Deliberazione CIPE 25 Novembre 1993, n. 1/93

  • Emanante: 3
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 59
  • Data fonte: 11/12/1993
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 43: applicazione.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 43: applicazione. tale legge prevede la concessione di contributi in conto interesse in favore delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi, che concordino con gli enti creditizi operanti in sicilia operazioni di ripianamento dei debiti al 30 giugno 1993.

Circolare 25 novembre 1993, n. 1/93.

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 43: applicazione.

L’art. 43 della Legge regionale 1993, n. 25, prevede la concessione di contributi in conto interesse in favore delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi, che concordino con gli enti creditizi operanti in Sicilia operazioni di ripianamento dei debiti al 30 giugno 1993, che la legge individua nelle scoperture in conto corrente per le quali sia stato richiesto il rientro. L’articolo suddetto sembrerebbe, quindi, subordinare il procedimento di ripianamento a tasso agevolato ad una preventiva “richiesta di rientro”. Prima di chiarire la portata di tale generica previsione e’ bene soffermarsi brevemente sugli obiettivi che la normativa in esame intenderebbe perseguire. La disciplina di che trattasi trae origine dalla constatazione che numerose imprese commerciali, e principalmente quelle definite medio-piccole, sono esposte, anche per fatti congiunturali negativi, in misura a volte non fisiologica, verso il sistema bancario a breve e conseguentemente sono appesantite dall’elevato costo del denaro che si sostanzia in onerosi interessi passivi che maturano in via preminente sulle ordinarie scoperture in conto corrente. Trattasi, quindi, di aziende capaci di stare sul mercato a condizione, pero’, che si consenta loro di consolidare tali situazioni debitorie trasformandole in prestiti a medio termine da rimborsare a tasso agevolato. Pertanto, la “richiesta di rientro” prevista al 1 comma dell’art. 43 non va interpretata secondo il significato corrente del termine, in quanto cio’ risulterebbe ostativo alla concreta applicazione della norma. Infatti, con tale interpretazione rigorosamente tecnicistica la normativa risulterebbe diretta non gia’ al sostegno di imprenditoria sana, ma in grave difficolta’ per le ragioni sopra esposte, bensi’ a quella la cui ripresa e’ irrimediabilmente compromessa ed alla quale il sistema bancario non riconosce piu’ la capacita’ di fare fronte, nell’arco dei cinque anni previsti dalla disciplina in esame, al pagamento delle rate scaturenti dal piano di ripianamento. Il termine deve essere quindi interpretato nel senso che l’istituto di credito che ritiene eccessiva l’esposizione debitoria dell’impresa rispetto alle riconosciute potenziali capacita’ di reddito della stessa ne suggerisce, o ne sollecita, l’azzeramento o il ridimensionamento, anche mediante il consolidamento a medio termine, nel quale caso l’impresa commerciale che ne ha titolo potra’ chiedere il ripianamento a tasso agevolato previsto dalla normativa “de qua”. Va chiarito che la fattispecie, cosi’ come regolata, non esclude che anche le imprese nei confronti delle quali siano state amiate le azioni di rigore, possano rientrare nel beneficio del consolidamento, sempreche’ a giudizio dell’ente creditizio le stesse abbiano la capacita’ di restare sul mercato e di condurre la gestione aziendale in termini di redditivita’. Le imprese commerciali che possono avvalersi delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese (con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta) esercenti il commercio al dettaglio, il commercio all’ingrosso, i servizi turistici e quelle fornitrici di servizi reali. Per quanto riguarda la individuazione dei soggetti facenti parte delle suddette categorie si rinvia ai decreti di questo Assessorato n. 1414 del 13 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 23 novembre 1991, e n. 747 del 22 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 del 28 settembre 1993. Le istanze di ripianamento dovranno essere trasmesse, a cura dell’impresa, agli enti creditizi interessati e, contemporaneamente, all’IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. In dette istanze dovra’ essere indicato il quadro completo della situazione debitoria al 30 giugno 1993 e quello alla data dell’istanza, con la specificazione degli enti creditori e dell’importo del quale si chiede il ripianamento. Ai fini della determinazione del tasso da porre a carico delle imprese ammesse al ripianamento, gli enti creditizi dovranno assumere come parametro il tasso di riferimento fissato periodicamente dal Ministro del tesoro per il settore commerciale, vigente al momento della concessione delle agevolazioni da parte del comitato amministrativo preposto alla gestione del fondo di rotazione di cui all’art. 9 della Legge regionale n. 26/ 1978; il tasso agevolato da applicare alle operazioni di ripianamento, comprensivo di ogni onere accessorio, sana pari al suddetto tasso di riferimento diminuito di 7 punti percentuali. Una volta ricevuta dall’Irfis comunicazione della concessione da parte del menzionato comitato amministrativo del beneficio contributivo in argomento, l’ente creditizio procede al perfezionamento dell’operazione di ripianamento e, successivamente, operati i necessari incombenti, trasmette all’Irfis la relativa documentazione. Sulla base del piano di ammortamento risultante dagli atti di ripianamento, i’Irfis procede all’accredito in favore degli enti creditizi del contributo in c/interessi, relativo alle singole rate in scadenza, determinato quale differenza tra la rata calcolata in base al piano di ammortamento definito a tasso di riferimento e quella risultante dal piano di ammortamento a tasso agevolato definito come sopra. Durante il periodo di ammortamento dei piani di rimborso all’ente creditizio e’ fatto obbligo di dare comunicazione all’Irfis dell’eventuale verificarsi di eventi tali da pregiudicare il buon esito dell’operazione di ripianamento. In caso, poi, di cessazione definitiva della attivita’ omero fallimento o di concordato preventivo anche mediante cessio bonorum di un’impresa ammessa al beneficio contributivo della Regione l’erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di cassazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato. I rapporti tra l’Irfis e gli enti creditizi saranno regolati da apposita convenzione. Alla concessione del contributo in conto interessi si provvede utilizzando il fondo di rotazione di cui all’art. 9 della Legge regionale n. 26/1978, fino alla concorrenza del 30 per cento delle sue disponibilita’ non impegnate, quali risultano alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 25/1993 e di quelle derivanti da assegnazioni gia’ stanziate, comprese quelle riguardanti esercizi precedenti, di cui e’ in corso l’accredito all’Irfis. Particolare attenzione merita, infine, la individuazione dei criteri e delle priorita’ da seguire nella concessione dei benefici in questione. Nel silenzio del legislatore (la legge non prevede infatti l’emanazione di norme di attuazione) soccorre l’articolo 13 della Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita’ dell’attivita’ amministrativa. Tale articolo stabilisce che la concessione di benefici economici di qualunque genere e’ subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalita’ cui le stesse amministrazioni devono attenersi. In ossequio a tali principi, attesa la tipologia degli interventi di che trattasi, si ritiene che il criterio che piu’ di ogni altro assicura la trasparenza e l’impanialita’ dell’azione amministrativa sia quello della a “trattazione cronologica”. Pertanto, tenuto conto anche del termine previsto al 4 comma del piu’ volte citato articolo 43 della Legge regionale n. 25/93, gli istituti di credito provvederanno alla istruttoria delle istanze ed alle conseguenti deliberazioni secondo l’ordine cronologico della loro presentazione ed entro il termine di giorni 30, cosi’ da consentire all’Irfis l’adozione dei conseguenti provvedimenti entro il termine di 60 giorni previsto dal legislatore. Allorche’ impedimenti non imputabili all’istituto di credito ritardino la definizione di determinate pratiche, potranno deliberarsi, e quindi trasmettersi all’Irfis, quelle che cronologicamente seguono a condizione che tale contrattempo si rilevi dalle motivazioni dell’atto deliberativo. Il comitato amministrativo ex art. 10 della Legge regionale n. 26/78, a sua volta, prendera’ in esame le pratiche perfezionate e trasmesse dagli istituti di credito, secondo l’ordine di presentazione dell’istanza all’Irfis. Si intende come data di presentazione quella in cui l’istanza perviene all’Istituto. Quanto sopra premesso, attesa la particolare natura dell’intervento, si raccomanda la massima tempestivita’ e snellezza possibile. La presente circolare sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.