DECRETO 28 LUGLIO 2003, N. 4509

  • Emanante: 3
  • Regione: Toscana
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 34
  • Data fonte: 20/08/2003
L.341/95 art. 1 "agevolazioni a favore delle imprese industriali ed artigiane nella forma di credito d`imposta". decreto n.1936/02. proroga termine per la realizzazione degli investimenti.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

IL DIRIGENTE

DECRETA

1. Per le imprese utilmente collocate nelle graduatorie approvate con i decreti n. 5583/02 e n.5668/02, relativi al bando 2002 della L.341/95, rimangono invariati i termini per la realizzazione degli investimenti;

2. Per le altre imprese di cui alle graduatorie approvate con i decreti n.391/03 e n.538/03, relativi al bando 2002 della L.341/95, il termine per la realizzazione degli investimenti effettuati tramite acquisto diretto, con l`esclusione dei servizi finalizzati all`adesione di un sistema di gestione ambientale normato, all`acquisizione del marchio di qualita` ecologica del prodotto e all`acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell`impresa, e` prorogato al 24 ottobre 2003.