- Emanante: LA GIUNTA REGIONALE
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 30
- Data fonte: 27/07/2005
Thesaurus: Contratto di apprendistato, Diritti formativi
Abstract:
viene stabilito che nel caso di una corrispondenza della qualifica professionale contrattuale al profilo professionale regionale, come indicato nella delibera g.r. n. 427 del 21.3.2005, sono approvati i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante con atto adottato dal dirigente responsabile del settore lavoro, previa istruttoria in sede tecnica con i componenti della commissione regionale permanente tripartita.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L. 14 febbraio 2003 n. 30, recante “Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” così come modifi cata ed integrata dalla Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 20;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modifi cato dal Regolamento Regionale n. 22/R del 2 febbraio 2005, in particolare il Capo III, recante “Apprendistato professionalizzante”; Richiamata la Delibera G.R. n. 427 del 21 marzo 2005, recante “D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R – Avvio dell’apprendistato professionalizzante nella Regione Toscana” che stabilisce le modalità per la stesura del piano formativo individuale che è parte integrante del contratto di apprendistato professionalizzante; Preso atto dell’avvio nella Regione Toscana dell’apprendistato professionalizzante e ritenuto necessario, stabilire con il presente atto le modalità di approvazione dei profi li formativi per l’apprendistato professionalizzante; Preso atto che le caratteristiche del modello formativo dell’apprendistato professionalizzante dovranno essere raccordate con gli indirizzi del sistema regionale delle competenze nell’ottica del lifelong learning; Considerato che la citata delibera G.R. n. 427/2005 al punto 1.2 lettera c) prevede che in caso di totale non corrispondenza o mancanza della qualifi ca professionale nel repertorio regionale dei profi li, l’apprendista può essere avviato e l’azienda è tenuta a formulare la proposta dell’istituzione di un nuovo profi lo professionale alla Regione che provvede all’approvazione del nuovo profi lo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; Ritenuto, trattandosi di una prima fase di avvio dell’apprendistato professionalizzante, di attribuire al Dirigente responsabile del Settore Lavoro l’approvazione:
– dei profi li formativi dell’apprendistato professionalizzante per i quali vi è corrispondenza, ai sensi del punto 1.2 lettera a) della delibera G.R. n. 427 del 21.3.2005, della qualifi ca professionale contrattuale al profi lo professionale regionale;
– dei profi li formativi dell’apprendistato professionalizzante, ritenuti corrispondenti alla qualifi ca professionale contrattuale nel caso di una non totale corrispondenza della qualifi ca professionale contrattuale al profi lo professionale regionale, di cui al punto 1.2 lettera b) della delibera G.R. n. 427 del 21.3.2005;
– dei profi li formativi dell’apprendistato professionalizzante nel caso di totale non corrispondenza o mancanza della qualifi ca professionale contrattuale nel repertorio regionale dei profi li, di cui al punto 1.2 lettera c) della delibera G.R. n. 427 del 21 marzo 2005; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita in data 27 giugno 2005 e preso atto dell’iscrizione all’ordine del giorno del Comitato di Coordinamento Istituzionale in data 27 giugno 2005;
A voti unanimi
DELIBERA
di stabilire che:
1. nel caso di una corrispondenza della qualifi ca professionale contrattuale al profi lo professionale regionale, di cui al punto 1.2 lettera a) della delibera G.R. n. 427 del 21.3.2005, sono approvati i profi li formativi dell’apprendistato professionalizzante con atto adottato dal Dirigente responsabile del Settore Lavoro, previa istruttoria in sede tecnica con i componenti della Commissione Regionale Permanente Tripartita;
2. nel caso di una non totale corrispondenza della qualifi ca professionale contrattuale rispetto ad un unico profi lo professionale tra quelli presenti nel Repertorio regionale, di cui al punto 1.2 lettera b) della delibera G.R. n. 427 del 21.3.2005, con atto adottato dal Dirigente responsabile del Settore Lavoro, sentito il Settore FSE e Sistema della Formazione, previa istruttoria in sede tecnica con i componenti della Commissione Regionale Permanente Tripartita, è approvato il profi lo formativo dell’apprendistato professionalizzante, che integri tra loro i contenuti del profi lo o dei profi li professionali regionali più coerenti ai fi ni dell’acquisizione delle competenze previste dalla qualifi ca contrattuale;
3. nel caso di totale assenza di profi li di riferimento nel Repertorio regionale, ai sensi del punto 1.2 lettera c) della delibera G.R. n. 427 del 21 marzo 2005, con atto adottato dal Dirigente responsabile del Settore Lavoro, sentito il Settore FSE e Sistema della Formazione, previa istruttoria in sede tecnica con i componenti della Commissione Regionale Permanente Tripartita, e successivo parere della stessa, sono approvati i profi li formativi dell’apprendistato professionalizzante, defi niti congiuntamente all’esame ed alla istituzione di un nuovo profi lo professionale da parte del competente Settore FSE e Sistema della Formazione, secondo quanto previsto dalla delibera G.R. n. 870/2003 e successive modifi che;
4. il processo di defi nizione dei profi li formativi, previsto nei punti 2) e 3) sopra indicati, avvenga attraverso uno stretto raccordo con il Settore FSE e Sistema della Formazione cui compete la gestione del repertorio regionale dei profi li professionali. Che sia garantito che ogni profi lo formativo elaborato per l’apprendistato professionalizzante faccia riferimento, per la parte delle competenze e delle conoscenze, ad un profi lo professionale del repertorio regionale e sia coerente agli standard di tale repertorio e al sistema regionale delle competenze. Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità, ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera b) della L.R. 9/95, è pubblicato per intero sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. 18/96.