Marche – Legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22

  • Emanante: Presidente Giunta Regionale
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 126
  • Data fonte: 31/10/2001
Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato

Thesaurus: Professioni

Abstract:

La Regione, in coerenza con i propri indirizzi programmatici e nell’ottica dello sviluppo dei sistemi turistici locali, promuove lo sviluppo delle zone montane delle Marche, favorendo la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture ad essi connesse. La Regione riconosce, quale servizio pubblico di interesse generale, l’attività svolta dai gestori delle opere di cui al comma 1 per l’esercizio degli sport invernali e per lo sviluppo del turismo. La Regione persegue, nell’ambito delle finalità di cui al presente articolo, e in armonia con le esigenze di tutela e di corretto uso del territorio, l’elevazione della qualità dell’offerta attraverso: il miglioramento dei livelli di sicurezza di impianti e infrastrutture; la sostituzione, il miglioramento qualitativo e l’ammodernamento tecnico di impianti funicolari aerei e terrestri esistenti; la realizzazione e il completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione; d) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita e da piste da sci; il finanziamento delle revisioni speciali e generali degli impianti di risalita e degli interventi per la realizzazione, l’ampliamento ed il miglioramento delle piste da sci e dei sistemi per la produzione programmata di neve,  la realizzazione, il miglioramento qualitativo o l’adegumento tecnologico delle strutture funzionalmente connesse agli impianti, nonché, qualora destinate alla realizzazione degli stessi, le opere di stabilizzazione del terreno e i sistemi antivalanghe.
Ai fini della presente legge non sono considerati impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone quelli utilizzati in modo esclusivo dal proprietario, dai suoi congiunti ed ospiti occasionali, in modo completamente gratuito e non compreso in altre prestazioni. Tali impianti non debbono interessare in alcun modo proprietà o attività pubbliche.

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Legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22