Legge regionale 18 aprile 1980, n. 40

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 18/04/1980
Norme integrative concernenti il personale addetto alla formazione professionale

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1 – Disposizioni generali

1 .

Il personale assunto con incarico a tempo determinato, ai sensi degli articoli 12 e 21 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 e successive modificazioni, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, e’ immesso, a domanda, nel ruolo speciale transitorio istituito con l’art.52 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, secondo le condizioni e le modalita’ previste dai successivi articoli.

Art. 2 – Personale docente

1 .

Il personale docente, assunto ai sensi dell’art.12 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, al quale sia stato conferito anteriormente al 31 dicembre 1978 un incarico di almeno dodici ore settimanali di insegnamento diurno, oppure di almeno dieci ore di insegnamento serale, in cattedre prive di titolare, puo’ chiedere la immissione nella sezione del ruolo speciale transitorio, di cui al successivo art.5, alla qualifica VI, qualora sia in possesso di diploma di laurea, ed alla qualifica V in tutti gli altri casi.

2 .

L’immissione nel ruolo speciale transitorio e’ disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa e previo concorso consistente in una prova scritta o tecnico pratica ed in un colloquio.

3 .

Le commissioni esaminatrici del concorso di cui al precedente comma sono costituite a norma dell’art.12 della Legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54; gli esperti di cui al citato art.12, terzo comma, lettera c), saranno individuati: uno tra i docenti regionali di ruolo nella disciplina oggetto del concorso e due fra gli esperti, estranei alla amministrazione, nei settori di attivita’ o nelle discipline per le quali e’ indetto il concorso.

4 .

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili a domanda, anche ai docenti cui, per l’anno formativo 1978/79, sia stato conferito per la seconda volta l’incarico di insegnamento nella cattedra di cui sia titolare un docente di ruolo temporaneamente esonerato dall’insegnamento o comunque assente, nonche’ ai docenti cui, nell’anno formativo 1979/80, sia stato conferito un incarico per cattedra priva di titolare, ancorche’ in deroga alle disposizioni relative a graduatorie e titoli di studio, per non meno di dodici ore settimanali di insegnamento e che risultino in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge da almeno tre mesi.

Art. 3 – Assegnazione del personale docente ai centri di formazione professionale

1 .

Al personale docente immesso nel ruolo speciale transitorio si applicano le disposizioni previste dall’art.9 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94.

2 .

Qualora tale personale a seguito di riduzione dell’attivita’, di trasferimento di dipendenti regionali di ruolo o per qualsiasi altra causa risulti in eccedenza alle esigenze del centro presso il quale presta servizio, anche per l’insegnamento di altre materie comprese nel medesimo gruppo disciplinare della materia insegnata, puo’ essere assegnato o trasferito d’ufficio presso altri centri di formazione professionale e, in subordine, presso altre unita’ organizzative con contestuale esenzione temporanea dall’insegnamento.

Art. 4 – Personale non docente

1 .

Il personale non docente, cui sia stato conferito un incarico, ai sensi dell’art.21 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 e successive modificazioni di durata non inferiore a sei mesi per l’anno formativo 1979/80 e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, con esclusione di quello assunto in sostituzione di personale di ruolo o incaricato temporaneamente assente, puo’ chiedere l’immissione nel ruolo speciale transitorio per la qualifica corrispondente a quella rivestita nel corso dell’ultimo semestre, purche’ in possesso dei titoli di studio previsti dall’art.5 della Legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

2 .

Nel caso di mancanza del prescritto titolo di studio, l’immissione nel ruolo speciale transitorio e’ effettuata nelle qualifiche funzionali, seconda, terza e quinta, in relazione, rispettivamente, all’assolvimento dell’obbligo scolastico, al possesso della licenza di scuola media inferiore ed al possesso della licenza di istruzione media superiore.

3 .

L’immissione nel ruolo speciale transitorio e’ disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa e previo concorso da effettuarsi a mezzo di commissioni costituite ai sensi dell’art.12 della Legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, consistente in una prova pratica ed in un colloquio per le qualifiche funzionali II, III e IV ed in una prova scritta ed in un colloquio per le qualifiche V e VI,

Art. 5 – Modifiche dei contingenti del ruolo speciale transitorio

1 .

Per l’attuazione di quanto disposto dal precedente art.2, nell’ambito del ruolo speciale transitorio istituito con l’art.52 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, e’ istituita la “sezione docenti della formazione professionale”, i cui contingenti per la qualifica funzionale, sono cosi’ determinati:

  • Qualifica funzionale V n. 279;
  • Qualifica funzionale VI n. 122.
  • 2 .

    Per l’attuazione di quanto disposto dal precedente art.4 i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale transitorio istituito con l’art.52 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, sono aumentati delle seguenti unita’:

    • Qualifica funzionale II n. 68;
    • Qualifica funzionale III n. 57;
    • Qualifica funzionale IV n. 21;
    • Qualifica funzionale V n. 65;
    • Qualifica funzionale VI n. 52.
    • Art. 6 – Norme di rinvio

      1 .

      Lo stato giuridico ed economico, nonche’ il passaggio nei ruoli ordinari della Regione del personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi della presente Legge sono disciplinati a norma degli articoli 52 e 53 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42.

      2 .

      Al personale docente di cui alla presente Legge non si applicano le norme relative ai titoli di studio richiesti per l’acceso agli impieghi regionali nel solo caso di concorsi pubblici per cattedre per l’insegnamento della stessa disciplina e per la stessa qualifica funzionale ricoperta nel ruolo speciale transitorio.

      3 .

      Sono altresi’ applicabili al personale docente le disposizioni generali vigenti per il personale addetto alla formazione professionale, in quanto compatibili con la presente Legge.

      Art. 7 – Delega di firma

      1 .

      L’Assessore regionale preposto al settore istruzione e formazione professionale firma gli atti di competenza del Presidente della Giunta, se da lui delegato, relativi alla mobilita’ del personale tra i centri di formazione professionale.

      2 .

      L’Assessore regionale preposto al servizio agli affari generali firma tutti gli atti di competenza del Presidente della Giunta previsti dalla presente Legge, se da lui delegato.

      Art. 8 – Incarichi di supplenza

      1 .

      L’art.12 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e’ abrogato e cosi’ sostituito: “l’art.12. Durante il periodo di svolgimento dell’attivita’ formativa, in caso di assenza di personale docente protrattasi per oltre sei giorni o in caso di cessazione dal servizio dello stesso, ove non si possa provvedere in base alle norme che regolano la modalita’ del personale prevista dalla presente Legge, il direttore del centro puo’ conferire incarichi di supplenza che cessano rispettivamente con il rientro del titolare e con la conclusione dell’attivita’ didattica dell’anno formativo corrente IV i comprese le sessioni di esame. Di tali incarichi deve essere data immediata comunicazione al comitato di gestione per la presa d’atto in occasione della prima seduta e per la successiva ratifica da parte della Giunta regionale. Il direttore del centro procede al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente sulla base di apposite graduatorie distinte per gruppi di discipline di insegnamento e formulate in relazione alle domande pervenute al centro entro il 31 agosto di ciascun anno. Tali graduatorie devono essere redatte in conformita’ ai criteri all’uopo fissati dalla Giunta regionale, tenendo conto dei titoli di studio e dei requisiti professionali stabiliti dagli ordinamenti didattici, della partecipazione a corsi di aggiornamento, delle esperienze lavorative, nonche’ delle attivita’ di informazione professionale regionali. Queste ultime non possono comunque costituire titolo di precedenza o preferenza. Al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma non e’ consentito il conferimento di incarichi se non previsti da provvedimenti legislativi”.

      Art. 9 – Abrogazione

      L’art.21 della Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, e successive modificazioni, e’ abrogato.

      Art. 10 – Autorizzazione di spesa

      Al finanziamento degli oneri relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale docente e non docente dei centri di formazione professionale, gia’ assunti a tempo determinato, e immessi nel ruolo speciale transitorio istituito con l’art.52 della Legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, si provvede mediante le somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio dell’esercizio finanziario 1980 e successivi, al cap.1.3.2.2.1.1058 istituito tra le spese obbligatorie ai sensi del successivo art.11.

      Art. omissis