- Emanante: 3
- Regione: Basilicata
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 12/08/1986
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Art. 1 – Progetti finanziabili
Al fine di consentire lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ giovanile nel mezzogiorno e per l’ampliamento della base produttiva ed occupazionale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, i progetti per nuove attivita’ per le quali sussistano i seguenti requisiti:
- Predisposizione e presentazione da parte di cooperative o societa’ di cui al successivo art.2;
- Produzione di beni nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria; fornitura di servizi nei settori dell’agricoltura, dell’industria e del turismo a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni che risultano sospesi ai sensi della delibera CIPE del 31 maggio 1977 e successive modificazioni. Nella concessione delle agevolazioni viene data priorita’ ai progetti:
- Indicati nell’art.1, comma 3, del citato Decreto Legge;
- Relativi a produzione di beni e forniture di servizi che hanno fatto registrare un particolare sviluppo nel quadro generale dell’economia nazionale e che rilevano un significativo ritardo in presenza nei territori meridionali di cui all’art.1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218;
- Relativi allo sfruttamento di beni o infrastrutture gia’ esistenti o alla valorizzazione e allo sfruttamento di risorse o prodotti particolarmente disponibili nella zona di operativita’ del progetto;
- Aventi un elevato indice di redditivita’ assoluta; e) corredati da studi di fattibilita’ che comprovino le prospettive di mercato, l’economicita’ di gestione e le esperienze professionali dei soggetti partecipanti;
- Ubicati nelle zone a piu’ alto livello di disoccupazione;
- Che, a parita’ di condizioni economiche e produttive, siano presentati da cooperative e societa’ a prevaalente composizione femminile;
- Che prevedano l’ampliamento della base occupazionale sia attraverso l’assunzione di lavoratori dipendenti secondo le indicazioni di cui al n. 3 del comma 1 del presente articolo.
Art. 2 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni i progetti presentati dai soggetti per i quali sussistono i seguenti requisiti:
- Costituzione come societa’ cooperativa ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile avente le caratteristiche di cui all’art.1, comma 1ter, del Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ovvero in uno dei tipi di societa’ previsti dal primo e secondo comma dell’art.2249 del codice civile;
- Maggioranza assoluta, alla data della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, del numero dei partecipanti di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nel mezzogiorno alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 24 ottobre 1985, n. 561, nonche’ della relativa partecipazione finanziaria che dovra’ permanere per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
- Sede legale, amministrativa ed operativa nei territori meridionali di cui all’art.1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Art. 3
Misura del contributo in conto capitale e del credito agevolato e spese ammissibili il contributo in conto capitale sulle spese per l’impianto e per le attrezzature e’ concedibile nella misura del 60 per cento per i progetti peri i quali sussista la priorita’ prevista dal precedente art.1, comma terzo, lettera a); per gli altri progetti il contributo e’ concedibile nella misura del 40 per cento elevabile di un ulteriore 5 per cento in presenza di ognuna delle priorita’ indicate alle successive lettere b),c),d),e),f),g), e h), fermo restando il limite masimo complessivo del sessanta per cento. Comunque il contributo in conto capitale e’ concesso limitatamente ai primi cinque miliardi di investimento per le spese di impianto e per le attrezzature. Il mutuo e’ concesso nella misura fissa del trenta per cento della spese per l’impianto e le attrezzature, ad una tasso d’interesse pari al trenta per cento del tasso di riferimento. Le voci di spesa, per l’impianto e le attrezzature ammissibili al contributo e al mutuo, al netto dell’iva, comprendono: spese di progettazione, di studio di fattibilita’ e di analisi di mercato; oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia; opere murarie gia’ eseguite o da eseguire di allacciamento ed assimilate; macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e acquisto di brevetti. Limitatamente alla concessione del mutuo agevolato, tra le spese ammissibili e’ altresi’ compresa quella relativa all’acquisto del terreno. Le spese relative alla realizzazone delle opere murarie e assimilate sono ammissibili alle agevolazioni nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite puo’ essere elevato da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ giovanile, in relazione alla particolarita’ del settore e dell’attivita’. Per i progetti concernenti la produzione di beni nel settore dell’agricoltura le spese per l’acquisto del terreno sono ammissibili, oltre che al mutuo agevolato, anche al contributo in conto capitale. Sono escluse da entrambe le agevolazioni le spese per la costruzione e per gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di immobili previsti in progetti relativi alla fornitura di servizi in qualsiasi settore ed a qualsiasi impresa. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali e comunitarie.
Art. 4 – Contributo per le spese di gestione
Il contributo per le spese di gestione e’ concedibile, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; spese per prestazioni di servizi ricevuti, ad esclusione dei canoni per affitto di aziende; interessi, sconti e altri oneri finanziari verso banche o altri sovventori, esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato. Nel caso in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da una cooperativa la misura del contributo e’ graduata come segue: per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;
- 50 per cento per gli ulteriori 500 milioni;
- 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
Per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;
- 30 per cento per gli ulteriori 500 milioni;
- 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
Per il terzo anno:
- 25 per cento per il primo miliardo di spese ammissibili;
- 15 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
Nel caso in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da una societa’ la misura del contributo e’ graduata come segue: per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 300 milioni di spese ammissibili;
- 50 per cento per gli ulteriori 700 milioni;
- 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
Per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 300 milioni di spese ammissibili;
- 30 per cento per gli ulteriori 700 milioni;
- 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
Per il terzo anno:
- 25 per cento per i primi 700 milioni di spese ammissibili;
- 15 per cento per le spese eccedenti i 700 milioni di lire.
Il contributo di cui ai precedenti due commi, che tiene conto delle difficolta’ relative ai primia esercizi, per il terzo anno e’ concedibile sempreche’ dagli allegati alla domanda di ammissione alle agevolazioni prevista dall’art.5 risulti che lo stesso e’ necessario per far si che il bilancio relativo a quell’anno sia il piu’ vicino possibile al pareggio. Comunque il contributo per la gestione concedibile non puo’ superare l’importo complessivo di un miliardo per il primo anno, di 750 milioni per il secondo anno e di 500 milioni per il terzo anno. La misura dell’anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di gestione non puo’ superare il 25 per cento del contributo previsto.
Art. 5 – Domanda di ammissione alle agevolazioni
La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta in duplice coplia secondo il facsimile di cui all’allegato al presente decreto, diretta dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, e’ presentata ai soggetti individuati ai sensi dell’art.1, comma 7, del Decreto Legge 30 dicembre 1985 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 454, competenti per territorio. Alla domanda vanno allegati i seguenti documetni in duplice copia:
- Estratto notarile dell’atto costitutivo della cooperativa o della societa’. Nella ipotesi di societa’ semplice l’esistenza della stessa dovra’ provarsi mediante atto notarile;
- Estratto notarile del libro dei soci; qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa o della societa’, ovvero, ove tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione resa da tutti i soci davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale comprovante l’eta’ dei soci che formano la maggioranza assoluta;
- Certificato attestante la residenza alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 24 ottobre 1985 n. 561, per i partecipanti di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni;
- Certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa del soggetto e’ ubicata nei territori meridionali;
- Due copie del progetto che si intende realizzare con l’indicazione della relativa localizzazione degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, degli elementi che consentano di attribuire al progetto presentato uno o piu’ dei caratteri di priorita’ previsti dall’art.1, comma terzo, del presente decreto e dei livelli di occupazione aggiuntiva determinati dall’iniziativa. A tal fine i progetti stessi indicheranno, distinti per qualifica, il numero dei lavoratori dipendenti che saranno effettuate, ai sensi della legislazione vigente, secondo il criterio di cui al n. 3 del comma 1 dell’art.1;
- I conti patrimoniali ed i conti economici presuntivi relativi a ciascuno dei tre esercizi successivi a quello di ammissione alle agevolazioni tenendo conto delle agevolazioni richieste. Detti conti dovranoo essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425bis del codice civile;
- L’analisi dei flussi di cassa annuali prevedibili condotta sulla base dei conti di cui al numero precedente.
I soggetti di cui al comma 1 che ricevono la domanda, dopo avere accertato la regolarita’ e completezza della stessa e della relativa documentazione, la trasmettono al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ giovanile inviando l’altra copia, mediante raccomandata con Avviso di ricevimento, alla Regione competente per territorio per il prescritto parere.
Art. 6 – Provvedimento di ammissibilita’ alle agevolazioni
Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ giovanile, provvedera’ a darsi un regolametno interno di funzionamento. Il Comitato, avvalendosi dei soggetti individuati ai sensi dell’art.1 comma 7 del Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, della segreteria tecnica e dell’apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la proposta di ammissibilita’ alle agevolazioni della iniziativa indicando la misura delle agevolazioni stesse e dell’eventuale anticipazione sul contributo per le spese di gestione nonche’ l’ammontare degli investimenti ammissibili. Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, in base alla proposta del Comitato, delibera l’ammissibilita’ alle agevolazioni con proprio decreto contenente gli elementi di conoscenza che caratterizzano l’iniziativa, i termini per la realizzazione del progetto e degli elementi di cui al comma precedente. Inoltre il provvedimento di ammissibilita’ stabilisce a carico dell’operatore l’obbligo di non distogliere dall’uso previsto, per un periodo di almento cinque anni dalla data di inizio dell’attivita’, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta. Il provvedimento di ammissibilita’ alle agevolazioni e’ comunicato da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno al soggetto richiedente, alla Regione territorialmente competente e, per l’attuazione, alla cassa depositi e prestiti. Nell’ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato, lo rinvia al Comitato stesso, con l’indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame, e delle eventuali modificazioni progettuali.
Art. 7 – Attuazione del provvedimento di ammissibilita’ alle agevolazioni
Per l’attuazione del provvedimento di ammissibilita’ del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, il direttore generale della cassa depositi e prestiti provvede alla concessione, a favore dei soggetti beneficiari, del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi del’art.64 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218, e’ quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione. La cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuio, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ giovanile o dagli organismi periferici all’uopo ad esso incaricati, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla cassa dei depositi e prestiti, il predetto Comitato o gli organismi periferici provvedono a tempestivi accertamenti sulal destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento. Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all’acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. L’accertamento sulla idoneita’ delle garanzie prestate, nonche’ sulla rispondenza degli atti presentati per l’erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato o agli organismi periferici incaricati. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al comma 3 vengono effettuate per stati di avenzamento in cinque soluzioni di cui quattro nelle misure fisse del 20 per cento la prima, 20 per cento la seconda, 25 per cento la terza e 25 per cento la quarta, imputando la spesa prioritariamente sul contributo in conto capitale e l’ultima a saldo, previa certificazione del predetto Comitato o degli organismi periferici che l’iniziativa sia completamente realizzata conformemente al progetto. Il contributo per le spese di gestione e’ erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del Comitato o degli organismi periferici, che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformita’ ai documenti originali. L’erogazione dell’eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilita’ puo’ essere richiesta dal beneficiario ad attivita’ avviata, previa relativa attestazione del Comitato o dei predetti organismi periferici, senza necessita’ di acquisire alcuna ulteriore garanzia. I mandati di pagametno della cassa dei depositi e prestiti, su richeista in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario indicato dal beneficiario medesimo. Il mutuo e’ posto in ammortamento decennale dal 1 gennaio successivo alla prima erogazione e il mutuatario provvede alla relatiav restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla “cassa depositi e prestiti imprenditorialita’ giovanile nel mezzogiorno”. Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi. In caso di ritardato versamento verra’ applicata sulla somma dovuta un’indennita’ di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita’ giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occuapzionali che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o comunque da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono piu’ sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, su proposta del Comitato, dispone la immediata revoca del finanziamento progetti. Per l’espletamento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato stipula apposite convenzioni ai sensi dell’art.1, comma 6, del Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.
Art. 8 – Disposizioni transitorie
Fino a quando il Comitato, d’intesa con le singole Regioni meridionali, non abbia provveduto a quanto stabilito nell’art.1, comma 7, del Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, il compito di ricevere le domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al Comitato medesimo, previo accertamento della regolarita’ e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione, e’ svolto dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio. I soggetti che al 2 marzo 1986, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 44, avessero gia’ presentato domanda di ammissione alle agevolazioni possono integrarla per tener conto delle modificazioni ed integrazioni recate dalla legge stessa e dal presente decreto. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.