- Emanante: Consiglio Regionale
- Regione: Calabria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 166
- Data fonte: 04/08/2022
Thesaurus: Politiche sociali
Abstract:
Con il presente provvedimento, la Regione Calabria, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e di tutela delle fasce deboli e vulnerabili, istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, al fine di assicurare nell’ambito del territorio regionale il rispetto e l’attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nell’ambito della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, l’attività del Garante è rivolta alla tutela di tutte le persone con disabilità, sia fisica, sensoriale, intellettiva o relazionale dipendente da qualunque causa. Il Garante contribuisce a promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale. Il Garante inoltre è scelto tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell’ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge nel territorio della Regione Calabria.
Legge Regionale 4 agosto 2022, n. 29 |