
- Emanante: IL CONSIGLIO REGIONALE
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 32
- Data fonte: 08/08/2007
Thesaurus: Economia dello sviluppo
Abstract:
la presente legge enuncia che il presidente della repubblica e’ autorizzato a ratificare l’accordo tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica di polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a roma il 12 luglio 2005.
Visti:
– la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);
– la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione) come modifi cata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 che defi nisce le fi nalità della programmazione regionale e ne individua gli strumenti e modalità di attuazione, in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera e), in cui è previsto che i piani e i programmi regionali precisano gli indirizzi per l’attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d’intervento, integrano e fi nalizzano le risorse regionali, statali, e dell’Unione Europea;
– il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 51/R (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con il quale si approva il regolamento attuativo della l.r. 49/1999 previsto dall’articolo 16;
– la decisione della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 2 (Approvazione del modello analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall’articolo 10 della LR 49/99 e s.s.m.i., delle linee guida per la valutazione degli effetti attesi e delle forme di partecipazione per la valutazione di piani e programmi regionali);
Considerato che il programma regionale di sviluppo 2006-2010, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 19 luglio 2006, n. 13 (Programma regionale di sviluppo 2006-2010), prevede tra i quattro programmi strategici quello della “competitività sistema integrato regionale e territorio” articolato in otto Progetti integrati regionali (PIR), tra i quali i PIR:
1.1- Lo spazio regionale della ricerca e dell’innovazione /
1.2 – Internazionalizzazione, cooperazione, promozione, marketing territoriale /
1.3 Distretto integrato regionale /
1.4- Innovazione e sostenibilità dell’offerta turistica e commerciale;
Visto il documento preliminare al piano regionale dello sviluppo economico 2007-2010 approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 dicembre 2006 e trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale;
Esperite le procedure previste dall’articolo 48 dello Statuto e richiamata la risoluzione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 36 sul suddetto documento preliminare;
Preso atto che la Giunta regionale ha messo a punto la proposta di piano in conformità alla direttiva 2001/42/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Preso atto:
– dei pareri positivi del Nucleo unifi cato regionale di valutazione e verifi ca degli investimenti pubblici (NURV) espressi nelle date 23 novembre 2006 e 16 aprile 2007;
– degli esiti del tavolo di concertazione interistituzionale nelle sedute del 26 marzo e 17 aprile 2007;
– degli esiti del tavolo di concertazione generale nelle sedute del 27 marzo e 18 aprile 2007;
Visti gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
– Piano regionale dello sviluppo economico 2007- 2010 (Allegato A);
– Rapporto di valutazione (Allegato B);
– Rapporto sugli effetti attesi (Allegato C);
– Rapporto ambientale, ai sensi della direttiva (CE) 2001/41/CE (Allegato D);
Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009);
DELIBERA
1. di approvare il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010, negli allegati A, B, C, D, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del complesso delle risorse attivabili per l’attuazione delle politiche economiche stimandole nel quadriennio 2007/2010 in una cifra complessiva pari a 739.928.318,00 euro come si evince dalla tabella fi nanziaria per assi di cui al capitolo 5 “Disposizioni fi nanziarie” (allegato A);
3. di dare atto che le risorse di cui al punto 2. sono reperibili secondo le modalità dettagliatamente riportate al capitolo 5 “Disposizioni finanziarie” (allegato A) e che, in particolare le risorse regionali relative agli interventi di cui il PRSE costituisce autorizzazione di spesa risultano stanziate sulle pertinenti UPB del bilancio pluriennale vigente 2007/2009, annualità 2008/2009, secondo l’articolazione indicata al medesimo capitolo 5 del piano (v. tabella sintetica per UPB) (allegato A);
4. di stabilire che la Giunta regionale provveda all’adozione degli atti deliberativi annuali di attuazione del PRSE;
5. di stabilire che la Giunta regionale provveda al monitoraggio annuale del piano così come previsto al capitolo 4 del PRSE, anche al fi ne di predisporre modifi – che, integrazioni ed aggiornamenti;
6. di dare atto che le risorse regionali relative al piano di cui all’allegato A, per la parte non impegnata, possono essere annualmente aggiornate in relazione alle previsioni della legge di bilancio, così come previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
7. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compresi gli allegati A, B,C e D sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modifi cata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.
IL CONSIGLIO APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.