Regolamento (CE) 12 luglio 1999 n. 1784/1999

  • Emanante: Parlamento e Consiglio Europeo
  • Fonte: G.U.C.E.
  • Numero fonte: 213
  • Data fonte: 13/08/1999
Regolamento (ce) n. 1784/1999 del parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio1999 relativo al fondo sociale europeo

Thesaurus: Inclusione sociale, Immigrazione, Contributi finanziari

Abstract:

Il fondo sociale europeo ha il compito di fornire il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, nonché a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale.

 Conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all’attuazione dell’iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro. Le decisioni relative al contributo del Fondo all’iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Il fondo sociale europeo ha il compito di fornire il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, nonché a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale.

 Conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all’attuazione dell’iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro. Le decisioni relative al contributo del Fondo all’iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

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