Delibera Consiglio Regionale 14 novembre 1983, n. 1063

  • Emanante: Consiglio Regionale
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 72
  • Data fonte: 16/11/1983
Deliberazione del consiglio regionale 14 novembre 1983, n. 1063 modificazioni ed integrazioni dei piani di formazione professionale e di educazione permanente 1982/83 e 1983/84

Thesaurus: Formazione professionale

Premessa

Una riflessione critica e autocritica sulle passate esperienze ha portato la Regione dell’umbria a formulare una serie di proposte normative e regolamentari che possono contribuire a superare il vecchio modo di intendere la formazione degli apprendisti. Le osservazioni, il contributo positivo delle associazioni regionali artigiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno permesso recentemente di precisare le stesse proposte e di caratteriszare un indirizzo che, in via sperimentale, puo’ essere perseguito fin dall’anno 83/84. A premessa dei principi che di seguito vengono prospettati e’ opportuno affermare che qualsiasi politica o atteggiamento di attesa passiva nei riguardi delle piu’ volte richieste riforme nazionali del settore (Legge del 1955 Legge quadro sull’artigianato), risulterebbero negative in contraddizione alla volonta’ che la Regione e le organizzazioni sindacali e le associaini artigianali hanno spesso manifestato pur nell’affermazione delle reCiproche diverse posizioni di merito la necessita’ di procedere a revisioni o cambiamenti sostanziali, facendo riferimento alle potesta’ autonome che le Regioni stesse hanno in questo campo e segnatamente nel comparto generale della formazione professionale. In questa ottica, la Giunta regionale, tenendo conto del recente passato (assemblee di comprensorio sul piano di formazione 83/84 incontro con le associazini e le organizzazioni sindacali), e’ in grado di proporre alcune principi e possibilita’ che dovrebbero consentire l’avvio di nuove esperienze formative. Tali proposte prevedono:

  • La individuazione dell’impresa artigiana e della piccola impresa in generale, come strumentoveicolo principale per la formazione professionale;
  • La scelta dell’imprenditore artigiano come soggetto singolo o no a cui dovranno fare riferimento i contenuti e gli obiettivi della F.P.
  • La convenzione, quale strumento attraverso il quale fondare i rapporti di reCiprocita’ e responsabilita’ tra ente locale, giovani e imprenditore sulle modalita’ di effettuazione delle attivita’ formative in azienda e altrove dove “altrove” deve significare qualsiasi altra struttura formativa scelta di Comune accordo per approfondire la cultura formativa di base, necessaria per una determinata professionalita’;
  • La incentivazione finanziaria a favore dell’imprenditore, per contribuire ad un parziale abbattimento dei costi dovuti dalla contrattualistica attuale al giovane che entra in azienda, seppur per svolgere un periodo di formazione;
  • Il controllo delle iniziative (programmazione degli interventi, elenco delle aziende disponibili e loro congruita’ rispetto ai requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento, periodi e durata della formazione a seconda della professionalita’ che si ntendono perseguire, privilegiare e incentivare, verifica dei risultati) mediante una commissione regionale fortemente rappresentativi (Regione-associazioni di categoria OO.SS.);
  • La scelta del Comune e dei concorsi come referenti locali, i quali in accordo con le associazioni di categoria esistenti sul territorio, dovrebbero essere chiamati alla prima individuazione dlle strutture d’impresa disponibili e alla sigla della convenzione con i diritti doveri conseguenti.
  • La commissione regionale, come gia’ accennato, dovrebbe avere il compito di individuare i settori da indicare come prioritari e la consistenza degli incentivi da utilizzare. Al riguardo, tenuto conto che non tutti i settori potranno essere privilegiati allo stesso modo e che gli incentivi potranno essere differenziati da settore a settore, si ritiene opportuno che in fase di primo avvio della sperimentazione particolare attenzione debba essere rivolta ai settori produttivi con esclusone, quindi, almeno in prima istanza, del settore dei servizi. La stipula di convenzione per la “formazione-lavoro” nel settore dell’artigianato, consentira’ da una parte di pervenire ad una maggiore compartecipazione e responsabilizzazione degli imprenditori nel settore della formazione professionale e, dall’altra, potra’ contribuire a modernizzare un sistema tutt’ora vincolato da una normativa obsoleta. Il documento che segue, come frutto del dibattito degli approfondimenti e delle intese tra la Regione le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori , rappresenta una prima ipotesi di lavoro suscettibile di modifica o integrazione, prima di passare alla successiva fase piu’ propriamente operativa che vedra’ coinvolti tutti gli enti e le autonomie locali.

    Progetto sperimentale di formazione-lavoro rivolto a giovani da inserire nel settore dell’artigianato

    Obiettivi

    L’obiettivo del progetto e’ quello di consentire l’inserimento nei settori individuati nell’elenco allegato di n. 350 giovani in cerca di prima occupazione o di occupazione successiva alla perdita di un precedente posto di lavoro, iscritti nelle liste di collocamento. L’area territoriale di riferimento per le assunzioni e’ quella comprensoriale. Nel numero di 350 sono compresi 30 portatori di handicaps che faranno parte del progetto e, iscritti nelle liste di collocamento siano inseriti nei processi di formazione attraverso il principio della chiamata numerica.

    Natura del rapporto di lavoro

    L’assunzione viene disposta dalle aziende interessate al momento dell’inizio dei corsi con rapporto di apprendistato ai sensi della Legge n. 25/55.

    Requisiti richiesti alle imprese artigiane

    Ai sensi dell’art.9 del regolamento 7 ottobre 1982, attuativo dela Legge regionale n. 69/81, i requisiti richiesti alle imprese artigiane per l’espletamento delle attivita’ formative sono i seguenti:

    • Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane;
    • Esercizio del mestiere per un periodo non inferiore a 10 anni mediante diretta partecipazione all’attivita’ lavorativa del titolare dell’impresa, dei suoi familiari, ovvero mediante impiego di manodopera qualificata, nei mestieri di cui al D.P.R. 8 giugno 1974, n. 537, che nell’ambito della Regione rivestono rilevante interesse storicoartistico, culturale e tradizionale;
    • Per le imprese artigiane operanti in settori diversi da quelli individuati in precedenza, il periodo minimo richiesto nell’esercizio del mestiere e’ di 5 anni;
    • Disponibilita’ di locali e attrezzature idonei all’espletamento delle attivita’ formative, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
    • Rispetto degli accordi sindacali nazionali, dei contratti nazionali di lavoro e di altri eventuali accordi vigenti a livello subnazionale;
    • Per le aziende inserite nel progetto, tale rispetto e’ vincolante anche se esse non sono associate alle organizzazioni artigiane firmatarie degli accordi o dei contratti.
    • In aggiunta ai requisiti di cui sopra e’ necessario che l’azienda interessata non abbia proceduto ad una riduzione dell’organico a causa dei licenziamenti nell’anno 1983 e che l’assunzione delle unita’ da avviare ai corsi comporti un effettivo aumento dei livelli occupazionali preesistenti. I bandi, completi delle indicazioni contenute nello schema allegato, sono pubblicati dalla Regione Gli enti delegati provvedono alla raccolta delle domande e alla formazione di una prima graduatoria a livello comprensoriale, previo accertamento del possesso dei requisiti in precedenza indicati e sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

      • Programmi di investimento gia’ attivati o attivabili, con particolare riferimento alla introduzione di innovazioni tecnologiche;
      • Programmi di ristrutturazione o di amplamento, connessi ad una trasformazione e/o diversificazione della produzione, nell’ambito dello stesso settore;
      • Situazione di bilancio e patrimoniale dell’ultimo anno di attivita’.
      • La graduatoria comprensoriale riguardera’ unicamente i settori di attivita’ e gli ambiti territorialmente individuati nel progetto. La graduatoria comprensoriale cosi’ formulata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande, deve essere inoltrata alla Giunta regionale la quale, sentita la commisione mista all’uopo istituita, provvede alla formazione dell’elenco delle aziende artigiane abilitate all’espletamento delle attivita’ formative. Gli enti delegati, ai quali e’ affidata la gestione dei corsi, tenendo conto delle risultanze dell’elenco regionale, provvedono alla stipula della relativa convenzione i cui contenuti sono riportati in maniera indicativa nello schema allegato.

        Commissione regionale mista

        Viene istituita una commissione mista a livello regionale cosi’ composta:

        • Assessore regionale alla formazione professionale o suo delegato;
        • Un funzionario dell’ufficio regionale dell’artigianato; cinque rappresentanti delle associazioni artigiane;
        • Cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
        • Per l’espletamento delle proprie funzioni, la commissione puo’ avvalersi della collaborazione di rappresentanti degli uffici periferici del Ministero del Lavoro, del Ministero della Pubblica Istruzione e di altri enti e organismi eventualmente interessati.

          Compiti della commissione

          I compiti della commissione sono i seguenti:

          • Definizione dell’elenco regionale delle aziende ammesse a convenzione per l’espletamento delle attivita’ formative;
          • Individuazione dei criteri di gestione del progetto;
          • Individuazione dei settori di intervento e delle qualifiche professionali previste;
          • Proposta di localizzazione degli interventi;
          • Individuazione della durata dei corsi;
          • Indicazioni nella definizione dei programmi didattici;
          • Controllo, anche nel rispetto alle singole aziende, della corretta realizzazione dei progetti e delle convenzioni;
          • Criteri di selezione delle aziende per la formazione graduatoria regionale;
          • Verifica e valutazione dei risultati del progetto;
          • Studi e proposte sulle modalita’ di attuazione degli interventi di formazione professionale nel settore dell’artigianato;
          • Esame eventuali situazioni derivanti da causa di forza maggiore.
          • Durata dei corsi

            Fatta salva la minore durata prevista dai contratti di lavoro, i corsi avranno una durata massima di tre anni, da rapportare ai livelli di professionalita’ da conseguire e agli itinerari formativi da realizzare.

            Modalita’ di espletamento dei corsi

            I corsi saranno svolti per la parte teorica presso le strutture messe a disposizione dai comuni in accordo con le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali dei lavoratori con preferenza per quelle scolastiche, mediante apposite convenzioni o per i centri di formazione professionale esistenti nella Regione Il personale docente sara’ individuato tra quello operante nel sistema formativo regionale ai sensi della vigente normativa, tra i docenti della scuola pubblica (IPS, ITC, ecc.) e tra gli stessi artigiani in posseso di adeguati requisiti. La durata annua del corso e’, di norma di 400 ore cosi’ articolate:

            • Ore di teoria: minimo 120;
            • Ore di pratica: minimo 280;
            • Da svolgere in 40 settimane secondo il seguente orario settimanale:

              • Ore di teoria: minimo 3;
              • Ore di pratica: minimo 7.
              • Impegni delle aziende

                Nella convenzione deve essere indicato in maniera esplicita l’impegno delle aziende al mantenimento del livello occupazionale esistente al momento dell’assunzione degli apprendisti per un periodo successivo alla conclusione dei corsi almeno pari alla durata dei corsi stessi. Al termine del ciclo formativo l’apprendista deve essere inserito nell’azienda con la qualifica conseguita, sulla base dei contratti di lavoro, previo superamento dell’esame di qualifica, secondo le normative vigenti. Nel caso in cui tale impegno non fosse pienamente rispettato, la Regione puo’ disporre sentita la commissione regionale mista con proprio atto la revoca del corso ed il rimborso dei contributi erogati all’azienda per ciascuna unita’ assunta sulla base del presente dispositivo. Qualora inoltre l’attuale normativa nazionale in materia di artigianato dovesse essere modificata o i nuovi contratti di settore dovessere prevedere specifici interventi o agevolazioni per l’assunzione e la formazione professionale degli apprendisti, l’accordo conseguito tra la Regione e le associazioni degli artigiani e le organizzazioni sindacali per la realizzazione del presente progetto sperimentale dovra’ essere ridiscusso ed adeguato alla luce della nuova normativa; in ogni caso non potra’ essere consentito il cumulo degli incentivi previsto allo stesso titolo.

                Incentivi regionali

                Per la realizzazione del progetto e’ stato previsto nel piano regionale di attivita’ 1983/84 un finanziamento complessivo di lire 600.000.000 che, in fase di assestamento del piano stesso, attualmente all’esame del Consiglio Regionale, dovra’ essere aumentato a lire 700.000.000 al fine di adeguare la spesa alle previsioni contenute nella presente proposta. Il 50% dell’onere globale previsto e’ posto a carico del bilancio regionale mentre il restante 50% potra’ essere attivato mediante impiego dei fondi comunitari. L’intervento del Fondo Sociale Europeo e’ condizionato alla effettiva attuazione dei corsi, al conseguimento degli obiettivi previsti ed e’ commisurato, in ogni caso, all’entita’ della spesa reale sostenutra per la realizzazione del progetto. Per ciascuna unita’ iscritta in azienda con rapporto di apprendistato viene corrisposta dalla Regione all’artigianato un contributo mensile:

                • L. 150.000 per il primo anno di corso;
                • L. 125.000 per il secondo anno;
                • L. 100.000 per il terzo anno.
                • Tale indennita’ viene corrisposta per 10 mesi all’anno ed e’ da considerarsi compensativa di ogni altro onere derivante all’artigiano dalla gestione dei corsi in convenzione (locali, attrezzature, materiale di consumo, assicurazioni, energia, formazione, pratica in azienda, ecc.). Per le lezioni teoriche eventualmente svolte nei corsi dell’artigiano in possesso dei necessari requisiti viene riconosciuto, altresi’, un compenso orario pari a quello previsto dalle tariffe professionali nel settore di appartenenza, maggiorato del 20%. Resta inteso che il rapporto di lavoro ha la durata dell’intero anno, fatto salvo il trattamento per ferite, salvo cause di forza maggiore da esaminare in sede di commissione mista regionale.

                  Aspetti didattici

                  I programmi didattici saranno predisposti per le varie qualifiche professionali sulla base delle indicazioni contenute nei “primi lineamenti di programmazione didattica nel sistema formativo regionale” approvati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 655 del 19 luglio 1982 e dovranno essere adeguati alle specifiche esigenze dei singoli corsi dei livelli di professionalita’ da conseguire.

                  Ipotesi di costo unitario

                  Nella determinazione del costo medio per ogni unita’ inserita in azienda si tiene conto dei seguenti oneri:

                  • Indennita’ mensile per 10 mesi;
                  • Indennita’ oraria per l’insegnamento teorico;
                  • Materiale didattico;
                  • Locali impiegati per le lezioni teoriche.
                  • Su questa base il costo unitario previsto per il primo anno e’ determinato nel modo che segue:

                    • Contributo mensile lire 150.000 per 10 mesi pari a lire 1.500.000;
                    • Spesa per lezioni teoriche lire 20.000 lorde per 120 ore: 10 unita’ pari a lire 240.000;
                    • Materiale didattico ed affitto locali per lezioni teoriche lire 110.000;
                    • Spese di viaggio lire 15.000 mensili per 10 mesi, rapportate alle effettive frequenze che comportino uno spostamento tra la sede dell’azienda e la sede di svolgimento del corso teorico superiore a 10 km. Lire 150.000
                    • Totale costo utili lire 2.000.000
                    • Tenuto conto dell’entita’ globale del finanziamento regionale e comunitario attivabile per la realizzazione della prima fase dello presente progetto per il 1983/84, il numero dei giovani interessati all’iniziativa dovrebbe essere pari a 350 unita’, di cui 30 giovani portatori di handicaps.

                      Individuazione dei settori e localizzazione degli interventi

                      Nella predisposizione del progetto si e’ proceduto, sulla base anche delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria nelle precedenti riunioni, alla individuazione dei settori e delle qualifiche da considerare prioritari e alla localizzazione degli interventi. Allo stesso fine sono stati presi in considerazione i risultati emersi dall’indagine condotta dal crures sui problemi di reperimento della manodopera e dell’apprendistato nelle aziende manufatturiere umbre, relativamente al periodo 1980 e 1981 e i dati concernenti la dislocazione delle strutture scolastiche e formative esistenti nella Regione Dal punto di vista territoriale l’indagine crures ha evidenziato e principali difficolta’ nel reperimento della manodopera sono state riscontrate nei comprensori del ternano e della valle umbra sud, in molti comuni dell’amerinonarnese e dell’orvietano, in tutto eugubino gualdese e in alcuni centri della Provincia di Perugia e dell’alta valle del tevere. La stessa indagine ha consentito, inoltre, di stabilire che il fabbisogno di manodopera riguarda in particolare, legnomobili, meccanico, minerali non metalliferi, cartageografica, moda ed altre attivita’. L’ipotesi contenuta nella tabella che segue rappresenta una prima sintesi delle esigenze che il progetto sperimentale tentera’ di soddisfare. Particolare attenzione e’ rivolta fin da ora ad alcuni significati settori dell’artigianeto artistico, quali quelli della tessitura su telaio a mano, della lavorazione di trine e merletti e della liuteria, attivita’ queste in progressivo declino per mancanza di addetti e che meritano quindi di essere incentivate in maniera adeguata. Il successivo confronto con gli enti locali e con gli altri soggetti interessati allo specifico settore, consentira’ di pervenire alla definitiva messa a punto del progetto, tenendo conto delle effettive esigenze del territorio e dell’economia regionale.

                      Settore e qualifica e localizzazione degli interventi

                      Localita’ settori e qualfica unita’

                      Allegato