- Emanante: Parlamento e Consiglio europeo
- Fonte: G.U.U.E.
- Numero fonte: 107
- Data fonte: 22/04/2016
Thesaurus: Mercato del lavoro, Agenzie per il lavoro
Abstract:
Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 45 TFUE, tramite la definizione di principi e norme relativamente:
|
|
– all’organizzazione della rete EURES tra Commissione e Stati membri; |
|
|
– alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV; |
|
|
– alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di conseguire un elevato livello di occupazione di qualità; |
|
|
– al funzionamento della rete EURES, inclusi la cooperazione con le parti sociali e il coinvolgimento di altri soggetti; |
|
|
– ai servizi di sostegno alla mobilità connessi al funzionamento della rete EURES destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro, promuovendo in tal modo anche la mobilità su base equa; |
|
|
– alla promozione della rete EURES a livello dell’Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione e dagli Stati membri. |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli Stati membri e ai cittadini dell’Unione, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.
Il presente regolamento istituisce un quadro per la cooperazione al fine di agevolare l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 45 TFUE, tramite la definizione di principi e norme relativamente:
– all’organizzazione della rete EURES tra Commissione e Stati membri;
– alla cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;
– alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per conseguire un equilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato del lavoro, al fine di conseguire un elevato livello di occupazione di qualità;
– al funzionamento della rete EURES, inclusi la cooperazione con le parti sociali e il coinvolgimento di altri soggetti;
– ai servizi di sostegno alla mobilità connessi al funzionamento della rete EURES destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro, promuovendo in tal modo anche la mobilità su base equa;
– alla promozione della rete EURES a livello dell’Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione e dagli Stati membri.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli Stati membri e ai cittadini dell’Unione, fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.
Consulta la versione integrale
Consulta anche la Decisione di esecuzione (UE) 2016/716