- Emanante: Dirigente della Struttura reimpiego e inclusione lavorativa
- Regione: Lombardia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 7
- Data fonte: 12/02/2014
Thesaurus: Riforme, Lavoro, Tecnologia, Disoccupazione
Abstract:
Con il presente atto il Dirigente della Struttura reimpiego e inclusione lavorativa recepisce i documenti Allegato 1 “Modalità applicative dell’Accordo Quadro sugli ammortizzatori in deroga in Lombardia 1° trimestre 2014 del 23 dicembre 2013”, Allegato 2 “Modelli standard accordi sindacali”, Allegato 3 “Informativa riguardante le politiche attive del lavoro”, Allegato 4 “Accordo standard – evento sismico iniziato il 20 maggio 2012”.
Da atto che: i nuovi accordi sindacali dovranno essere sottoscritti con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2014 e con termine entro il 31 marzo 2014; gli accordi di solidarietà e per evento sismico, dovranno avere ugualmente la durata massima di tre mesi, comunque non oltre il 31 marzo 2014; l’accesso alla Cassa Integrazione in deroga seguirà gli stessi criteri previsti dall’Accordo Quadro 2° semestre 2013; la successione degli interventi A e B e la relativa durata massima degli stessi decorre dall’1 aprile 2011 sia per i datori di lavoro di tipologia 1 che per quelli di tipologia 2; non è ammessa la reiterazione di periodi già completati nella misura massima prevista, mentre è ammesso il completamento di periodi di CIG in deroga iniziati e non completati ai sensi dell’Accordo Quadro 2° semestre 2013.