- Emanante: Presidente Giunta regionale
- Regione: Toscana
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 25
- Data fonte: 22/06/2013
Thesaurus: Inclusione sociale, Politiche sociali
Abstract:
Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l’anno 2013) forme di sostegno finanziario a beneficio di persone in condizioni di particolare fragilita’ socio-economica, al fine di favorire la loro inclusione sociale e di sostenere la loro condizione economica. A norma dell’art. 2 la Regione effettua dette misure di sostegno avvalendosi dei soggetti del terzo settore che realizzano progetti di inclusione sociale sulla base dei bandi pubblici emanati dalla Regione. L’importo massimo di ciascuno dei finanziamenti e’ fissato in euro 150.000,00.. I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti sono definiti secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l’anno 2013) forme di sostegno finanziario a beneficio di persone in condizioni di particolare fragilita’ socio-economica, al fine di favorire la loro inclusione sociale e di sostenere la loro condizione economica. A norma dell’art. 2 la Regione effettua dette misure di sostegno avvalendosi dei soggetti del terzo settore che realizzano progetti di inclusione sociale sulla base dei bandi pubblici emanati dalla Regione. L’importo massimo di ciascuno dei finanziamenti e’ fissato in euro 150.000,00.. I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti sono definiti secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.