Basilicata – Deliberazione Giunta Regionale 27 giugno 2013, n. 747

  • Emanante: Giunta regionale
  • Regione: Basilicata
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 24
  • Data fonte: 16/07/2013
Recepimento "Linee guida in materia di tirocini" in attuazione dell'art. 1, comma 34, della l. n. 92/2012" - approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Thesaurus: Tirocinio formativo, Tirocini, Tirocinio professionale

Abstract:

Con la deliberazione in oggetto, la Regione Basilicata recepisce le “Linee guida” in materia di tirocini ai sensi dell’articolo 1, comma 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, la Regione stabilisce i principi comuni in materia di tirocini: le tipologie, la durata, i soggetti promotori, i soggetti ospitanti siano essi enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. In merito ai soggetti ospitanti vengono ulteriormente specificate le caratteristiche soggettive e oggettive. Relativamente alle modalità di attivazione i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Il soggetto promotore favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo, nell’individuazione di un referente o tutor. Il soggetto ospitante stipula la convenzione, designa il tutor e valuta e attesta l’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante. Sulla base di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 è corrisposta al tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio pari a un importo non inferiore a 300 euro mensili lordi, al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.

Con la deliberazione in oggetto, la Regione Basilicata recepisce le “Linee guida” in materia di tirocini ai sensi dell’articolo 1, comma 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, la Regione stabilisce i principi comuni in materia di tirocini: le tipologie, la durata, i soggetti promotori, i soggetti ospitanti siano essi enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. In merito ai soggetti ospitanti vengono ulteriormente specificate le caratteristiche soggettive e oggettive. Relativamente alle modalità di attivazione i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Il soggetto promotore favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo, nell’individuazione di un referente o tutor. Il soggetto ospitante stipula la convenzione, designa il tutor e valuta e attesta l’attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante. Sulla base di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 è corrisposta al tirocinante un’indennità di partecipazione al tirocinio pari a un importo non inferiore a 300 euro mensili lordi, al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.

 

 

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