- Emanante: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 81
- Data fonte: 05/04/2019
Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali
Abstract:
Con il presente atto si indica che il «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico», istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e modificato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’Inps, del quale costituisce gestione. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n.148 del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’Inps e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Inps distintamente.