- Regione: Sicilia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: -1
- Data fonte: 29/12/2006
Thesaurus: Lavoro socialmente utile
A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI E DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO EX ARTT. 11 E 12, LEGGE REGIONALE N. 85/95
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI E EQUIPARATI AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL’INPS
ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL’INAIL e, p.c. ALLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE – UFFICIO DI GABINETTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL’AREA E AI SERVIZI DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005, all’art. 71 istituisce il Fondo unico per il precariato a decorrere dall’esercizio 2005 introducendo una corposa innovazione alla legislazione vigente in materia di lavori socialmente utili.
Tale fondo è destinato, tra l’altro, al finanziamento degli interventi previsti dall’art. 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, e cioè la prosecuzione delle attività socialmente utili e dei contratti di cui all’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni (i c.d. P.U.C.).
1) Prosecuzione delle attività socialmente utili In data 8 novembre 2006 è stata stipulata tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e la Regione siciliana la convenzione per la corresponsione da parte del predetto Istituto, nel periodo 1° novembre 2006 – 30 aprile 2007, dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale di cui all’art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.
Con provvedimento in corso di emanazione saranno impegnate le risorse necessarie da erogare all’INPS per la corresponsione degli assegni ai predetti soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale relativamente al periodo di cui alla citata convenzione.
In dipendenza di ciò le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2006, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno i relativi atti deliberativi con le modalità di cui alla circolare assessoriale 2 dicembre 2004, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, 17 dicembre 2004, n. 54, e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni al Centro per l’impiego competente per territorio, alla sede dell’INPS territorialmente competente e all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V – L.S.U. e Workfare – via Imperatore Federico n. 52 – Palermo facendo presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all’Agenzia regionale per l’impiego comporterà l’impossibilità di comunicare all’INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto da parte della competente sede INPS il relativo assegno di utilizzo.
L’elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica [email protected]. I centri per l’impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – servizio V – L.S.U. e Workfare -, l’elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare in calce all’elenco che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili.
Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono invitati a darne cenno.
2) Progetti di utilità collettiva La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, al titolo I, reca disposizioni ed incentivi per la stabilizzazione del personale precario.
L’art. 4 apporta delle modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato; in particolare il 5° comma sostituisce il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente: “8.
I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.”.
In dipendenza di ciò i contratti di cui all’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in scadenza nel corso dell’anno 2007, potranno essere stipulati per un ulteriore periodo la cui durata può variare da uno a cinque anni.
Premesso quanto sopra, gli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, che volessero proseguire i rapporti di lavoro in scadenza nel corso dell’anno 2007 (2°, 3°, 4°, 5° e 6° annualità), dovranno adottare le deliberazioni con le modalità di cui alla richiamata circolare n. 49/2004, fermo restando che la richiesta dell’accreditamento delle somme necessarie relative alla quota a carico della Regione siciliana va effettuata per l’intero anno 2007 a prescindere dall’annualità di servizio.
Ai fini del finanziamento gli enti interessati alla prosecuzione dei contratti in parola dovranno fare pervenire a questo Assessorato – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – servizio V – via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo:
1) apposita richiesta dell’accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per l’anno 2007;
2) atto deliberativo con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all’art. 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni;
3) elenco nominativo completo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento come da prospetto allegato alla circolare n. 49/2004;
4) prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita modulistica di cui all’allegato B al decreto assessioriale 3 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 13 giugno 1998. I servizi uffici provinciali del lavoro e ispettorati provinciali del lavoro assicureranno la più scrupolosa vigilanza sulla regolarità delle predette procedure.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.