- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 18/02/1987
Thesaurus: Formazione
Art. 1
Il termine di cui all’ultimo comma dell’ art. 1 della Legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 , gia’ modificato dall’art. 1 della Legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5 e’ prorogato fino alla data di entrata in vigore della Legge regionale di riforma della formazione professionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.
Art. 2
L’onere finanziario riveniente dall’applicazione della presente legge, valutato in l. 2.114.640.000, gravera’ sullo apposito cap. 1101070 interventi per la riqualificazione operatori della formazione professionale Legge regionale n. 9/83 del bilancio regionale 1987 in corso di formazione. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.