Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio 25 gennaio 2022, n. 107

  • Emanante: Consiglio UE
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: L 18/110
  • Data fonte: 27/01/2022
su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475

Thesaurus: Disposizioni, Covid-19

Abstract:

Il Consiglio nell’adottare la presente Raccomandazione inviata gli Stati membri, ad applicare le misure volte a proteggere la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, coordinando le loro azioni in base ai principi elencati qui di seguito:

  1. Ogni restrizione alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuata per limitare la diffusione della COVID-19 dovrebbe basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la protezione della salute pubblica. È necessario che tali limitazioni siano applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. Nessuna misura adottata dovrebbe pertanto andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica.
  2. Tali restrizioni dovrebbero essere revocate non appena la situazione epidemiologica, anche negli ospedali, lo consenta.
  3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obblighi imposti ai cittadini e alle imprese apportino un beneficio concreto agli sforzi in materia di salute pubblica volti a combattere la pandemia e non creino oneri amministrativi indebiti e superflui.
  4. Non può essere operata alcuna discriminazione tra gli Stati membri, ad esempio applicando norme più favorevoli ai viaggi da e verso uno Stato membro vicino rispetto a quelle applicate ai viaggi da e verso altri Stati membri.
  5. Le restrizioni non possono essere discriminatorie, devono cioè applicarsi anche ai cittadini dello Stato membro interessato che vi fanno ritorno. Le restrizioni non possono basarsi sulla cittadinanza della persona interessata.
  6. Gli Stati membri dovrebbero sempre consentire l’accesso ai loro cittadini e ai cittadini dell’Unione e ai rispettivi familiari residenti nel loro territorio. In linea di principio, essi non dovrebbero rifiutare l’ingresso ad altri viaggiatori provenienti da altri Stati membri e dovrebbero agevolare il rapido transito attraverso il loro territorio.
  7. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle specificità delle regioni transfrontaliere, delle regioni ultraperiferiche, delle exclave e delle zone geograficamente isolate, nonché alla necessità di cooperare a livello locale e regionale.
  8. Gli Stati membri dovrebbero evitare interruzioni delle catene di approvvigionamento e dei viaggi essenziali e mantenere i flussi di trasporto, in linea con il sistema delle «corsie verdi».
  9. Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni su tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione e informare di conseguenza i cittadini.
  10. Le restrizioni non dovrebbero assumere la forma di divieti che impediscano il funzionamento di alcuni servizi di trasporto.