Circolare regionale 30 Settembre 1997, n. 277

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 55
  • Data fonte: 07/10/1997
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione art. 15, legge 19 luglio 1994, n. 451- art. 9 octies, legge 28 novembre 1996, n. 608 - art. 19, legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

Abstract:

Piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e nell’ambito delle misure di politica del lavoro volte a creare occupazione aggiuntiva, e’ intendimento di attivare i piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione previsti dall’art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, casi modificato dall’art. 9 octies della legge 2 novembre 1996, n. 608 e dall’art. 19 della Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. La normativa predetta stabilisce che i progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un’esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate” sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, omero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l’impiego ed approvate dalle commissioni regionali. Il comma 1, lett. A), dell’art. 19 della Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dispone che i piani possono essere promossi, redatti e realizzati anche direttamente dai soggetti di cui all’art. 3, lettera a) della citata Legge regionale n. 30/97, ossia le imprese individuali, societa’ rie e cooperative nonche’ consorzi di imprese indivia duali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale a di servizi. La suddetta norma dispone, altresi’, che in tali casi e’ consentita la richiesta nominativa per l’assegnazione ai progetti. L’art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, cosi. Come modificato dall’art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, prevede al comma 7 che l’assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali. La commissione regionale per l’impiego nella seduta del 30 settembre 1997 ha determinato i seguenti criteri:

  • Per l’assegnazione da’ giovani presso soggetti privati puo’ procedersi tramite richiesta nominativa;
  • Per l’assegnazione dei giovani presso soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione trovano applicazione i criteri di cui alla deliberazione della commissione regionale per l’impiego n. 30 dell’11 aprile 1997.

Per altro, per quanto concerne l’individuazione di modalita’ straordinarie per l’assegnazione dei giovani ai progetti il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in considerazione – della specificita’, anche territoriale, dell’emergenza occupazionale ha ritenuto nella prima fase applicativa di rimettersi alle determinazioni delle commissioni regionali per l’impiego. La suddetta normativa, inoltre, prevede che i piani saranno realizzati fino alla fine dell’anno 1998. Le sezioni circoscrizionali in occasione dell’assegnazione procederanno a comunicare all’interessato i contenuti da’ progetto utilizzando l’allegato modulo (allegato n. 1). La direzione generale per l’impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ritenuto opportuno predisporre uno schema di convenzione unico al fine:

  • Rendere possibile l’applicazione uniforme della normativa suddetta nelle Regioni interessate (cfr. Art. 1, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236);
  • Attuare le indicazioni programmatiche contenute nell’accordo per il lavoro sottoscritto tra governo e parti sociali in data 24 settembre 1996 in tema di formazione e di percorsi formativi post-obbligo e post-di ploma (procedere alla revisione della disciplina delle interconnessioni tra i vari canali formativi quali alternanza, rientri, valutazione e certificazione dei crediti formativi;diffondere l’esperienza dello stage, prevedendo forme di incentivazione per le imprese che offrono tali opportunita’ formative; promuovere forme di raccordo tra scuola e lavoro etc.).

I piani si realizzano attraverso la stipula di una convenzione quadro che sara’ trasmessa dall’agenzia regionale per l’impiego in conformita’ all’unito modulo (allegato n. 2) alla commissione regionale per l’impiego e di un progetto esecutivo predisposto dai soggetti legittimati di concerto con l’agenzia in attuazione della medesima (allegato n. 3). Per quanto riguarda il comma 5 dell’art. 15 della legge n. 451/94, relativamente alla determinazione dei limiti del ricorso all’istituto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale valutera’ se pronunciarsi dopo una prima fase di applicazione della legge. Le previsioni di utilizzo del finanziamento saranno effettuate dal coordinamento regionale dei lavori socialmente utili sulla base degli effettivi impieghi che, all’uopo, dovranno essere notificati, in prima applicazione entro il 30 ottobre 1997 alla commissione regionale per l’impiego e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale unitamente ad una dettagliata relazione sull’attivita’ di competenza (numero e tipologie degli inserimenti, entita’ della parte formativa, costi unitari, eta’). Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, direzione generale per l’impiego, divisione VII, sulla base di tali indicazioni procedera’ alle compensazioni che si renderanno necessarie distribuendo gli stanziamenti a livello di ufficio provinciale del lavoro in base alle indicazioni che saranno pervenute. Per il pagamento dell’indennita’ oraria prevista all’art. 19, comma 1, lettera e’), della Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, pari a e’. 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi, si provvedera’ tramite la corresponsione diretta da parte da’ soggetto attivatore del progetto mensilmente, fermo restando che la meta’ del costo dell’indennita’, esclusa quella relativa alle ore di formazione, e’ a carico del soggetto presso cui e’ svolta l’esperienza lavorativa. L’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sulla scorta delle direttive che saranno successivamente impartite, emettera’ i relativi ordinativi di pagamento sulla base delle effettive presenze orarie e giornaliere dei giovani utilizzati, dichiarate dalle associazioni, dagli ordini e dai collegi, interessati sottoscrittori della convenzione omero dagli altri soggetti legittimati. Alla maggiore spesa scaturente dall’applicazione dell’art. 19 della Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si provvedera’ con le risorse finanziarie all’uopo destinate. Le dichiarazioni saranno rese collettivamente mediante la predisposizione di un unico elenco riepilogativo distinto per sportello pagatore contenente:

  • Nome e cognome del soggetto utilizzatore, indirizzo, codice fiscale, partita IV a.
  • Quota a carico da’ soggetto utilizzatore;
  • Quota spettante a carico da’ fondo nazionale per l’occupazione;
  • Quota spettante a carico della Regione

La direzione regionale per la formazione professionale emanera’ ogni opportuna direttiva sulle modalita’ di attivazione delle iniziative formative nonche’ sulla vigilanza e controllo delle stesse.