CIRCOLARE 22 SETTEMBRE 2004, N. 3.

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: G.U.R.S.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 29/10/2004
ritenuta irpef - revisori dei conti.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA AGLI ASSESSORATI REGIONALI AL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO E, P.C. AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.PA. – UFFICIO VII ALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA – UFFICIO III – CONTROLLO SUCCESSIVO

Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), assimila ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti dagli appartenenti alla categoria dei revisori contabili il cui ufficio, secondo la risoluzione n. 56/E del 27 febbraio 2002 dell’agenzia delle entrate, costituisce, per espressa previsione normativa, attivita di “collaborazione coordinata e continuativa”, come tale produttiva di reddito da ricondurre alla predetta categoria di redditi assimilati.

Posto quanto sopra, secondo il combinato disposto dell’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e dell’art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, relativo alle norme di attuazione in materia finanziaria, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque deliberate…

Al riguardo, il dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con circolare prot. n. 34019 del 19 febbraio 1999, ha anche disposto che le ritenute d’acconto IRPEF, gravate sulle competenze, principali e accessorie, direttamente operate dai funzionari responsabili degli uffici periferici e di eventuali uffici dipendenti dalle amministrazioni centrali dello Stato, che svolgono la propria attivita nell’ambito del territorio siciliano e che dispongono di delega all’emissione di ordinativi diretti tratti su aperture di credito relativamente a fondi emessi a loro disposizione dagli organi centrali, non vanno riversate alla locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ma devono essere, con le medesime procedure, riversate in conto entrata del bilancio della Regione siciliana, con imputazione al capitolo 1023, art. 2. Per quanto sopra precisato, si ritiene opportuno chiarire che le ritenute IRPEF operate sui compensi corrisposti ai revisori dei conti devono essere versate alla Regione siciliana (Banco di Sicilia – Ufficio di cassa regionale), con imputazione al capo 6?, capitolo 1023, articolo 2 del quadro di classificazione delle entrate del bilancio regionale.

Le amministrazioni in indirizzo avranno cura di portare a conoscenza dei propri uffici interessati il suddetto criterio attributivo e le modalita di versamento della pia? volte menzionata ritenuta IRPEF.

La presente circolare sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale finanze e credito: