legge e, in conformità alle disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 29/1993, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e di comunicazione.