
- Emanante: 3
- Regione: Sicilia
- Fonte: G.U.R.S.
- Numero fonte: 57
- Data fonte: 13/12/2002
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
L’art.1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 autorizza l’assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale a concedere, alle imprese, alle societa, agli enti e agli esercenti arti e professioni che instaurino rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, per un periodo non inferiore a 5 anni, un contributo fino alla totale copertura dei contributi previdenziali e assistenziali.
Agli enti utilizzatori di lavoratori in attivita socialmente utili Alle associazioni dei datori di lavoro Al dipartimento regionale lavoro Al dipartimento regionale formazione professionale Al servizio “Ufficio regionale del lavoro” Al servizio “Ispettorato regionale del lavoro” Ai servizi “Uffici provinciali del lavoro” Ai servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” e, p.c. Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto
1. Datori di lavoro interessati
I datori di lavoro interessati all’applicazione della predetta norma sono le imprese individuali e le societa, anche cooperative, nonche gli esercenti arti e professioni in quanto espressamente richiamati. La norma individua, altresi, come categoria di possibili datori di lavoro, distinta dai primi, “gli enti privati” e cioe tutti quegli enti non espressamente individuati non rientranti tra gli enti pubblici come per esempio le societa private a parziale o totale partecipazione pubblica.
2. Lavoratori interessati
I lavoratori interessati ai benefici derivanti dall’applicazione della norma di che trattasi sono i soggetti rientranti nel regime transitorio, cosi come definito dall’art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale. Sono esclusi dai benefici della norma in parola i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del fondo nazionale per l’occupazione, nonche i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
3. Contributo
La norma in esame prevede per i datori di lavoro che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili. L’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 24/2000, subordina la concessione dell’aiuto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonche alla definizione delle procedure di cui all’art. 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell’Unione europea. L’applicazione dell’aiuto in parola verra circoscritto nell’ambito dei limiti della regola del cosiddetto “de minimis”, in attuazione del Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Nel rispetto delle superiori disposizioni comunitarie, non verranno, pertanto, prese in considerazione le istanze provenienti da datori di lavoro appartenenti al settore dei trasporti o la cui attivita e legata alla produzione e/o trasformazione di prodotti di cui all’allegato 1 del trattato di Amsterdam o rientra nell’ambito di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 del Regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001.
4. Presentazione istanza
I datori di lavoro interessati che abbiano proceduto ad instaurare, ovvero che intendano instaurare, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili in possesso dei requisiti sopradescritti per un periodo non inferiore a cinque anni e che vogliano richiedere i contributi in parola, dovranno produrre apposita istanza all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V “LSU e Workfare”, via Imperatore Federico, n. 52 – 90143 Palermo, che dovra pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2002. L’istanza dovra contenere, oltre i dati identificativi del datore di lavoro, l’attivita svolta, il settore produttivo di appartenenza e la quantificazione del contributo, distinguendo l’importo del contributo previdenziale ed assistenziale da quello sulla retribuzione.
L’Ufficio si riserva di richiedere la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo. La presente circolare sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet di questo Assessorato www.regione.sicilia.it/lavoro.