DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 DICEMBRE 2002, N. 0400/PRES.

  • Emanante: 3
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 4
  • Data fonte: 22/01/2003
Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante <disciplina organica dell'artigianato>. approvazione.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Il presente decreto approva il regolamento di esecuzione di cui agli art. 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della l.r. n. 12 del 22/04/02 recante disciplina organica dell’artigianato. in particolare, con l’art. 9 si procede all’individuazione delle attivita che possono rientrare nell’esercizio delle imprese artigiane e che sono caratterizzate dall’impiego di nuove tecniche produttive o da situazioni di contiguita funzionale rispetto ad altri comparti di attivita; con l’art. 11 si definiscono i limiti dimensionali dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura e si individuano le attivita per ciascun settore; con l’art. 14 si definiscono i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane (a.i.a.); con l’art. 15 si definiscono le procedure di revisione dell’a.i.a.; con l’art. 23 si definiscono le attivita lavorative per le quali e possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano; con l’art. 40 si stabilisce che le giornate di apertura devono essere compensate, entro un anno dall’ultima giornata di apertura domenicale o festiva, con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali.