Delibera Consiglio regionale 20 Marzo 1990, n. 140/5

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 20/03/1990
Regolamento di attuazione delle leggi regionali sulla formazione professionale

Abstract:

il sistema formativo professionale e’ rivolto all’orientamento, alla qualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e alla riqualificazione degli utenti contemplati dalle leggi stesse, in un quadro di formazione di tipo permanente. nell’ambito di tale sistema si collocano, pertanto: gli interventi volti alla formazione professionale di i livello, gli interventi volti alla formazione professionale di ii livello, le iniziative formative connesse con la mobilita’ del lavoro, ivi inclusa la mobilita’ professionale, gli interventi diretti ad una formazione mirata a specifici obiettivi, le iniziative di ricerca e studio.

Art. 1 – (finalita’)

Il presente regolamento attua le disposizioni legislative di cui alla l.r. 5 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi dell’art. 20 della predetta legge e per quanto non espressamente in essa previsto, il presente regolamento dispone anche in attuazione della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2 – (campi e tipi di intervento)

Il sistema formativo professionale realizza le finalita’ e gli obiettivi di cui alle vigenti disposizioni di legge in tutti i settori produttivi di beni e servizi ed e’ rivolto all’orientamento, alla qualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e alla riqualificazione degli utenti contemplati dalle leggi stesse, in un quadro di formazione di tipo permanente. Nell’ambito del predetto sistema si collocano, pertanto:

  • Gli interventi volti alla formazione professionale di i livello;
  • Gli interventi volti alla formazione professionale di II livello;
  • Le iniziative formative connesse con la mobilita’ del lavoro,ivi inclusa la mobilita’ professionale;
  • Gli interventi diretti ad una formazione mirata a specifici obiettivi;
  • Le iniziative di ricerca e studio, nonche’ quelle dirette all’aggiornamento degli operatori dalla formazione professionale e alla loro riqualificazione;
  • Le iniziative mirate a specifiche azioni di politica attiva del lavoro, specialmente riferite ai segmenti piu’ deboli del mercato del lavoro.
  • Le iniziative di tipo sperimentale, IV i comprese quelle che coinvolgono le istituzioni scolastiche.

Le suindicate tipologie trovano specificazione nei successivi articoli 3,4,5,6,7,8, e 9. Negli interventi e nelle iniziative di cui al presente articolo rientrano anche quelli diretti a conseguire gli obiettivi dei fondi strutturali CEE in materia di formazione professionale.

Art. 3 – (interventi formativi di i livello)

I corsi di formazione professionale di i livello comprendono uno o piu’ cicli (non piu’ di quattro), ciascuno della durata massima di 600 ore, volti al primo inserimento al lavoro mediante l’acquisizione di una qualifica da parte di aspiranti che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti in relazione all’eta’, ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63.

Art. 4 – (interventi formativi di ii livello)

Gli interventi formativi di II livello riguardano l’aggiornamento e la formazione professionale permanente e si suddividono in:

  • Corsi post-qualifica
  • Corsi post-diploma
  • Corsi post-laurea
  • Corsi propedeutici a concorsi e prove d’esame finalizzati a specifiche possibilita’ di prima o nuova occupazione, sia nel campo del lavoro dipendente che autonomo.

I predetti corsi sono rivolti sia agli occupati che agli inoccupati. I corsi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non possono essere diretti al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria, ne’ alle abilitazioni all’esercizio di professioni che, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, si conseguono con il superamento di un esame di stato.

Art. 5 – (iniziative corsuali connesse con la mobilita’ del lavoro)

Le iniziative corsuali connesse con la mobilita’ del lavoro comprendono:

  • Corsi per la conservazione del posto di lavoro all’interno dell’azienda in fase di riconversione o ristrutturazione;
  • Corsi connessi con processi di mobilita’ da posto di lavoro a posto di lavoro;
  • Corsi relativi alla mobilita’ professionale all’interno dell’azienda in relazione ad esigenze di innovazione tecnologica di processo e di prodotto, che comportino la acquisizione di contenuti professionali ulteriori rispetto a quelli posseduti o nuove qualifiche.

Art. 6 – (interventi di tipo specifico)

Gli interventi di tipo specifico comprendono:

  • Cicli di formazione o qualificazione per il lavoro autonomo, cicli formativi per l’iscrizione nei registri degli esercenti il commercio, cicli formativi di aggiornamento e perfezionamento per imprenditori ed operatori artigiani, anche nella bottega artigiana, per imprenditori e per lavoratori autonomi agricoli, cicli formativi rientranti nel programmi di assistenza tecnica all’agricoltura e per consulenti socio-economici;
  • Cicli formativi di formazione ricorrente, concernenti l’aggiornamento, il perfezionamento e l’adeguamento tecnico-culturale rivolti principalmente ai quadri e agli operatori dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo, dei servizi, nonche’ della cooperazione, della mutualita’ e del credito;
  • Cicli formativi di tipo culturale e di aggiornamento per gli addetti ai servizi sociali ed educativi, per i collaboratori familiari specializzati, per la preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere o di autorizzazioni all’esercizio di attivita’, nonche’ corsi di preparazione dei lavoratori agricoli per l’autorizzazione all’acquisto dei presidi sanitari, prevista da specifiche disposizioni dello Stato.

Art. 7 – (iniziative di ricerca e studio e formazione professionale degli operatori della f.p.)

Le iniziative di cui al presente articolo riguardano:

  • La promozione e la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche e mezzi di comunicazione di massa, di testi, ricerche, dibattiti sui problemi istituzionali, metodologici e didattici dell’orientamento e della formazione – professionale;
  • La predisposizione, sperimentazione, adozione e produzione di mezzi e sussidi tecnico-didattici, compresi i mezzi audiovisivi;
  • La partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari, viaggi di studio, rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connesse;
  • La riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori della F.P.
  • La promozione, anche mediante convenzione, con le universita’ abruzzesi e con organismi specializzati, di corsi di rilevante impegno scientifico, di studi, sperimentazioni, ricerche e supporti tecnico-scientifici, a condizione che si tratti di organismi di rilevanza nazionale, che abbiano operato nel comparto per la p.a. E che abbiano sedi operative e di ricerca nella Regione.

A tal fine il servizio della giunta, competente in materia, acquisisce il curriculum da cui risultino le attivita’ svolte dagli stessi organismi; le iniziative di cui alla lettera d) sono realizzate in attuazione dell’articolo 36 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, dell’articolo 4, lettera h), della legge-quadro 21 dicembre 1978 n. 845 e dell’articolo 3, lettera f), della l.r. 5 dicembre 1979, n. 63 e successive modificazioni. Specifici corsi di riqualificazione del personale possono essere rivolti al reimpiego in settori diversi da quello formativo, sulla base della disposizioni di cui al d.l. N. 408 del 17 settembre 1988, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 492.

Art. 8 – (iniziative mirate ad azioni di politica attiva del lavoro)

Le iniziative connesse con specifiche azioni o misure di politica attiva del lavoro riguardano il supporto formativo agli interventi legislativi o programmatici deliberati dalla Regione e dallo stato, volti a creare nuove opportunita’ occupazionali, in particolare per i segmenti piu’ deboli del mercato del lavoro, nonche’ la realizzazione di moduli formativi in presenza di contratti di formazione-lavoro e del metodo dell’alternanza.

Art. 9 – (iniziative sperimentali)

Le iniziative formative sperimentali, IV i incluse quelle con le istituzioni scolastiche, mirano a coinvolgere scuola e formazione professionale nel processo di cooperazione sancito dall’articolo 10, ultimo comma, della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, alla interazione formazione professionale, scuola, mondo del lavoro e alla innovazione del sistema formativo e delle sue strutture.

Art. 10 – (piano pluriennale)

Ai sensi dell’articolo 5 della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 e dell’articolo 4 della l.r. N. 63 del 5 dicembre 1979, la Giunta regionale propone al Consiglio Regionale, sentite la consulta per la F.P. E la commissione regionale per l’impiego, l’approvazione del piano pluriennale in materia di F.P.

Il piano pluriennale deve contenere:

  • – il riferimento alle politiche del lavoro e di sviluppo di scala nazionale;
  • – il riferimento alle stesse politiche, di scala regionale;
  • – i dati del mercato del lavoro su base regionale e, ove possibile, su base circoscrizionale dell’impiego;
  • – i dati e gli elementi forniti dall’osservatorio sul mercato del lavoro;
  • – gli indirizzi programmatici generali in materia di interventi formativi professionali e gli obiettivi da perseguire;
  • – la previsione quali-quantitativa degli interventi per settori produttivi, per livelli formativi e per tipo di iniziativa di cui al precedente articolo 2;
  • – la previsione di spesa per ciascuna categoria di intervento;
  • – ogni altro elemento richiesto per la validazione del piano, al fine di accedere alle provvidenze dei fondi strutturali CEE;
  • – la previsione quantitativa e qualitativa dei corsi di cui all’articolo 9 della l.r. N. 63/1979;
  • – i criteri per l’affidamento dei corsi;
  • – i dati sulla evasione dall’obbligo scolastico, sulla frequenza e sui drop-out della scuola secondaria superiore.

Art. 11 – (piano annuale)

Il piano annuale contempla gli interventi e le attivita’ da realizzare nel corso dell’esercizio di riferimento, concerne l’anno solare ed e’ armonizzato con il piano pluriennale approvato. Ove sussista la necessita’ di introdurre modifiche al piano pluriennale approvato, quello annuale ne costituisce variante a tutti gli effetti; in tal caso e’ fatto obbligo di sottoporlo al parere della consulta regionale per la formazione professionale e della commissione regionale per l’impiego, con le modalita’ di cui ai commi 4 e 6 del precedente articolo 10. Il piano annuale e’ approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell’anno precedente quello di riferimento, su proposta della Giunta regionale. Qualora alla data predetta il piano pluriennale non risulti approvato, il Consiglio regionale procede, in via eccezionale, all’approvazione di quello annuale, allo scopo di non pregiudicare il servizio per l’utenza; in tal caso, l’elaborato e’ corredato dei pareri resi dai predetti consessi consultivi in sede di esame del piano pluriennale in corso di approvazione. L’approvazione del piano annuale non comporta l’impegno della spesa; questa e’, tuttavia, contenuta nelle previsioni del bilancio pluriennale approvato ed in quelle delle eventuali, ulteriori risorse nazionali e comunitarie non ancora presenti nel bilancio medesimo, ovvero richieste agli organi nazionali e/o comunitari. Tenuto conto che le previsioni di spesa sono formulate in carenza del bilancio regionale di competenza dell’anno di riferimento, oltre all’osservanza del necessario raccordo con le previsioni del vigente bilancio pluriennale in termini di singola annualita’, a cura del Consiglio regionale sono stabilite priorita’ e criteri che la Giunta regionale deve seguire in sede di impegno della spesa, allorche’ tale provvedimento sia reso possibile dalle leggi di bilancio, allo scopo di garantire il contenimento dell’impegno stesso entro i limiti consentiti dalla legge. Dell’eventuale ridimensionamento delle previsioni ne e’ data notizia, ove richiesto, ai competenti Ministeri, anche agli effetti delle eventuali decisioni della CEE. Il piano annuale deve contenere:

  • L’indicazione dei settori di intervento, delle tipologie e di quant’altro necessiti alla individuazione delle attivita’ e degli interventi.
  • La collocazione territoriale degli interventi e delle attivita’, almeno a livello circoscrizionale dell’impiego;
  • La fissazione dei parametri di spesa di cui al successivo articolo 16;
  • La previsione della spesa con l’indicazione delle presunte fonti di finanziamento e dell’importo del finanziamento a carico della Regione;
  • Ogni altro utile elemento idoneo a configurare la previsione degli interventi da attuare nell’anno successivo, IV i compresa la indicazione dei soggetti gestori nei soli casi in cui essi risultino gia’ individuati in attuazione di provvedimenti regionali, nazionali e comunitari.

Il piano annuale e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed avvenuta esecutivita’ del relativo provvedimento. Allo scopo di contribuire alla predisposizione dei piani plruennali e annuali di formazione professionale coerenti con gli investimenti strutturali ed infrastrutturali, IV i inclusi gli “assi prioritari” eleggibili da parte del F.S.E., i settori della Giunta regionale segnalano, entro il mese di febbraio di ciascun anno ed a valere per il triennio successivo, gli elementi che individuano tali investimenti, i presumibili fabbisogni formativi connessi e gli esiti occupazionali presunti. I soggetti abilitati da norme regionali, nazionali e comunitarie alla presentazione delle proposte di interventi e di attivita’ di cui al successivo articolo 12 provvedono, negli stessi termini, alle segnalazioni di cui al precedente comma, anche al fine di sopportare le successive proposte operative citate nell’articolo stesso. Le segnalazioni sono effettuate sulla base di uno schema redatto a cura del competente servizio della Giunta regionale. Nell’esercizio della piu’ generale funzione di programmazione assegnata alla Regione ed al fine di assicurare la conformita’ dei corsi di cui all’articolo 9 della Legge regionale n. 63 del 1979, alle esigenze di ciascuna circoscrizione dell’impiego, la Giunta regionale predispone, entro il 30 giugno dell’anno precedente quello di effettuazione dei corsi medesimi, il quadro di riferimento contenente:

  • Le tipologie autorizzabili per ciascuna circoscrizione dell’impiego;
  • L’ammontare delle ore/corso autorizzabili per dette tipologie e circoscrizioni.

Le suddette quantificazioni tengono conto delle attivita’ previste nel piano regionale da realizzare nei centri pubblici e convenzionati e assumono il carattere della complementarieta’ per le circoscrizioni nelle quali il piano predetto non contempli adeguati interventi. Il quadro di riferimento deve essere uniformato alle previsioni del piano pluriennale, IV i compresa l’incidenza complessiva delle attivita formative nel singoli settori produttivi, ed ai dati eventualmente disponibili presso l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Sulla base del quadro di riferimento, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni previste dalla legge, nel rispetto delle disposizioni attuative di cui al successivo articolo 35.

Art. 12 – (proposte di intervento e attuazione del piano annuale)

Sulla base del piano annuale approvato dal Consiglio Regionale, i soggetti abilitati per legge alla realizzazione degli interventi e delle attivita’ e i servizi regionali competenti predispongono gli atti necessari per la loro concreta attuazione, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento. L’istruttoria e’ definita entro il 31 dicembre dell’anno in modo da consentire l’autorizzazione delle attivita’ e degli interventi e, nei termini e con le modalita’ fissati dalla legge, l’impegno della spesa. In sede di istruttoria si tiene conto dei criteri stabiliti, ai sensi del precedente articolo 11, dal Consiglio regionale ai fini di contenere le spese nei limiti delle disponibilita’ di bilancio. Gli interventi e le attivita’ sono realizzati presso le strutture di cui all’articolo 5 della legge -quadro 21 dicembre 1978, n. 845 e agli articoli 6 e 7 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63, nonche’ presso quelle delle istituzioni scolastiche. Gli atti istruttori sono posti in essere dal componente la giunta e dai dirigenti regionali, secondo le rispettive competenze previste dalle leggi regionali. Le proposte di interventi e di attivita’ da parte dei soggetti e degli enti abilitati dalla legge, sono presentate al competente settore subito dopo l’approvazione del piano annuale e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno precedente quello di riferimento. Spetta alla Giunta regionale disporre insindacabilmente l’accoglimento, sempre che:

  • Si tratti di iniziative e progetti coerenti con il piano annuale;
  • Siano precisati tutti gli elementi che concorrono a definire l’iniziativa o il progetto, quali i settori di intervento, la localita’ di svolgimento, il centro formativo o la sede isolata, la tipologia corsuale, il numero degli allievi e delle ore e quant’altro richiesto dai competenti uffici regionali;
  • Siano corredate:

Art. 13 – (idoneita’ delle strutture)

I CFP sono unita’ formative di base costituite, con i compiti di progettazione, organizzazione, svolgimento delle attivita’ didattico-formative in ordine agli obiettivi fissati dai programmi regionali e dalle altre attivita’ stabilite dalle leggi regionali. Nella formazione professionale agricola si intende equiparata al CFP l’unita’ organizzativa e didattica avente le caratteristiche di continuita’ operativa a livello circoscrizionale, provinciale o regionale; viene considerata unita’ organizzativa didattica un complesso di corsi di almeno 1300 ore. I CFP, quali strutture polivalenti dotate in misura adeguata di personale, ambienti, laboratori, servizi ed attrezzature, hanno altresi’ compiti di raccolta ed elaborazione delle esperienze formative e didattiche e di informazione, concernenti l’evoluzione tecnologica e dell’organizzazione del lavoro, nonche’ compiti di proposta di attivita’ ad essi affidate. E’ consentito di integrare la strumentazione tecnologica dei centri mediante utilizzazione di quella messa a disposizione da parte delle aziende iscritte nella Camera di Commercio, da parte degli istituti scolastici della secondaria di II grado, IV i compresi gli istituti professionali di stato. I locali dei centri di formazione professionale possono essere utilizzati dagli enti pubblici e dagli organismi associativi e istituzioni e fondazioni per convegni, seminari, conferenze direttamente o indirettamente connessi con la F.P. L’autorizzazione e’ rilasciata dal competente servizio del settore della Giunta regionale. L’idoneita’ dei centri di formazione professionale di cui al n. 2, lettera b. Dell’articolo 5 della citata legge 845/1978 e all’articolo 7 della predetta L.R. N. 63/1979, e’ dichiarata dal competente servizio, previo accertamento, da parte del personale di vigilanza, della rispondenza ai parametri fissati dalla commissione tecnica di cui al successivo articolo 32. Il riconoscimento ha validita’ quadriennale ed e’ tacitamente rinnovato ove non intervenga alcuna rilevante modificazione della struttura. Il riconoscimento per il settore agricolo, relativamente alle sedi occasionali o comunque al di fuori del C.F.P., ha validita’ annuale ed e’ tacitamente rinnovato per quelle sedi gia’ utilizzate allo stesso fine nel precedente esercizio. Detto riconoscimento non e’ richiesto per i corsi che si svolgono presso sedi statali o regionali. Gli enti che operano nel settore agricolo devono corredate la richiesta di riconoscimento di idoneita’ di un parere tecnico dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura, competente per Provincia in ordine all’idoneita’ di sedi ed attrezzature. L’ispettorato provinciale dell’Agricoltura esprime il proprio parere tecnico avvalendosi degli UTA competenti per territorio. Le strutture formative debbono essere adeguate alle norme sulle cc.dd. “barriere architettoniche”. Le relative spese sono ricomprese nella voce manutenzione straordinaria ove gli immobili siano di proprieta’ dell’Ente. In caso contrario competono al terzo proprietario e non sono ammesse a discarico. L’adeguamento delle strutture non conformi alla legge deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di esclusione dal riconoscimento di idoneita’.

Art. 14 – (convenzioni)

La convenzione con gli enti e imprese o loro consorzi, compilata sulla base dello schema allegato al presente regolamento, e’ stipulata tra i loro legali rappresentanti e la Regione in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della Legge regionale n. , 63/1979, modificata con Legge regionale n. 101/1988. Ove non diversamente stabilito da leggi speciali, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 18 della Legge regionale n. 58 del 21 maggio 1985. La convenzione con gli stessi soggetti e’ estesa agli interventi e alle attivita’ dei successivi piani annuali ove il competente organo regionale ne decida l’affidamento, a condizione che sussista o sia nuovamente validata la idoneita’ delle strutture in rapporto all’oggetto dell’ulteriore affidamento. In tal caso si provvede con la procedura semplificata dell’atto aggiuntivo con chi ha gia’ stipulato la convenzione o col suo legittimo successore, nel quale riportare i nuovi contenuti contrattuali (programma annuale di riferimento, elenco attivita’, costi etc.) e confermare quant’altro resti immutato. Ove ragioni d’urgenza esigano l’inizio delle attivita’ in attesa del perfezionamento delle convenzioni, le attivita’ stesse possono essere autorizzate a condizione che sussista l’accertamento dell’idoneita’ delle strutture e l’Ente si impegni a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 e presenti il certificato rilasciato dalla prefettura ai sensi delle disposizioni sulla lotta alle attivita’ malavitose. Le stesse norme si applicano per le attivita’ di tipo emergente di cui al successivo articolo 39, indipendentemente dalla dichiarazione d’urgenza. Nei casi previsti dai precedenti commi 5 e 6, la Giunta regionale e’ autorizzata a disporre la erogazione dei fondi per la retribuzione del personale e oneri riflessi, secondo le modalita’ di cui alla L.R. 12 gennaio 1988, n. 6.

Art. 15 – (finanziamento delle attivita’ gestite dagli enti di cui alla lettera b dell’art. 5 della legge quadro n. 845/1978)

Per ciascun tipo di intervento di cui al precedente articolo 2, e per ciascun settore produttivo di beni e servizi, il Consiglio regionale fissa annualmente in sede di approvazione del piano annuale di esercizio, i parametri unitari. Nella determinazione dei singoli parametri, effettuata a cura del competente servizio del settore, sentita la consulta regionale la F.P., ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale n. 63/1979, sono prese in esame le componenti del costo ammesse a discarico in sede di rendicontazione ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, tenendo conto, relativamente alle spese per il personale, della retribuzione degli esperti, delle incidenze delle attivita’ connesse di cui all’art. 4 della stessa legge e con esclusione delle spese per il personale riguardanti i periodi di aggiornamento e riqualificazione, ove oggetto di separato finanziamento. Per quanto concerne la formazione professionale in agricoltura, le attivita’ connesse di cui al predetto art. 4 assumono particolare rilevanza per quanto attiene alle indagini sulle caratteristiche strutturali e sugli standards tecnologici delle aziende degli utenti, alle analisi delle caratteristiche d’entrata degli utenti e alle azioni di progettazione, predisposizione e realizzazione di campi dimostrativi legati agli interventi formativi. Il costo complessivo dell’intervento ottenuto con l’applicazione dei parametri unitari, costituisce l’entita’ del finanziamento cui va applicata la maggiorazione per le spese di coordinamento. L’entita’ del finanziamento parametrico e’ cosi’ ripartita:

  • Personale 70%
  • Funzionamento attivita’ e strutture 20%
  • Diritto alla F.P. 10%
  • Totale 100%

La Giunta regionale, in sede di autorizzazione dei singoli interventi, puo’ disporre la maggiorazione dei parametri allorche’ interessino i soggetti di cui al 3 comma del successivo art. 23, previo accertamento di motivate esigenze, da parte del competente settore. Il finanziamento effettivo, da contenere nei limiti e nelle percentuali del finanziamento parametrico, e’ determinato nell’allegato b al presente regolamento. Al finanziamento effettivo sono rapportate le spese di coordinamento. L’erogazione delle anticipazioni, di cui alla Legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1988, sono disposte sulla base delle suddette percentuali riferite al finanziamento effettivo. Il costo del personale non puo’ comunque superare quello corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti della Regione addetti ad analoghe attivita’, tenendo conto della anzianita’ di servizio e delle declaratorie professionali dei rispettivi ordinamenti. Per quanto concerne gli interventi finanziari dallo stato e dalla CEE, si fa riferimento ai parametri stabiliti dalle relative norme ovvero risultanti nei programmi e progetti finanziati dagli organismi statali e comunitari competenti. Qualora si tratti di interventi di cui alle lettere e) e g.) del precedente articolo 2, il suddetto servizio provvede alla specifica, separata analisi dei costi. Le spese di coordinamento, rapportate al costo delle attivita’ e degli interventi affidati in convenzione, sono riconosciute nel caso gli enti gestiscano le attivita’ in almeno due strutture o unita’ didattiche. Tali spese sono destinate:

  • – alla ricerca (ove non finanziata ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 845/1978);
  • – alla sperimentazione (ove non finanziata ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 845/1978 e da altre norme di favore);
  • – alla programmazione e al coordinamento delle attivita’ gestite;
  • – al pagamento di quote associative ad organismi regionali e nazionali di settore;
  • – alla dotazione e ammodernamento delle strutture e attrezzature relative alle attivita’ formative cui non soccorrono altri benefici;
  • – alle spese di utilizzazione e di funzionamento delle sedi regionali;
  • – alle ulteriori spese incluse da norme regionali nell’ambito delle spese di coordinamento.

Ai soli fini di consentire l’applicazione dell’art. 9, ultimo comma, della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, si adotta la seguente tabella di equiparazione:

Allegato al file ale001170arlex.txt

Sono presi in esame i trattamenti economici complessivi lordi per ciascuna anzianita’ di servizio, con esclusione delle indennita’ di missione, dei compensi per lavoro straordinario, di premi incentivanti la produttivita’ e delle ulteriori indennita’ a qualsiasi titolo. L’erogazione delle provvidenze regionali e’ disposta in osservanza della L.R. N. 6 del 1988. Tali disposizioni si applicano, anche nei casi in cui si tratti di iniziative assistite dai fondi nazionali e comunitari, da erogare per il tramite delle Regioni, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche tecnico-contabili congiunte Stato-Regione se previste dalle relative norme o disposizioni Ministeriali. Le attivita’ e gli interventi finanziati con il concorso dello stato e/o della CEE, in attuazione della riforma dei fondi strutturali comunitari, non sono suscettibili di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale, relativamente alle voci di spesa che, pur previste nella disciplina regionale, non risultano ammissibili dalle disposizioni statali e comunitarie. Trattandosi, tuttavia, di enti non aventi scopo di lucro, la Regione interviene nei limiti delle disponibilita’ di bilancio destinate alla formazione professionale e comunque entro le percentuali previste dal presente regolamento.

Art. 16 – (rendicontazione degli enti di cui all’art. 5, lettera b della legge quadro n. 845/78)

Entro 120 giorni dal termine delle attivita’ convenzionate e, comunque, nel termine fissato da norme nazionali e comunitarie nei casi in cui VI sia il concorso finanziario statale e/o della CEE, ogni Ente presenta il rendiconto generale della spesa a fronte del finanziamento autorizzato. Il rendiconto e’ costituito da un consuntivo predisposto dall’Ente in corrispondenza delle voci di spesa preventivate. La documentazione, costituita da titoli originali di spesa, e’ conservata a cura dell’Ente convenzionato che deve sottoporla al controllo e riscontro dell’apposito ufficio a cio’ deputato del settore formazione professionale della Giunta regionale. Ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale, il rendiconto si intende definito. Lo storno di eventuali economie tra le voci di spesa finanziate in convenzione e’ ammesso soltanto a favore della voce personale e diritto alla formazione professionale. L’eventuale saldo attivo che risulti a definizione del consuntivo deve essere versato alla tesoreria della Regione entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuta definizione. Nel caso in cui sussista il concorso finanziario nazionale e/o comunitario, la rendicontazione va effettuata anche in osservanza delle norme nazionali e/o comunitarie. La rendicontazione e’ di norma revisionata dalla Regione entro novanta giorni dalla data della presentazione degli atti; detto termine decorre dalla data in cui il soggetto interessato ha completato la documentazione richiesta.

Art. 17 – (beni prodotti)

Pur non essendo le attivita’ di formazione professionale finalizzate alla produzione di beni, nel caso che questi siano il risultato di un percorso formativo, i beni predetti possono essere cosi’ utilizzati:

  • – immessi nel circuito formativo del centro” di un centro dello stesso Ente o di un Ente diverso;
  • – ceduti gratuitamente agli allievi che hanno collaborato alla loro produzione;
  • – destinati ad attivita’ assistenziali e di soccorso, per il tramite degli enti a cio’ preposti.

L’elencazione di tali beni deve essere comunicata, a cura dell’Ente, al settore formazione professionale della Regione Abruzzo, che ne autorizza la destinazione a cura dell’Ente.

Art. 18 – (vigilanza e controllo)

La vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attivita’ di formazione professionale, comunque autorizzata nei piani regionali di formazione, e’ esercitata dal settore F.P. Tramite i funzionari del settore stesso, anche in forma di supporto, di consulenza, informazione e di indirizzo, nell’intento di contribuire al migliore esito delle attivita’. Relativamente ai corsi del comparto agricoltura la vigilanza sulle attivita’ in essere e’ esercitata dagli ispettori Provinciali per l’agricoltura che si avvalgono, allo scopo, degli UTA competenti per territorio e riferiscono al settore formazione professionale. Le carenze rilevate in sede di ispezione determinano, in relazione alla loro gravita’, l’adozione, nella competente sede regionale, di provvedimenti amministrativi che vanno dal richiamo, alla sospensione dell’attivita’, al parziale o totale disconoscimento di spesa, salvo che nelle irregolarita’ non si configurino ipotesi di reati da segnalare all’autorita’ competente. Le irregolarita’ eventualmente riscontrate devono essere comunque analiticamente motivate e contestate, al termine dell’ispezione, mediante consegna di una copia del verbale. E’ data facolta’ al soggetto gestore di far pervenire, entro 10 giorni dalla contestazione della irregolarita’, le controdeduzioni al settore competente. La vigilanza tecnico-didattica e amministrativa e’ inoltre attribuita ad altri funzionari della Regione sulla base di atti che ne prevedano l’abilitazione. Ai sensi dell’articolo 12 della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, la Regione si avvale della collaborazione degli ispettorati del lavoro. Le spese relative alle missioni degli Ispettori del Lavoro (indennita’ e spese di viaggio) e alle prestazioni di lavoro straordinario, anche esterno, connesse con l’espletamento delle funzioni di vigilanza, sono poste a carico della Regione sulla base della liquidazione, da parte dei competenti organi degli Ispettorati, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dalle leggi dello stato in materia di missioni di servizio e di prestazione di lavoro straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie regionali assegnate.

Art. 19 – (programmi)

Nell’attuare le attivita’ formative e nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 12, i soggetti affidatari pongono particolare cura nell’elaborazione dei rispettivi programmi, che, in aderenza alla propria proposta formativa e alla sua potenzialita’ aggregativa per lo sviluppo della vita democratica e per la necessaria creativita’ formativa, debbono risultare:

  • – organici, in un quadro omogeneo di obiettivi;
  • – progettuali, in quanto finalizzati alla formazione globale;
  • – flessibili, in relazione alle esigenze differenziate degli utenti.

Nei programmi cosi’ determinati trova particolare, adatta collocazione un’organizzazione didattica che centri l’attenzione nella visione unitaria del processi di apprendimento e si concretizzi nella costante ricerca di ricomposizioni dei diversi momenti formativi: contenuti operativi, tecnologici, scientifici e culturali. I programmi, inoltre, debbono essere correlati alle necessita’ tecnologiche piu’ avanzate, all’evoluzione economica e agli indirizzi produttivi emergenti nella realta’ regionale. Questi hanno, di norma, carattere polivalente che preveda un’adeguata attivita’ formativa generale e tecnica, tale da porre gli allievi in grado di assolvere particolari compiti in differenti attivita’ professionali nell’ambito dello stesso settore tecnologico. In coerenza con le predette linee i programmi privilegiano l’alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro. Pertanto il settore formazione professionale promuove direttamente o per il tramite degli enti, idonee convenzioni con imprese singole od associate, di ogni settore produttivo e di servizio, che favoriscano congrui periodi di tirocinioo pratico per gli utenti del sistema formativo. In esse sono determinate, in relazione ai programmi ed alle esigenze:

  • – la durata del tironicio;
  • – le modalita’ di svolgimento;
  • – il rimborso degli oneri derivanti alle imprese per l’utilizzo delle strutture aziendali e per la copertura dei rischi di responsabilita’ civile;
  • – gli oneri per la copertura degli allievi e dei docenti dai rischi di infortunio.

Durante tali tirocini pratici gli allievi non possono essere utilizzati per scopi direttamente produttivi. Per il settore agricolo, gli interventi formativi debono adeguarsi alla stagionalita’ del ciclo produttivo e ad una alternanza adeguata al lavoro degli operatori agricoli. Ove occorra, ovvero ove previsto da particolari disposizioni, anche comunitarie, i programmi devono prevedere spazi riservati alle nuove tecnologie e la relativa quantificazione oraria.

Art. 20 – (profili professionali e qualifiche)

In attesa dell’attuazione dell’articolo 18 della legge – quadro n. 845 del 1978, delle modifiche all’articolo stesso, i profili professionali e le qualifiche cui riferire le attivita’ formative sono desunti:

  • Dai codici delle professioni del Ministero del lavoro;
  • Dai CC.NN.NN. LL.
  • Dalla legislazione nazionale e regionale.

Per quanto concerne le cc.dd. Nuove professioni, si fa riferimento alle pubblicazioni scientifiche del Ministero del Lavoro, adottando, ove trattisi di profili e qualifiche non contemplate nelle lettere a, b e c. Quelle affini, omero aggiungendo alla dizione terminologica codificata, una locuzione integrativa che indichi il percorso formativo seguito.

Art. 21 – (iter formativi)

Gli iter formativi, organizzati per fasce di professionalita’, devono tendere ad essenzialita’ e brevita’. Essi si programmano in relazione agli obiettivi e alle condizioni di ingresso degli utenti. Sono costituiti da uno o piu’ cicli (e in ogni caso non piu’ di quattro) ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo eventualmente strutturato con sistema modulare consente l’ingresso di nuova utenza a parita’ di conoscenze teorico-pratiche il cui accertamento e’ demandato ai docenti del CFP competenti per qualifica, e possibili uscite di utenza che abbia raggiunto il prefissato livello di professionalita’. Non e’ consentita la frequenza di piu’ di quattro cicli consecutivi non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali. E’ consentito l’accesso a cicli (oltre i quattro) programmati per conseguire specializzazioni, perfezionamenti e promozioni, qualora idonei tirocini pratici seguiti durante i cicli precedenti siano ritenuti equiparabili ad esperienze di lavoro, a giudizio dei suddetti docenti.

Art. 22 – (orientamento)

In attesa della regolamentazione dei servizi di orientamento professionale su base circoscrizionale dell’impiego, gli enti convenzionati, per le finalita’ di cui all’articolo 19, possono avvalersi di specifiche strutture regionali ed anche di idonei centri specializzati di orientamento per:

  • – permettere adeguate conoscenze degli sbocchi professionali e meditate scelte degli indirizzi professionali da parte degli utenti del sistema formativo;
  • – favorire il primo inserimento lavorativo dei giovani e il reinserimento degli adulti nel mondo produttivo;
  • – l’integrazione di portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali nelle strutture formative e di lavoro;

Le spese relative sono ricomprese nel finanziamento generale delle attivita’ e rientrano nelle spese correnti strettamente connesse con le attivita’ formative (articoli 6 e 7 della Legge regionale 101/1988). La vigilanza e il controllo sulla regolarita’ e tempestivita’ degli interventi e’ demandata al settore competente della Giunta regionale.

Art. 23 – (utenti)

Gli utenti delle iniziative di formazione professionale possono essere i cittadini Italiani che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti e che siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, nonche’ gli stranieri secondo le leggi vigenti, ed, in particolare, i cittadini extracomunitari. La Regione adotta le misure necessarie per permettere il conseguimento del titolo di studio della scuola dell’obbligo da parte degli allievi che ne siano privi, previ accordi con le autorita’ scolastiche competenti, alle quali spetta curarne l’attuazione. La Regione favorisce, in armonia con le leggi statali e regionali ed al fine di consentire l’inserimento nel mondo del lavoro, la prioritaria partecipazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali, dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro, alle iniziative formative rivolte alla generalita’ dei cittadini. Tale partecipazione e’ attuata con opportuni adeguamenti delle situazioni organizzative e attraverso idonei progetti formativi, avvalendosi anche dei servizi socio-sanitari territoriali per assicurare una costante assistenza sanitaria e riabilitativa. L’ammissione ai corsi e’ concordata tra la direzione dei centri e i servizi di cui al comma precedente, anche attraverso periodi di sperimentazione. A favore degli utenti della formazione professionale possono essere corrisposti assegni di frequenza o premi di profitto, da determinare annualmente in sede di programmazione. A favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi per causa di lavoro, di servizio, degli invalidi civili, nonche’ a favore dei ciechi e degli audiolesi, possono attuarsi servizi di accompagnamento e di trasporto, lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, adattamento del macchinario, prestazioni di insegnanti di recupero e di tecnici, fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, riserva di posti in convitti e residenze. Tali interventi devono essere considerati globalmente per ciascun soggetto e programmati in relazione ai relativi e specifici progetti formativi. Particolari iniziative formative per l’inserimento al lavoro di personale richiedente interventi speciali per superare condizioni di emarginazione e difficolta’ di integrazione, sono attuate con la predisposizione di appositi progetti formativi anche in condizioni di integrazione con le normali attivita’. Le attivita’ formative presso gli istituti di prevenzione e di pena sono svolte con tutte le modalita’ e prescrizioni previste negli altri centri d’intesa con gli organi del Ministero di Grazia e Giustizia, con particolare riguardo per i soggetti di eta’ inferiore ai 30 anni.

Art. 24 – (prove finali)

I cicli diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali di idoneita’ degli allievi che siano ammessi a sostenerle. Gli allievi devono frequentare i singoli cicli cui sono ammessi per almeno il 70 per cento della loro durata oraria e non possono partecipare alle prove finali o agli scrutini intermedi se hanno superato il 30% di assenze nei relativi cicli. Qualora cio’ si verifichi per cause di forza maggiore e il direttore e i docenti ne ritengano possibile l’ammissione alle prove finali, questi ne danno diretta e motivata comunicazione alla commissione preposta alle prove che, riunita, ne decide l’ammissione a suo insindacabile giudizio, riferendone nell’apposito verbale. Nei cicli iniziali o intermedi, l’ammissibilita’ ai relativi scrutini, in presenza di tali casi, e’ valutata dal direttore e dai docenti dell’attivita’, riuniti in collegio e ne viene data comunicazione dettagliata tramite verbale, da inviare al settore formazione professionale. Gli allievi che fossero impediti a sostenere le prove, nelle date prefissate, da documentate cause gravi, malattie e infortuni, possono essere ammessi a sostenerle in periodo successivo, in presenza della stessa commissione che all’uopo si autoriconvoca, dandone conto nel verbale. Le prove si svolgono dinanzi alla apposita commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, ai sensi dell’art. 18, lettera m. Della Legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, e composta:

  • – da un rappresentante dell’Ente Regione in qualita’ di presidente, scelto anche tra il personale in quiescenza, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 28 dicembre 1988, n. 101;
  • – da un esperto del Ministero della Pubblica Istruzione, scelto tra i presidi e i docenti di ruolo;
  • – da un esperto del Ministero del Lavoro;
  • – da un esperto del settore produttivo interessato, in rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro;
  • – da un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, presenti nel territorio regionale e maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle organizzazioni stesse;
  • – da un rappresentante dell’Ente;
  • – da due insegnanti designati dal Collegio dei docenti;
  • – da un rappresentante della Federazione regionale dei Maestri del Lavoro d’Italia.

La composizione della commissione e’ modificata o integrata con provvedimenti dello stesso organo, qualora cio’ sia richiesto da specifiche normative statali o regionali, o sia previsto dalla natura della qualifica, o specializzazione da conseguire. La commissione deve presenziare, nella sua collegialita’, a tutte le prove d’esame; il che non e’ richiesto durante lo svolgimento delle prove pratiche e scritte purche’ sia assicurata la necessaria sorveglianza e siano presenti almeno due componenti esTerni. La commissione formula il giudizio per ciascun allievo, esclusivamente in termini “idoneo”, seguito dalla votazione per ogni prova espressa in sessantesimi, o “non idoneo”, tenendo conto dei risultati delle singole prove e delle valutazioni espresse dai docenti. L’idoneita’ si intende conseguita se la votazione minima raggiunge la media di 36 sessantesimi. La commissione di esame esprime inoltre un proprio parere dettagliato sui risultati delle attivita’ a cui le prove si riferiscono. Il presidente della commissione, qualora dipendente regionale in servizio, e’ tenuto nell’occasione, ad espletare anche compiti di vigilanza. Premesso che le prove finali possono svolgersi in uno o piu’ giorni, di norma nell’ultima settimana di lezioni, gli enti debbono comunicare al settore competente, in tempo utile (almeno 60 giorni prima della conclusione dell’attivita’), per ottenere il relativo benestare, quanto segue:

  • Il calendario secondo il quale potranno aver luogo gli esami di fine ciclo;
  • I nominativi degli insegnanti e del rappresentante del soggetto gestore, che potranno far parte delle commissioni d’esame;
  • Le ore di insegnamento svolte alla data della comunicazione di cui trattasi e quelle ancora da effettuare.

Per i soggetti portatori di handicaps le prove di idoneita’ debbono far riferimento ai progetti formativi adottati per ogni singolo allievo. Il relativo attestato di qualifica e’ integrato da una relazione che certifica le specifiche abilita’ e conoscenze acquisite dall’allievo, al fine di facilitarne un idoneo inserimento lavorativo. Le prove a cui sottoporre gli allievi per l’accertamento dell’idoneita’ sono stabilite dalla commissione, all’atto dell’insediamento, sulla base del programma svolto dagli allievi e delle attrezzature disponibili, utilizzando schemi e standards predisposti dalla commissione tecnica di cui al successivo articolo 32. Il passaggio da un ciclo formativo intermedio all’altro di un medesimo iter formativo avviene attraverso lo scrutinio interno a cura del direttore del centro e degli insegnanti del ciclo riuniti in collegio. Le attivita’ formative non finalizzate all’attribuzione di una qualifica o specializzazione, si concludono con un colloquio finale organizzato dall’Ente convenzionato, con la presenza di un funzionario regionale designato dal settore competente. A ciascun componente le commissioni esaminatrici, escluso il rappresentante del soggetto gestore, i docenti e il presidente, se dipendente regionale in servizio, spetta, per ogni giorni di esame, un gettone di presenza ai sensi della Legge regionale n. 15 del 2 febbraio 1988. Eventuali partecipazioni ad altre commissioni nella stessa giornata non danno diritto alla liquidazione di un secondo gettone. A ciascun scomponente, spettano, inoltre, in base alla normativa vigente e se dovute, le spese di viaggio e l’indennita’ di missione in relazione alla qualifica rivestita presso il proprio ente, e, nel caso di componenti non dipendenti da enti pubblici, l’indennita’ che la Regione corrisponde al personale della prima dirigenza. Il trattamento di cui sopra e’ liquidato direttamente dai soggetti gestori e la relativa spesa, opportunamente documentata, e’ ammessa a rendiconto fra le spese correnti.

Art. 25 – (attestati di qualifica e di frequenza)

Agli allievi che abbiano superato le prove finali e’ rilasciato, dal settore competente, un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fitti dell’avviamento al lavoro, dell’inquadramento aziendale ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della facolta’ di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ai sensi dell’art. 11 della legge medesima, secondo le modalita’ previste dal relativo ordinamento. Oltre alla qualifica, integrata, ove del caso, con una breve indicazione del percorso formativo ai sensi del precedente articolo 20, viene indicato, in sessantesimi, il punteggio delle singole prove. L’attestato costituisce titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi. Agli allievi che abbiano frequentato corsi per i quali non siano previste prove finali, o a coloro che abbiano frequentato cicli intermedi, e’ rilasciato, dall’Ente, un certificato di frequenza o, eventualmente, di frequenza e profitto, ove si sia accertato il profitto raggiunto.

Art. 26 – (personale)

Ai sensi dell’art. 5 della legge-quadro 21 dicembre 1978 n. 845 e dell’articolo 8 della L.R. 5 dicembre 1979 n. 63, gli enti di cui alla lettera b del citato articolo 5, sono tenuti ad applicare nei confronti del personale il vigente CCNL. Salvo che il vigente CCNL disponga diversamente, non e’ piu’ consentita la nomina del vice direttore; coloro che, in applicazione dell’art. 23 del regolamento approvato dal Consiglio regionale con atto n. 82/41 del 21 luglio 1982, risultino titolari di tale funzione, sono utilizzati, compatibilmente con le norme sulla mobilita’, presso le strutture dell’Ente con piu’ elevato volume di attivita’. Sono fatte salve le norme sul personale del CIAPI di Chieti – Pescara.

Art. 27 – (dotazione di personale)

La dotazione di personale delle strutture degli enti di cui al precedente art. 26 e’ commisurata, da parte del gestore, all’entita’ e alla qualita’ degli interventi e delle attivita’, IV i incluse quelle di cui all’art. 4 della L.R. 28 dicembre 1988, n. 101. Il costo del personale e’ ammesso a discarico nei limiti di cui al precedente art. 15, salve le possibilita’ di storno di eventuali economie di cui al precedente art. 16. E’ consentita agli enti la nomina di esperti esTerni, nei limiti ed in osservanza delle norme di cui all’art. 3 della Legge regionale 27 agosto 1982, n. 63 (articolo 16 bis della Legge regionale n. 63 del 1979). Nelle strutture pubbliche, la designazione avviene insidacabilmente da parte del direttore del centro; l’incarico e’ conferito dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato ai sensi dell’art. 18, lett. M. Della L.R. N. 58/1985. Il compenso forfettario lordo e’ stabilito in sede di programmazione, tenendo conto dei massimi eventualmente applicati dal Ministero del lavoro e della p.s., salva la corresponsione del trattamento di missione, nella misura spettante ai primi dirigenti regionali. Le spese sostenute dagli enti in dipendenza degli incarichi in parola sono rendicontate nella voce < > nei limiti globali fissati dalla legge. La Giunta regionale e’ autorizzata ad elencare le categorie professionali ed i requisiti soggettivi per la individuazione delle figure degli esperti esTerni, cui e’ possibile fare ricorso per le prestazioni professionali richieste dalle attivita’ formative. Non si fa luogo al riconoscimento della spesa per gli esperti, se le figure utilizzate erano reperibili negli elenchi dei docenti in mobilita’.

Art. 28 – (mobilita’ e riconversione)

Per quanto riguarda la mobilita’ del personale del comparto formativo convenzionato, si rinvia alle norme del vigente CCNL degli operatori. Il competente servizio del settore formazione professionale cura la tenuta dell’elenco del personale in mobilita’, distinto in formatori e personale amministrativo e per livello funzionale, ordinato in graduatoria sulla base dei punteggi adottati per la sezione b dell’albo di cui al successivo articolo 29. Alla proposta di utilizzazione del personale in mobilita’ provvede la commissione di cui all’art. 6 della L.R. 6 dicembre 1983, n. 76. In relazione alle specifiche esigenze i piani annuali od altri strumenti di intervento prevedono opportuni moduli formativi di aggiornamento, riqualificazione, anche in uscita dal comparto formativo convenzionato.

Art. 29 – (albo professionale)

In attuazione degli articoli 14, 15 e 16 della L.R. 5 dicembre 1979 n. 63 e in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 1 della L.R. 12 gennaio 1988 n. 6, della L.R. 28 dicembre 1988, n. 101 e con le vigenti disposizioni del CCNL degli operatori del comparto a convenzione, l’albo regionale del personale addetto alla formazione professionale distinto in formatori (docenti) e non, e’ costituito dalle seguenti sezioni: sezione a1: personale regionale di ruolo, distinto per discipline e mansioni; sezione a2: personale degli enti convenzionati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato istituito entro il 2 ottobre 1985, salvo le assunzioni successive consentite dalle vigenti leggi regionali, distinto per discipline e mansioni. Sezione b: aspiranti ad incarichi e supplenze, distinti per discipline e mansioni. All’iscrizione nelle sezioni a1 e a2 provvede d’ufficio il settore formazione professionale sulla base degli atti acquisiti. All’iscrizione nella sezione b lo stesso settore provvede ad istanza degli aspiranti, formando apposita graduatoria sulla base dei criteri e delle modalita’ di cui al presente articolo. Le domande degli aspiranti alla iscrizione nella sezione b dell’aldo, compilate secondo l’allegato d, sono avanzate annualmente nel periodo dal 1 gennaio al 31 gennaio. I termini iniziale e finale sono perentori: pertanto le istanze non ricomprese nel predetto periodo sono ritenute nulle. Le assunzioni da parte dei datori di lavoro per incarichi e supplenze fanno esclusivo riferimento alla sezione b dell’albo definito e in vigore alla data dell’assunzione stessa, salvo quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo. L’iscrizione nella sezione b dell’albo ha validita’ annuale e comunque sino a nuova graduatoria. Chi abbia interesse all’iscrizione e’, pertanto, tenuto a produrre nuova istanza nei termini suddetti. Gli aspiranti che intendano conservare l’iscrizione, o conseguirne un aggiornamento, sono tenuti ad avanzare nuova istanza nel termini suindicati. Coloro che risultino iscritti negli elenchi degli aspiranti ad incarichi e supplenze alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che intendano conseguire l’iscrizione nella sezione b dell’albo, sono tenuti ad inoltrare istanza nei termini e secondo le modalita’ di cui al presente articolo. L’iscrizione nella predetta sezione puo’ essere chiesta per non piu’ di due discipline o mansioni e per non piu’ di due strutture formative. Le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ritenute valide sino alla formulazione della nuova graduatoria ai sensi del presente articolo. Gli aspiranti sono tenuti ad indicare nell’istanza cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo ed eventuale recapito telefonico, mansioni e/o discipline per le quali viene chiesta la iscrizione all’albo e dichiarare:

  • – di essere in possesso della cittadinanza Italiana;
  • – di non aver riportato condanne penali;
  • – di essere nel godimento dei diritti civili e politici;
  • – di non trovarsi nella condizione di destituiti, espulsi o dispensati dall’impiego presso la P.A., omero di decaduti ai sensi dell’art. 128, lettera d) del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3;
  • – di non trovarsi nella condizione di collocati a riposo con i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 67 del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748, ne’ in qualsiasi altra situazione per la quale la legge vieti l’assunzione alle dipendenze della P.A. E di privati a tempo determinato.

La domanda, da redigersi nel rispetto delle vigenti leggi sull’imposta di bollo, deve contenere la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge e deve essere inviata per raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Giunta regionale settore formazione prof/le 65100 Pescara alla domanda debbono essere allegati:

  • Originale o copia autentica del titolo di studio, ovvero certificato sostitutivo sua copia autenticata;
  • Altri titoli valutabili ai sensi del presente articolo.

L’esame delle istanze e degli atti allegati e la formazione delle graduatorie sono effettuate dal servizio F.P., che si avvale della propria articolazione funzionale e che e’ abilitato ad utilizzare il contributo delle strutture formative regionali decentrate, attraverso le persone del loro erettori o sostituti. Il servizio predetto, valutati i titoli prodotti dai singoli aspiranti, formula, per le varie discipline e mansioni, graduatorie regionali provvisorie di cui e’ data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sulla base della tabella allegata, sotto la lettera b), alla Legge regionale 6 dicembre 1983, n. 76. Per quanto riguarda le singole discipline o mansioni, si fa riferimento alla tabella a allegata alla legge stessa e, per i profili carenti, alla clausola in essa riportata. Eventuali opposizioni sono consentite entro e non oltre il 30 giorno successivo alla data di pubblicazione. L’opposizione, da prodursi in carta legale con firma autenticata nelle forme di legge, va inoltrata, a mezzo raccomandata a.r. Con Avviso di ricevimento, alla Giunta regionale, settore formazione professionale, Pescara. Fa fede al riguardo la data del timbro postale di partenza. Scaduto il termine e valutate le eventuali opposizioni, il servizio provvede alla formazione di graduatorie definitive da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Sono escluse le domande:

  • Inoltrate al di fuori dei termini prescritti;
  • Non inoltrate per posta;
  • Che manchino anche di una sola delle dichiarazioni di cui allo schema allegato al presente regolamento sotto la lettera d;
  • Generiche o che non riportino chiaramente mancate le u~sclp~me e te mans~om per le quali si richiede l’iscrizione e quelle non corredate di nessun documento ai fini della determinazione del punteggio;
  • Che si riferiscano alla iscrizione per piu’ di due mansioni o discipline, omero per piu’ di due strutture formative;
  • Contenenti accertate false dichiarazioni o volontarie alterazioni. Non sono valutati i certificati i quali, ancorche’ allegati alla domanda, non siano regolarmente dichiarati nella medesima o non siano prodotti secondo le prescrizioni di cui al predetto allegato b) della L.R. 76/1983.

Non e’ ammessa l’integrazione di istanze incomplete. La determinazione del punteggio viene effettuata sulla base della citata tabella b). A parita’ di punteggio e’ data preferenza, per la collocazione in graduatoria, alle categorie privilegiate in conformita’ alle disposizioni dell’art. 5 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3. E’ d’obbligo l’esclusione o la cancellazione a seguito dell’insorgere di una delle cause che ne costituiscano il presupposto. Del diniego all’iscrizione o della cancellazione di cui al comma precedente e’ data comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata a.r., indicandone i motivi e fissando un breve termine per le controdeduzioni. La successiva pronuncia d’ufficio, da notificare con le stesse modalita’, e’ atto definitivo. Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 63/1979, la graduatoria e’ utilizzata per il conferimento di incarichi e supplenze sia presso le strutture formative pubbliche sia presso quelle degli enti convenzionati di cui alla lettera b) dell’articolo 5 della legge-quadro 21.12.1978, n. 845. L’assunzione a termine per incarichi e supplenze ha comunque luogo nei casi in cui non sia possibile fare ricorso alle prestazioni del personale in mobilita’ assunto dagli enti convenzionati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato entro il 2 ottobre 1985. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento al vigente C.C.N.L., purche’ le norme invocate non risultino in contrasto con le leggi. Ai fini delle diramazioni di ulteriori disposizioni applicative delle presenti norme provvedono, secondo le rispettive competenze, il componente la giunta regoinale preposto al settore, ai sensi dell’art. 45 dello statuto, e il dirigente del servizio F.P., ai sensi della 1. R. N. 58/1985. Le graduatorie non sono formulate per le qualifiche funzionali per le quali e’ sancito il ricorso alle liste del collocamento, ai sensi dell’art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56 e successive modificazioni.

Art. 30 – (conferimento di incarichi e supplenze)

Le assunzioni a termine per supplenze ed incarichi nelle strutture formative regionali sono effettuate ai sensi dell’articolo 21, e 7 comma, della L.R. 5 dicembre 1978, n. 63 e della L.R. 6 dicembre 1983, n. 76, utilizzando le graduatorie di cui al precedente articolo 29, nei soli casi in cui non sia possibile provvedere mediante utilizzazione del personale in mobilita’ dipendente dagli enti di cui all’articolo 5 lettera b) della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 2 ottobre 1985 e del personale in mobilita’ alle dipendenze degli enti pubblici. Ai sensi dell’articolo 5 della predetta legge n. 76/1983, alla copertura dei posti che risultino disponibili si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o del dirigente delegato a norma dell’articolo 18, lettera m) della Legge regionale n. 58 del 21 maggio 1985, su proposta del componente la giunta preposto alla F.P., formulata prima dell’inizio delle attivita’ corsuali, corredata del parere favorevole della commissione di cui all’articolo 6 della ripetuta legge n. 76 del 1983. Nel caso in cui la predetta commissione si esprima in senso sfavorevole, il provvedimento presidenziale deve contenere la motivazione dell’adozione in difformita’. Al fine di non pregiudicare il normale avvio delle attivita’ formative presso i centri regionali, il settore competente acquisisce dagli stessi gli elementi necessari alla formulazione delle proposte di assunzione e alla convocazione della suddetta commissione secondo modalita’ e termini che consentano il conseguimento del fine in tempo utile. Qualora non siano presenti, in prima convocazione, tutti i componenti assegnati, a commissione opera in seconda convocazione, anche a composizione ridotta, purche’ siano presenti i componenti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 6 della L.R. N. 76/1983. La seconda convocazione puo’ essere indetta contestualmente alla prima, anche per lo stesso giorno, purche’ ad almeno un’ora di distanza. Nei casi in cui il componente la giunta si avvale della facolta’ assentita dal 2 comma dell’articolo 5 della predetta legge, l’atto motivato di invito ad assumere servizio adottato in attesa del provvedimento formale, e’ posto in essere anche in carenza del parere della commissione. Il provvedimento presidenziale o del dirigente delegato nei casi in cui il responsabile del centro regionale interessato ritenga di avvalersi, per la sola ipotesi b) dell’articolo 3 della legge n. 76/1983, della facolta’ assentita dal terzo comma dell’articolo 5 della legge stessa, assume carattere confirmatorio. Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 3, lettera b) e dall’articolo 5, 1 comma, della legge predetta, gli incarichi di supplenza di cui al precedente comma non sono assoggettati al parere della commissione citata nel presente articolo. Qualora le assunzioni a termine per incarichi e supplenze riguardino il comparto formativo a convenzione, gli enti interessati VI procedono autonomamente, purche’:

  • Non sia possibile utilizzare il personale in mobilita’ di cui al primo comma del presente articolo;
  • Le assunzioni a termine siano disposte utilizzando le graduatorie di cui alla sezione b dell’albo citato nel precedente articolo 29;
  • Le assunzioni stesse non determinino la trasformazione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Qualora per le assunzioni a termine nelle strutture pubbliche e negli enti convenzionati non si rendano disponibili aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie perche’ occupati o rinunciatari, e’ fatto oblbigo di utilizzare, sempre che utilmente collocati nelle graduatorie, gli aspiranti ad analoghi incarichi presso altre strutture a paritre da quella piu’ vicina in via ordinaria. Ove anche in tali casi si configuri la predetta impossibilita’ e’ consentito il ricorso alla libera individuazione del contraente al di fuori delle graduatorie purche’ trattisi di soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 29.

Art. 31 – (contenuto e finalita’ della formazione dei formatori e del personale amministrativo)

La formazione dei formatori, nella duplice versione di aggiornamento e di riqualificazione professionale, nonche’ quella del personale amministrativo, sono finalizzate ad alcuni obiettivi di fondo:

  • – la migliore qualita’ del servizio da rendere agli allievi-utenti in funzione delle legittime aspirazioni di crescita culturale e professionale e di inserimento immediato o futuro nel mondo produttivo, segnatamente per quelle aspirazioni che le politiche attive del lavoro e, piu’ in generale, le politiche di sviluppo di scala regionale e nazionale, consentono di ritenere praticabili nel concreto;
  • – assecondare la domanda di capacita’ professionali richieste dal mondo del lavoro, sia che si tratti di iniziative dei libero mercato, che di scelte vocazionali territoriali, e di indirizzo deliberato dalla Regione quale organo primario della programmazione dello sviluppo su scala subnazionale;
  • – riqualificazione della struttura formativa, intesa come struttura di circoscrizione, tale da apprestare moduli formativi rispondenti alle necessita’ sub a) e sub b), oltre che a fornire agli utenti una formazione globale professionale e culturale in linea con il dettato costituzionale;
  • – riqualificare la struttura stessa in modo da essere idonea a porre in essere i servizi sul territorio su base circoscrizionale, soprattutto ai fini delle politiche dell’impiego.

Nel predetto contesto si collocano, dunque, attivita’ rivolte ai formatori ma anche al personale direttivo ed amministrativo, capaci di incidere sulla didattica (progettazione formativa), sul governo del mercato del lavoro, sull’orientamento professionale, in stretta coordinazione con quello scolastico, sulla rilevazione dei bisogni formativi, sulla circolazione delle conoscenze, sul tutoraggio (anche inteso in termini di supporto a momenti tirociniali), sulla automazione d’ufficio e cosi’ via. Le suddette attivita’ che, ai sensi dell’art. 4 lettera h) della legge-quadro 21 dicembre 1978 n. 845 spettano alla Regione sia pure in presenza di diverse proposte formative se previste nella programmazione regionale, sono oggetto di specifica trattazione in sede di atti amministrativi o in sede di programmi annuali e triennali, nei quali prevedere il livello istituzionale di competenza, sulla base di precise proposte da parte della Giunta regionale. Pertanto, il Consiglio regionale stabilisce criteri e direttive per la giunta ove ritenga di dover autorizzare quest’ultima a provvedere in merito. Particolari moduli formativi per il personale sono apprestati, sempre in sede di provvedimenti specifici, omero in sede di programmazione annuale e triennale, in funzione di norme dello stato che prevedano progetti di innovazione del sistema, quali quelli risultanti dal D.L. N. 408 del 17 settembre 1988, convertito in legge dello stato 12 novembre 1988, n. 492. Tenuto conto delle molteplici finalita’ dei moduli formativi riservati al personale, gli snodi operativi, le modalita’ di attuazione e quanto altro relativo alla concreta realizzazione degli stessi, formano oggetto di specifiche disposizioni in sede di autorizzazione da parte dell’organo competente, in perfetta osservanza delle norme regionali, nazionali e comunitarie. L’affidamento delle attivita’ di cui al presente articolo e’ disposto nei confronti dei soggetti indicati nel citato articolo 4, lettera h) della legge-quadro n. 845/1978. I soggetti di cui al comma precedente possono essere affidatari delle attivita’ di formazione dei formatori, a condizione che abbiano sedi operative nella Regione.

Art. 32 – (commissione tecnica)

Allo scopo di definire gli standards tecnici minimali per la dichiarazione di idoneita’ dei centri di formazione professionale, il responsabile del servizio della formazione professionale competente e’ autorizzato a promuovere, all’occorrenza, un gruppo misto di lavoro denominato commissione tecnica, costituito da:

  • – un dipendente del servizio, designato dal responsabile;
  • – un tecnico della ULSS, designato dalla ULSS, di Pescara;
  • – un tecnico dell’Ispettorato del Lavoro, designato dall’Ispettorato regionale del Lavoro;
  • – un docente della Facolta’ di Ingegneria, designato dal rettore della Universita’ di L’Aquila.

La commissione tecnica definisce gli standards spaziali, volumetrici e strumentali per ciascuna fattispecie sulla base della classificazione ISTAT delle attivita’ economiche. Il responsabile del servizio e’, inoltre, autorizzato ad integrare la commissione, di volta in volta e all’occorrenza, con esperti in materia e con operatori pubblici della formazione professionale che abbiano utilmente frequentato corsi e moduli formativi nei quali siano ricompresi gli argomenti da trattare da parte del consesso. Allo scopo di consentire ai componenti la commissione l’acquisizione di elementi tecnici di supporto nonche’ dati e notizie sulle tecnologie piu’ avanzate, e’ loro consentita l’effettuazione di sopralluoghi individuali o congiunti presso le strutture formative e/o presso le aziende produttive di beni e servizi. I documenti prodotti dalla commissione in quanto atti tecnici, sono acquisiti dal servizio competente senza essere assoggettati ad approvazione da parte degli organi della Regione. Ove richiamati in eventuali provvedimenti amministrativi, sono inquadrati nella fase preparatoria procedimentale del provvedimento stesso. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono conseguentemente disapplicate tutte le disposizioni comunque impartite in applicazione dell’articolo 28 del regolamento approvato dal Consiglio regionale con atto n. 82/41 in data 21 luglio 1982 e successive modificazioni e integrazioni. La commissione provvede anche: – alla fissazione dei parametri di idoneita’ per soli moduli formativi teorici per i casi in cui i cicli formativi contemplino quella pratica in azienda o altrove; – agli adempimenti richiamati nel precedente articolo 24. Al personale estraneo all’amministrazione spetta il trattamento di cui alla L.R. N. 15/ 1988 e all’ultimo comma del precedente articolo 24.

Art. 33 – (comitato di controllo sociale)

Presso ogni centro di formazione professionale pubblico o di enti che operano in regime di convenzione, IV i comprese le unita’ didattiche, escluse le imprese e loro consorzi, e’ costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale o su provvedimento emanato eventualmente, ai sensi della lettera m) dell’art. 18 della Legge regionale 21.5.1985, n. 58, ove a cio’ delegato, da un dirigente superiore regionale, il comitato di controllo sociale della gestione, cosi’ composto:

  • Dal direttore del centro, ove trattisi di struttura pubblica, con funzioni di presidente, ovvero dal legale rappresentante dell’Ente, o suo delegato, ove trattisi di struttura di Ente convenzionato, con funzioni di presidente;
  • Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, scelto insindacabilmente tra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, su richiesta del competente servizio regionale;
  • Un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, scelto insindacabilmente tra quelli designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative interessate all’indirizzo preminente del centro, su richiesta del competente servizio reglonale;
  • Un rappresentante del personale eletto dall’assemblea del personale a scrutinio segreto, convocata dal direttore del centro;
  • Un rappresentante degli allievi designato dall’assemblea degli stessi, a scrutinio segreto, convocata dal direttore del centro;
  • Un rappresentante del Comune sede del centro, su richiesta del direttore del centro;
  • Un rappresentante delle famiglie eletto dall’assemblea dei genitori degli allievi, convocato dal direttore del centro.

Ai sensi dell’art. 12, lettera i), della Legge regionale n. 63/79, la Giunta regionale provvede, con le procedure e le intese IV i contemplate, alla emanazione delle direttive sul funzionamento del comitato di cui trattasi. Il comitato dura in carica cinque anni ed e’ integrato nelle sue componenti genitori e allievi, ove l’allievo nominato abbia cessato di appartenere come utente della struttura ed ove il genitore nominato non abbia nel centro figli che frequentino i corsi. Per tali particolari fattispecie si provvede mediante integrazione e modifica del provvedimento di nomina. Funge da segretario il componente eletto dal comitato all’atto del suo insediamento. Le sedute possono essere pubbliche; in ogni caso le deliberazioni, ma non anche i verbali delle sedute, sono affissi nell’albo del centro. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente, su richiesta di almeno un terzo dei componenti o anche in via informale purche’ sia presente la totalita’ degli assegnati; delibera a maggioranza semplice purche’ sia presente almeno il 50% oltre al presidente. Sino a quando il comitato non e’ costituito, opera un comitato provvisorio presieduto dal direttore del centro, ove trattisi di struttura pubblica, o dal legale rappresentante dell’Ente o suo delegato ove trattisi di struttura appartenente ad Ente convenzionato, purche’ alle riunioni partecipino le componenti allievi e famiglie e personale nominate rispettivamente dalla organizzazione sindacale aziendale, dall’assemblea degli allievi, dall’assemblea dei genitori e dall’assemblea del personale. La stessa disposizione si applica nelle more di integrazione del comitato quando e’ venuto meno il diritto di partecipazione di alcuni di essi e fino a quando non operi il relativo decreto di nomina. Il comitato di controllo sociale, nell’ambito delle direttive regionali, svolge le funzioni indicate al 2 comma dell’art. 13 della legge 63/ 79.

Art. 34 – (interventi con finanziamento f.s.e. e/o fondi statali)

Le attivita’ e gli interventi al cui finanziamento concorrano separatamente 0 congiuntamente i fondi strutturali della CEE e i fondi dello stato, sono disciplinati dalle rispettive disposizioni e, per quanto applicabili, dalle norme regionali. In sede di prima applicazione dei regolamenti comunitari 2052/88 in data 24 giugno 1988,4253/88 in data 19 dicembre 1988,4255/ 88 in data 19 dicembre 1988 del consiglio delle comunita’ e degli orientamenti della commissione CEE in data 15 febbraio 1989, nonche’ delle relative disposizioni dello stato, le strutture della Giunta regionale preposte alla formazione professionale sono autorizzate a diramare circolari attuative delle citate disposizioni, per quanto non risulti gia’ impartito nelle deliberazioni consiliari concernenti piani e programmi formativi. Il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 115/5 in data 13 luglio 1983, resta, pertanto, in vigore per quanto non risulti in contrasto con le succitate disposizioni nazionali e comunitarie, con le determinazioni consiliari adottate in sede di approvazione di piani e programmi formativi, con le circolari attuative emanate dai competenti servizi della Giunta regionale e con le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo. In attesa di nuove disposizioni derivanti dalla definitiva normazione CEE e dalla sperimentazione della riforma dei fondi strutturali:

  • I dispositivi 1,2,3,4,5 e 6 della deliberazione consiliare n. 115/5 del 13 luglio 1983, sono uniformati alle norme nazionali e comunitarie ed a quelle attuative diramate dalle competenti strutture regionali;
  • Il dispositivo n. 7 della stessa deliberazione e’ sostituito dal seguente: “i soggetti pubblici diversi dalla Regione e quelli privati, IV i comprese le aziende e le imprese di produzione, abilitati ad avvalersi delle provvidenze del Fondo Sociale Europeo e/o dei fondi statali, che non dispongano di proprie strutture formative sul territorio regionale, validamente riconosciute dalla Regione sono tenuti ad avvalersi, per la realizzazione delle attivita’ in gestione, di una di quelle dipendenti dalla Regione o dagli enti di formazione professionale che operano sul territorio regionale (lettera b. Art. 5, della legge 845/78), sempre che risultino funzionali alle attivita’ e agli interventi formativi da realizzare. A tal fine, gli stessi soggetti stipulano apposite convenzioni con gli enti da cui le strutture formative dipendono, nelle quali siano, tra l’altro, previsti:
  • – il dispositivo n. 9 della ripetuta deliberazione consiliare n. 115/5 e’ soppresso.

I piani pluriennali obiettivo di formazione professionale di cui alle disposizioni comunitarie sull’utilizzo del F.S.E., sono approvati dal consiglio regonale, su proposta della giunta, formulata sulla base delle intese con le autorita’ nazionali e comunitarie, nell’ambito della c.d. “partner-ship”, circa le eleggibilita’ delle azioni. Con le stesse modalita’ e’ disposta l’approvazione dei programmi operativi annuali. I provvedimenti autorizzatori e quelli connessi sono adottati dalla Giunta regionale, in conformita’ dei piani e dei programmi suindicati e sulla base di elaborati progettuali esecutivi.

Art. 35 – (corsi ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 63/1979)

Le iniziative di formazione professionale di cui all’articolo 9 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63, possono concernere qualsiasi settore produttivo, sia che si tratti di lavoro autonomo che subordinato omero di prestazione professionale e di lavoro associato, purche’ rientranti nelle tipologie di attivita’ fissate dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali iniziative sono rivolte a tutti i cittadini che abbiano assolto l’obbligo scolastico o ne stano stati prosciolti. L’autorizzazione alla effettuazione dei corsi e’ rilasciata dalla Giunta regionale esclusivamente agli enti, alle societa’, alle istituzioni e alle fondazioni, con esclusione delle persone fisiche. Le attivita’ autorizzate sono sottoposte alla vigilanza didattica della Regione. Per la gestione dei corsi volti all’attribuzione dell’attestato di qualifica di cui all’ultimo comma del suddetto articolo 9, i soggetti gestori devono richiedere esplicita autorizzazione alla Giunta regionale. Sono requisiti essenziali per ottenere l’autorizzazione regionale:

  • L’idoneita’ delle strutture e delle attrezzature in relazione alla tipologia dell’attivita’ ed alle norme di sicurezza e agibilita’;
  • La conformita’ della durata dei corsi, del profilo professionale, dei requisiti di ammissione degli allievi agli ordinamenti didattici regionali; durata dei corsi e programmi di insegnamento sono, pertanto, uniformati a quelli del corrispondente piano annuale della Regione. Ove il piano non risulti ancora approvato, la validazione e’ effettuata dal competente servizio regionale;
  • Il rispetto, per il personale dipendente, del contratto collettivo di lavoro della scuola privata;
  • La conformita’ delle disposizioni che regolano l’accesso a ciascun ciclo formativo a quanto stabilito dall’art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, avuto riguardo dei livelli scolastici di partenza e dei profili professionali previsti dai contratti collettivi di lavoro di ciascun settore;
  • L’utilizzazione di personale in possesso degli stessi requisiti professionali e culturali posseduti dal personale degli enti di cui all’art. 5, lettera b. Della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, anche per quanto concerne i direttori.

L’autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata su proposta del componente la giunta preposto al settore formazione professionale, e’ preceduta, previo sopralluogo disposto dallo stesso servizio presso la sede di svolgimento dei corsi, dall’accertamento dei requisiti di cui sopra e dal riscontro della validita’ delle metodologie e dei programmi didattici e della congruita’ della durata oraria dei corsi per il riconoscimento della qualifica professionale. L’autorizzazione puo’ essere riferita ad uno o piu’ corsi anche di tipo diversi, da elencarsi singolarmente, e cessa con lo svolgimento del corso o dei corsi IV i previsti. Lo svolgimento delle prove finali per l’accertamento dell’idoneita’ e’ disciplinato dalle norme legislative e regolamentari di cui al precedente articolo 24. Per ciascun corso deve tenersi un registro di presenze degli allievi. Gli allievi che non hanno frequentato corso per almeno il 70% della sua durata oraria, non possono essere ammessi alle prove finali. Agli allievi che hanno superato le prove finali viene rilasciato un attestato conforme a quello di cui al precedente articolo 24, in base al quale gli uffici di collocamento assegnano la qualifica valida ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. Tale attestato costituise titolo per l’ammissione a pubblici concorsi ed ha ogni altro valore attribuito dalle leggi agli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale. Il gestore privato che abbia ottenuto l’autorizzazione puo’ far uso, nella corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie relative all’attivita’ di formazione professionale, esclusivamente della seguente dicitura: “corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Abruzzo”. Qualunque altra dicitura e’ tassativamente vietata. La Giunta regionale revoca l’autorizzazione concessa, qualora vengano meno l re quisiti e le condizioni di cui ai precedenti commi. L’autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione professionale non costituisce titolo per l’assegnazione di contributi a carico del bilancio regionale. L’importo dei contributi che vengono posti a carico degli allievi per l’iscrizione, la frequenza e le prove finali dei corsi, proposto dall’Ente gestore, deve essere approvato con la stessa deliberazione della Giunta regionale con la quale viene concessa l’autorizzazione. Le istanze dei soggetti abilitati, complete degli atti di rito, debbono essere inoltrate al competente settore della Giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre dell’anno precedente quello di riferimento. Non sono concesse autorizzazioni in corso d’anno all’infuori dei casi contemplati dal successivo articolo 39. Nei limiti indicati dal quadro di riferimento di cui al precedente articolo 11 ed in osservanza delle norme IV i contemplate, la Giunta regionale autorizza i soggetti, di cui al ripetuto articolo 9 della L.R. 63/1979, alla effettuazione dei corsi. Ove il complesso delle richieste superi le quantificazioni di cui al quadro di riferimento, le autorizzazioni sono rilasciate sulla base dei seguenti criteri di priorita’:

  • Finalizzazione dei corsi all’occupazione, comprovata da documenti di parte datoriale;
  • Entita’ degli occupati tra coloro che hanno frequentato, nel biennio precedente, corsi della stessa tipologia, presso la struttura del soggetto richiedente, comprovata da attestazioni dei datori di lavoro;
  • Della legge n. 845/ 1978;
  • Natura giuridica del soggetto richiedente, secondo l’ordine: Ente pubblico, Ente morale, altri.

Art. 36 – (ulteriori attivita’ soggette ad autorizzazione regionale)

Le attivita’ corsuali per le quali le leggi dello stato demandano alla Regione il rilascio di specifiche autorizzazioni o riconoscimenti, sono poste in essere nel rispetto della disciplina statale e, per quanto applicabili, delle norme regionali in materia di formazione professionale. Ove gli ordinamenti degli enti che organizzano e gestiscono corsi professionali non dispongano diversamente, si applicano, per il personale docente, le disposizioni di cui al precedente articolo 35. Rientrano, tra le altre, nella fattispecie le attivita’ corsuali di cui al Decreto Ministeriale 21 agosto 1985 del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, riguardanti la formazione professionale di agente e rappresentante di commercio.

Art. 37 – (corsi di sensi della l.r. 31 luglio 1986, n. 37)

Le attivita’ corsuali del settore agricolo di cui all’articolo 18 della L.R. 31 luglio 1986, n. 37, sono disciplinate, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, dalla L.R. 2 marzo 1979, n. 12 e dalla L.R. 5 dicembre 1979, n. 63. In ottemperanza a tali disposizioni, per gli istituti non disciplinati dagli articoli da 55 a 62 della citata L.R. N. 12/79, si applicano le disposizioni di cui alla predetta L.R. N. 63/1979 e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ le presenti norme regolamentari. In particolare, allorche’ le attivita’ corsuali indicate nel suddetto articolo 18 siano gestite dagli enti di formazione professionale di cui all’articolo 5, lettera b) della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, si intendono estese, al personale da utilizzare nei corsi, tutte le disposizioni regionali in materia, nonche’ il CCNL degli operatori del comparto formativo a convenzione. I predetti enti sono, pertanto, obbligati all’osservanza delle norme introdotte dalla L.R. 28 dicembre 1988, n. 101 e, in particolare, ad utilizzare il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato entro il 2 ottobre 1985, anche attraverso l’istituto della mobilita’ di cui al vigente CCNL, salvo il motivato ricorso alle prestazioni degli esperti esTerni. Qualora sussistano ragioni obiettive connesse con la natura degli insegnamenti, non rinvenibili nelle qualifiche e nei profili del personale in mobilita’, e’ consentito il ricorso al contratto a termine con gli aspiranti agli incarichi e supplenze, ai sensi dell’articolo 29 del presente regolamento, a condizione che tale contratto non sia tacitamente o espressamente trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 38 – (particolari norme per il settore agricoltura)

L’attuazione degli articoli 2 e seguenti del presente regolamento nel comparto agricolo, tiene conto della particolare connotazione di tale settore produttivo. Nel rimarcare il carattere della progettualita’ degli interventi e nel riservare priorita’ alle zone a piu’ rilevante vocazione agricola, nonche’ destinatarie di interventi specifici (P.I.M., progetti speciali e cosi’ via), si precisa quanto segue:

  • Soggetti destinatari: sono da individuare principalmente negli imprenditori, nel compartecipanti alle imprese familiari diretto-coltivatrici, negli altri operatori interessati al settore, giovani che intendano insediarsi o rimanere nel settore primario e nei lavoratori dipendenti;
  • Tipologia: il primo livello di formazione e’ diretto ai piu’ giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti in ragione dell’eta’. In tal caso una qualificazione puo’ rivelarsi talora molto efficace, in funzione di un futuro lavoro anche dipendente. La preparazione dei giovani deve essere auspicabilmente articolata in periodi di apprendimento presso strutture formative, alternati con periodi di tirocinio aziendale.

– il secondo livello di formazione deve privilegiare tecnici di strutture e di aziende agricole in possesso di titoli di studio, accordando prioritaria importanza alla diretta finalizzazione all’occupazione. Le attivita’ e gli interventi di tipo permanente (aggiornamento, in particolare) devono privilegiare gli operatori agricoli e quelli della cooperazione, i lavoratori autonomi e dipendenti, attraverso moduli che abbiano riguardo ad aspetti formativi di tipo tecnico-culturale; a tal fine e’ auspicato il piu’ proficuo ricorso alle prestazioni di esperti esterni e di specialisti.

Art. 39 – (corsi da fabbisogni emergenti in corso d’anno)

Qualora emergano in corso d’anno fabbisogni formativi ulteriori che comportino nuove iniziative rispetto a quelle autorizzate sulla base del piano annuale approvato e sia in esso prevista la fattispecie con apposite presumibili risorse, la Giunta regionale autorizza i relativi interventi e l’impegno della spesa. Sono considerate iniziative emergenti ai sensi del presente articolo:

  • I corsi per impreviste, sopravvenute e accertate esigenze di salvaguardia del posto di lavoro o di sostegno a possibilita’ occupazionali aventi le stesse connotazioni;
  • I corsi per impreviste e sopravvenute esigenze formative in favore di determinate categorie di persone, quali:

Art. 40 – (corsi nel comparto socio-sanitario. rinvio)

Le attivita’ di formazione professionale nel comparto socio-sanitario, IV i incluse le attivita’ concernenti professioni che comportino trattamenti sulla superficie del corpo umano o somministrazioni di prodotti in dosi e forme non mendicamentose, sono disciplinate da uno specifico regolamento applicativo delle leggi statali e della Regione predisposto dal settore sanita’ e sicurezza sociale d’intesa con il settore formazione professionale e lavoro. In attesa della regolamentazione di cui al comma precedente, gli strumenti di programmazione delle attivita’ formative riconducibili nella legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 e nelle relative leggi regionali, possono prevedere corsi che, sulla base delle vigenti disposizioni non siano riservati alla competenza dello stato, delle universita’, delle U.L.S.S. E di altri enti pubblici, nonche’ del settore regionale preposto alla sanita’ e sicurezza sociale, e che, pur esulando dalla medicina ufficiale configurino interventi di politica attiva del lavoro e dell’occupazione in settori professionali che non configurino violazione di legge. La programmazione e la realizzazione dei corsi di cui al precedentee comma sono consentite alle seguenti condizioni:

  • Osservanza del divieto di cui all’ultimo comma del precedente articolo 4;
  • Osservanza delle disposizioni dello stato e della Regione in materia, circa l’idoneita’ degli enti gestori e delle strutture formative, i requisiti di ammissione, i requisiti c el c .ocenti, i programmi didattici, le tipologie corsuali, la durata, gli esami finali e ogni altra modalita’ di progettazione e realizzazione, concernenti le singole fattispecie corsuali o, in mancanza, relative ai comparti di intervento;
  • Tirocini pratici e stages stano effettuati presso strutture socio-sanitarie pubbliche o private se abilitate a norma delle vigenti disposizioni;
  • Siano conseguite, se previsto dalle disposizioni e dagli ordinamenti, le intese con i rispettivi ordini professionali;
  • Pur in assenza delle competenze istituzionali del settore sanita’ e sicurezza sociale, le attivita’ siano programmate e realizzate in collaborazione con il predetto settore. Ad esso e’ comunque attribuita la funzione di vigilanza;
  • Siano svolte da enti ed istituzioni gia’ convenzionati con la Regione

Art. 41 – (relazione sullo stato e sulle previsioni delle attivita’ di formazione professionale)

Il Consiglio regionale approva, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la relazione sullo stato della formazione professionale, con riferimenti dei dati al 31 dicembre dell’anno precedente. La relazione, predisposta dalla Giunta regionale e, per essa, dal competente settore entro il mese di gennaio, contiene, tra l’altro:

  • I dati relativi alla situazione del personale;
  • La sintesi delle attivita’ svolte nell’anno precedente per ciascun tipo di iniziativa e per ciascun settore produttivo;
  • L’indicazione dei costi riferiti alle predette categorie di intervento;
  • L’indicazione delle strutture formative che hanno operato nell’anno di riferimento.

Alla predisposizione della relazione provvedono di concerto i servizi interessati, che la rassegnano al coordinatore di settore, che provvede ai successivi adempimenti. La relazione sullo stato della formazione professionale viene trasmessa entro il 31 marzo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’articolo 20 della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, corredata del piano pluriennale, ove non inviato in precedenza.

Art. 42 – (esiti della formazione professionale)

La Regione provvede periodicamente al cernsimento della destinazione degli allievi che hanno utilmente frequentato i corsi di formazione professionale, attraverso 1 servizi resi dall’osservatorio regionale sul mercato del lavoro. I dati rilevati debbono essere utilizzati, tra l’altro:

  • Ai fini della programmazione degli interventi formativi;
  • Per valutare il grado di efficacia dell’azione regionale;
  • Per valutare il grado di efficacia delle strutture interessate.

Art. 43 – (consulta regionale per la formazione professionale)

Il regolamento sulla consulta regionale per la formazione professionale, approvato dal Consiglio regionale con atto n. 123/8 del1’8 novembre 1983, e’ sostituito dal seguente testo: “la consulta regionale esercita le funzioni precisate al 2 e 3 comma dell’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63. Essa e’ convocata, salvo particolari casi di urgenza, con preAvviso di almeno 7 giorni a mezzo lettera raccomandata o telegramma, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. I singoli componenti possono chiedere, nel corso della seduta, l’iscrizione di un argomento all’ordine del giorno che verra’ discusso nella seduta successiva. La consulta si riunisce, di regola, almeno 4 volte all’anno, su convocazione del presidente o a richiesta di un terzo dei suoi componenti. La riunione e’ valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 51% dei componenti e, in seconda convocazione, che ha luogo a distanza di un’ora dalla prima, con la presenza minima di 1/3 dei componenti. Ove neanche nella seconda convocazione si raggiunga il numero previsto, la seduta e’ rinconvocata, nei termini, con lo stesso ordine del giorno ed esprime il proprio parere qualunque sia il numero dei presenti. Per i componenti che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, viene richiesta la sostituzione agli organismi designati con le procedure previste dalla L.R. N. 63/1979. I verbali delle singole sedute vengono consegnati ed approvati di norma, all’inizio della successiva riunione. I pareri espressi nella consulta non sono sostitutivi dei momenti di confronto nelle altre opportune sedi. La consulta puo’ strutturarsi per gruppi di lavoro che possono essere integrati da esperti e consulenti, secondo le specificita’ dei problemi. I gruppi di lavoro vengono nominati, su proposta del presidente, dalla consulta: essi riferiscono sul lavoro svolto. Ai componenti della consulta e dei gruppi di lavoro, per ogni seduta, compete un gettone individuale di presenza e l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza a quello della riunione, cosi’ come previsto dalla Legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 44 – (attivita’ in gestione a imprese e loro consorzi)

Ai sensi dell’articolo 5, quarto comma, della legge-quadro n. 845/1978, la Giunta regionale puo’ affidare la gestione delle attivita’ e degli interventi formativi previsti negli strumenti di programmazione di settore, ad imprese e loro consorzi, aventi sedi operative e di ricerca nella Regione mediante convenzione redatta sulla base dell’allegato c al presente regolamento. Alla convenzione e’ allegato l’elenco delle attivita’ e degli interventi da affidare al costo complessivo, determinato in applicazione dei parametri di cui all’articolo 15 del presente regolamento, con esclusione delle spese di coordinamento. L’erogazione dell’importo e’ disposta:

  • – per il 50% ad avvenuta comunicazione dell’inizio delle attivita’ e previo accertamento dell’effettivo inizio da parte degli organi regionali preposti alla vigilanza;
  • – per il 40% dopo la realizzazione di almeno il 50% delle attivita’ affidate;
  • – per il 10% ad avvenuta approvazione del rendiconto.

La vigilanza in corso d’esercizio viene effettuata ai sensi del presente regolamento, tenuto conto, tuttavia, della natura economica dell’affidatario (impresa e non Ente senza scopo di lucro) e del relativo regime dei controlli, la vigilanza regionale e’ diretta a verificare l’osservanza degli obblighi di cui alla convenzione e degli adempimenti tecnico-didattici. Restano comunque ferme ed applicate al caso, oltre le norme stesse che regolano l’attivita’ dell’impresa o consorzio, quelle di legge e regolamentari riguardanti il sistema formativo, relativamente:

  • – al numero degli allievi;
  • – alla durata oraria giornaliera delle lezioni;
  • -alle prestazioni sociali a favore degli allievi;
  • -alla tenuta dei registri di presenza;
  • – alla disponibilita’ a titolo di proprieta’, locazione o convenzione di sedi dichiarate idonee.

Ove non diversamente stabilito dai competenti organi, si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67. L’affidatario puo’ avvalersi della collaborazione e dei supporti esterni di singoli o associati, resi in relazione alle attivita’ da svolgere; in ogni caso, tali prestazioni non debbono configurare intermediazioni di manodopera, vietete dalla legge, ne’ di subappalto. Di tali prestazioni e’ data notizia al settore formazione professionale della Regione. Il rendiconto della spesa e’ effettuato mediante relazione finale tecnico-economica, da cui risulti, tra l’altro, il confronto fra le previsioni di spesa ed il consuntivo in termini parametrici globali (ore/corso). La parificazione del rendiconto e’ preceduta dall’accertamento dei dati in base alle risultanze dei registri di presenza degli allievi. Ove consentito dalla organizzazione dell’impresa o del consorzio traente, gli stessi utilizzano il personale del comparto della formazione professionale che risulti in mobilita’, assunto dagli enti di cui alla lettera b) dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 2 ottobre 1985. Con la sottoscrizione della convenzione, l’impresa o il consorzio di imprese risponde, per la durata delle attivita’, anche dell’agibilita’ e della funzionalita’ delle strutture utilizzate in regime di locazione o convenzione. Le imprese e loro consorzi che assumono, in convenzione, la gestione di attivita’ di cui al presente articolo sono tenute all’osservanza dell’articolo 5,1 comma, numeri 2 e 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni nazionali e della CEE nei casi in cui al finanziamento degli interventi concorrano lo Stato e/o il F.S.E.

Art. 45 – (pubblicita’ dei bilanci degli enti convenzionati)

Ai sensi dell’articolo 5, terzo comma, n. 6, della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti gestori ricompresi sotto la lettera b) dello stesso articolo, sono tenuti a rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita’. In attuazione della predetta norma e’ fatto obbligo agli enti di procedere alle pubblicazioni dei predetti strumenti finanziari e di tenerli costantemente a disposizione presso le strutture di riferimento, anche al fine della consultazione da parte del personale addetto alla vigilanza sulle attivita’ formative. Non sussiste per gli enti l’obbligo dell’inoltro del bilancio agli uffici della Regione salvo esplicita richiesta da parte dell’organo competente. Gli enti medesimi sono, invece, comunque tenuti alla presentazione dei documenti previsionali di spesa delle attivita’ formative, all’interno delle proposte e/o dei progetti di intervento, nonche’ dei relativi rendiconti nei termini e modalita’ stabiliti dalle norme legislative e regolamentari regionali vigenti in materia.

Art. 46 – (commissione di cui all’art. 9 della l.r. 101 del 28 dicembre 1988)

In attuazione dell’articolo 9 della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina della commissione IV i prevista. Il personale in quiescenza che, ai sensi del predetto articolo, puo’ essere chiamato a comporre la commissione nel rispetto delle limitazioni di cui alla lettera a) dell’articolo, deve possedere i seguenti requisiti culturali e/o professionali:

  • Diploma di laurea in economia e commercio, omero diploma di ragioniere o di perito aziendale;
  • In mancanza di personale in possesso di uno dei predetti titoli, e’ consentito il ricorso a dipendenti, gia’ in servizio, citati nell’articolo 9 della predetta legge, purche’, in osservanza di quanto IV i specificato, si tratti di personale gia’ addetto personalmente e direttamente alla revisione o alla redazione di conti e scritture contabili o abbia assunto la responsabilita’ di delegato alla spesa.

Il funzionamento della commissione e’ disciplinato dal responsabile del servizio competente, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 17, 6 comma, della Legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 e di quelli attribuitigli dall’articolo 9 surrichiamato. Per quanto non espressamente previsto e non demandato dalle norme agli organi, ai dirigenti e agli uffici regionali, la commissione provvede, nell’ambito dei poteri di autoregolamentazione riconosciuti a ciascun organismo collegiale.

Art. 47 – (attuazione articolo 14 l.r. n. 101 del 1988)

Ai fini della formazione del piano di riparto di cui all’articolo 14 della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, gli enti interessati dal riequilibrio gestionale di oneri aggiuntivi, riguardanti esclusivamente il costo per il personale, sono tenuti a presentare al competente servizio della Giunta regionale documenti di spesa idonei a provare l’entita’ dei maggiori oneri. Qualora i documenti consistano in estratti conto bancari, e’ necessario che in essi siano enucleati i soli oneri relativi al personale; se gli stessi sono comuni ad altre partite di costo, il legale rappresentante dell’Ente unisce una dichiarazione giurata sulla entita’ di quelli che ineriscono al personale. In ogni caso, l’Ente deve accompagnare la documentazione probante con un elaborato, da cui risulti l’onere per interessi su anticipazioni connesse con la sola retribuzione del personale e per gli oneri riflessi, determinato ai tassi praticati e per i periodi decorrenti dalla data di erogazione degli stipendi e di versamento dei relativi contributi sino alla data di riscossione e di accreditamento dei fondi regionali, diminuiti di giorni trenta di franchigia procedurale. Per data di riscossione o di accreditamento, si assume la data del mandato emesso dalla Regione. I tassi adottati nel calcolo, pari a quelli praticati dall’istituto di credito, devono essere contenuti nella entita’ dei tassi applicati dallo stato, ai sensi del d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 35. Pertanto, tassi eventualmente superiori devono essere riportati a quelli fissati in dipendenza del predetto decreto presidenziale, dandone cenno espresso nell’elaborato. Tenuto conto che l’articolo 14 della Legge regionale 101/1988 consente il ripianamento o soltanto la riduzione degli oneri di cui trattasi, qualora le disponibilita’ di fondi regionali non coprano l’intero fabbisogno, la ripartizione e’ rapportata alle reali disponibilita’, sulla base delle ore corsuali autorizzate dalla Regione per ciascun Ente.

Art. 48 – (norme organizzative e tecniche)

Le attivita’ formative convenzionate devono essere svolte secondo le norme organizzative e tecniche di cui all’allegato a del presente regolamento.

Art. 49 – (accertamento della professionalita’, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987)

Gli organismi di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono tenuti a consentire alle sezioni circoscrizionali per l’impiego, la facolta’ di effettuare l’accertamento della professionalita’ dei lavoratori ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, presso le strutture di formazione professionale, dipendenti dagli organismi stessi. L’organizzazione delle prove di accertamento e quanto altro necessario a tal fine sono di competenza della circoscrizione stessa. La presente abilitazione, conseguente alla norma statale surrichiamata, non abbisogna di ulteriori specifiche autorizzazioni che, con il presente articolo, si intendono, pertanto, gia’ rilasciate.

Art. 50 – (attribuzioni di funzioni-rinvio)

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento in materia di competenza degli organi regionali, si rinvia alle vigenti disposizioni statutarie e legislative sulle attribuzioni statutarie e legislative sulle attribuzioni del Consiglio Regionale, della Giunta regionale, del componente la giunta preposto alla formazione professionale e sulla dirigenza regionale. Le convenzioni relative alla interazione tra strutture pubbliche formative regionali e le istituzioni scolastiche statali per sperimentazione, cooperazione e quant’altro previsto dalle leggi nazionali e regionali e, in particolare, dall’art. 10, ultimo comma, della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, nonche’ quelle concernenti l’effettuazione di stages e tirocini, sono stipulate dal dirigente di servizio competente, ove in tal senso autorizzato dalla Giunta regionale, a’ termini dell’articolo 18, ultimo comma, della Legge regionale n. 58/ 1985.

Art. 51 – (applicabilita’)

Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi e a tutte le attivita’ del comparto della formazione professionale, salve le disposizioni emanate per la gestione pubblica e per le gestioni interessate da norme nazionali e/o comunitarie in merito a particolari fattispecie.

Art. 52 – (abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni amministrative in contrasto con il presente regolamento.