CGUE – Sentenza 4 ottobre 2024, n. C-406/22

  • Emanante: Corte Giustizia UE
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: C:2024:841
  • Data fonte: 04/10/2024

Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame, da parte del giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro

Thesaurus: Politiche europee, Immigrazione, Protezione internazionale

Abstract:

La designazione del paese di origine del richiedente asilo, come “sicuro“, deve coprire l’intero territorio di quel paese, è quanto enunciato dalla Corte, con la presente Sentenza.
Inoltre, come definito nell’articolo 9 della Direttiva 2011/95/UE, “Un Paese è considerato Paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, può dimostrare che non ci sono persecuzioni, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale
Pertanto, la legislazione di tutti gli Stati membrei UE, dovrà adattarsi all’interpretazione giurisprudenziale della Sentenza, in modo tale da considerare “Paesi sicuri” solo quegli Stati che lo sono nella loro interezza, senza eccezioni di porzioni territoriali o categorie di persone.