Direttiva (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 83

  • Emanante: Consiglio Unione europea
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: L. 304/12
  • Data fonte: 30/09/2004
Recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

Thesaurus: Immigrazione, Migranti, Rifugiati, Status di rifugiato

Abstract:

La presente direttiva stabilisce norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. Gli Stati membri concedono ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria la libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori inoltre, al fine di facilitare l’integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono i programmi d’integrazione che considerano adeguati o creano i presupposti che garantiscono l’accesso a tali programmi. Laddove lo ritengano opportuno, gli Stati membri consentono ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria di accedere ai programmi d’integrazione.

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