CIRCOLARE 20 APRILE 2004.

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.S.
  • Numero fonte: 18
  • Data fonte: 23/04/2004
circolare 8 aprile 2004, n. 44. adempimenti nei confronti dell'inail dei datori di lavoro ospitanti i tirocini - ulteriori chiarimenti inail.

ALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO CHE HANNO ADERITO AGLI INTERVENTI AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L’IMPIEGO AI COMITATI PROVINCIALI PER IL LAVORO E L’EMERSIONE DEL SOMMERSO (CLES) AL COMITATO REGIONALE PER L’EMERSIONE EX ART. 78, LEGGE N. 449/98 AI COMITATI PROVINCIALI PER L’EMERSIONE EX ART. 78, LEGGE N. 449/98 AI SERVIZI FORMATIVI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 24/76 AL NUCLEO CARABINIERI – COORDINAMENTO PER LA SICILIA – C/O ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL P.R.O.F. e, p.c. alla presidenza della regione siciliana – ufficio di gabinetto ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE – UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: –  DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI –  DIREZIONE GENERALE DELL’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO E LA FUNZIONE –  DIVISIONE VII ALL’I.N.A.I.L. – DIREZIONE REGIONALE SICILIA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ALL’AREA E AI SERVIZI DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con nota I.N.A.I.L. – Direzione regionale Sicilia – 7 aprile 2004, prot. n. 104/2004/AG, pervenuta a questa Agenzia il 14 aprile 2004, vengono forniti ulteriori chiarimenti relativamente alla modifica dei termini di comunicazione all’I.N.A.I.L. dell’inizio del tirocinio, secondo il testo che si ritiene opportuno di seguito riportare: “Se il datore di lavoro ospitante e gia titolare di posizione assicurativa I.N.A.I.L., la data e l’inizio di fine del tirocinio dovranno essere comunicate alla sede territoriale entro 30 giorni dall’inizio del tirocinio stesso, ricorrendo in tal caso la fattispecie della variazione dell’attivita (cfr. circolare I.N.A.I.L. n. 59/2003).

Viceversa, se il datore di lavoro non e titolare di posizione assicurativa I.N.A.I.L., lo stesso dovra presentare la denuncia di esercizio contestualmente all’inizio del tirocinio, comunicando contemporaneamente la durata dello stesso, ricorrendo in tal caso la fattispecie dell’inizio dell’attivita (cfr. circolare I.N.A.I.L. n. 59/2003)”.

Le associazioni datoriali convenzionate avranno cura, in merito ai superiori chiarimenti, di informare tempestivamente i datori di lavoro aderenti alle iniziative in oggetto.

Attesa la fattispecie, i servizi uffici provinciali del lavoro avranno cura di diffondere tempestivamente ai servizi formativi degli enti di formazione professionale ex legge regionale n. 24/76, la circolare assessoriale in oggetto unitamente ai superiori chiarimenti.

I superiori chiarimenti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonche saranno disponibili sul sito internet di questo Assessorato ove sara possibile, altresa?, scaricarli al seguente indirizzo: www. regione.sicilia.it/lavoro.