Direttiva (UE) Parlamento Europeo e Consiglio 10 maggio 2023, n. 970

  • Emanante: Perlamento e Consiglio UE
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: L 132/21
  • Data fonte: 17/05/2023

Volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione

Thesaurus: Parità retributiva uomo/donna

Abstract:

La Commissione europea, nella sua comunicazione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025», ha annunciato che avrebbe proposto misure vincolanti sulla trasparenza retributiva, a seguito di una valutazione approfondita del quadro esistente in materia di parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Dalla valutazione del 2020 è emerso che l’applicazione del principio della parità di retribuzione è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una mancanza di certezza giuridica sul concetto di lavoro di pari valore e da ostacoli procedurali incontrati dalle vittime di discriminazione. I lavoratori non dispongono delle informazioni necessarie per presentare un ricorso in materia di parità di retribuzione. Una maggiore trasparenza, quindi, consentirebbe di rivelare pregiudizi e discriminazioni di genere nelle strutture retributive di un’impresa o di un’organizzazione. Consentirebbe inoltre ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle parti sociali di intervenire adeguatamente per garantire l’applicazione del diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (“diritto alla parità di retribuzione”).
Pertanto, l’invito è che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano resi disponibili formazione e strumenti e metodologie specifici per sostenere e orientare i datori di lavoro nella valutazione di ciò che costituisce lavoro di pari valore.

La presente direttiva si applica:

  1. ai datori di lavoro del settore pubblico e privato;
  2. a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia;
  3. ai candidati a un impiego.