
- Emanante: 3
- Regione: P.A. di Trento
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 23
- Data fonte: 05/06/2001
Abstract:
La presente deliberazione apporta modifiche alle “disposizioni ai comuni per l’adozione del regolamento che disciplina l’esercizio dell’attivita di estetica” emanate in attuazione della legge n.1 del 1990 sull’attivita di estetista. per svolgere tale attivita e necessaria un’autorizzazione da parte del comune, rilasciata sulla base di parametri oggettivi certi e correlati al numero dei residenti.
In attuazione dell’articolo 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente “Disciplina dell’attivita di estetista”, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 4986 di data 29 aprile 1994, ha approvato le “Disposizioni ai Comuni per l’adozione del Regolamento che disciplina l’esercizio dell’attivita di estetica” al quale i comuni devono unifor-marsi. Il secondo paragrafo dell’articolo 4 del predetto documento stabilisce che tutte le disposizioni previste dalla legge n. 1/90 e dal regolamento si applicano anche ai servizi di estetista prestati all’interno di comunita, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, studi medici specializzati e negozi di profumeria. Ne deriva che l’attivita di este-tista, in qualsiasi forma svolta, quindi anche all’interno di strutture alberghiere ancorche prestata a titolo gratui-to, soggiace alla disciplina anzidetta. In particolare per lo svolgimento di questa attivita e necessario il rilascio da parte del Comune, sentita la Commissione comunale competente, di apposita autorizzazione. Inoltre l’articolo 18 delle Disposizioni sopra indicate consente alle Amministrazioni comunali di regolamen-tare l’attivita di estetista in funzione di parametri di certezza ed oggettivita, riconducibili in particolare alle di-stanze fra esercizi, eventualmente correlati con l’individuazione di rapporto fra imprese e popolazione tenuto anche conto della rilevanza turistica della zona. La possibilita concessa ai Comuni di contingentare le autorizzazioni accordate per l’esercizio dell’attivita di estetista in rapporto al numero di residenti ed alla distanza tra esercizi trovava giustificazione nella necessita di evitare pressioni competitive che avrebbero potuto scaturire da un eccessiva concentrazione di imprese nella medesima area a scapito della qualita di un servizio che e rivolto direttamente alla persona. Per il combinato disposto dei citati articoli 4 e 18 delle Disposizioni anzidette rientrano nel contingentamen-to anche gli esercizi di estetista presso le strutture turistiche indipendentemente che gli stessi siano utilizzati soltanto dai clienti dell’albergo o anche da clienti esterni. Le disposizioni dell’articolo 18 citato, pur tenendo in considerazione la rilevanza turistica della zona, contra-riamente alla volonta di adottare parametri oggettivi per regolamentare l’attivita, rendono difficile pesare in ma-niera omogenea la popolazione residente nella zona e il flusso turistico. In ogni caso gli esercizi di estetista che operano in comuni ad economia turistica beneficiano di una domanda potenziale maggiore rispetto a quelli ope-ranti in altri comuni, anche considerata la maggiore propensione all’acquisto dei servizi di estetista da parte della clientela turistica rispetto a quella residenziale. D’altra parte con la deliberazione n. 3264 di data 15 dicembre 2000, la Giunta provinciale ha approvato i re-quisiti strutturali per il conseguimento del marchio di prodotto alberghiero “Trentino Benessere”. Le imprese che realizzano investimenti rivolti a raggiungere tali requisiti possono essere ammesse agli in-centivi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (“Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialita. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio”) con un particolare livello agevolativo. Nel definire i predetti requisiti minimi si e tenuto conto, anche sulla base delle le linee guida 2001 dell’A-zienda di Promozione Turistica del Trentino, per un verso della crescente domanda di servizi rivolti alla salute ed al benessere psicofisico e dall’altro di una carenza nell’offerta dei medesimi da parte degli esercizi alberghieri trentini. Da questi elementi emerge, da un lato, che le norme di cui all’articolo 18 delle Disposizioni di cui al primo capoverso non consentono un’obiettiva regolamentazione dell’attivita di estetista in tutti i comuni per quel che riguarda gli esercizi operanti all’interno delle strutture alberghiere. Questi ultimi pur rivolgendosi ad una cliente-la proveniente da ambiti extracomunali per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita devono rispet-tare norme di contingentamento determinate in funzione della numerosita della popolazione comunale e della distanza da altri esercizi che si rivolgono a clienti residenti principalmente nel comune. Dall’altro, e sempre piu richiesta una riqualificazione dell’offerta turistica ed, in particolare, la concorrenza impone agli esercizi alberghieri di dotarsi di strutture indirizzate al benessere psicofisico a cui si indirizza l’attivi-ta di estetista. In questo senso, addirittura, la rigida norma di programmazione imposta anche all’attivita di cui beneficiano i soli clienti interni all’esercizio alberghiero, puo di fatto impedire l’attuazione di piani di sviluppo finalizzati all’acquisizione di nuova clientela. Sulla base di queste considerazioni il Relatore propone di integrare l’articolo 18 delle “Disposizioni ai Comuni per l’adozione del Regolamento che disciplina l’esercizio dell’attivita di estetica” approvate con il punto 1) della deliberazione della Giunta provinciale con n. 4986 di data 29 aprile 1994, con il seguente paragrafo: “E esclusa dalle norme di programmazione di cui al presente articolo l’attivita di estetista svolta nell’ambito di esercizi alberghieri a condizione che sia rivolta esclusivamente agli ospiti degli stessi e che non vi sia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via ai locali adibiti a tale attivita.”
Cio premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera
1. di aggiungere all’articolo 18 delle “Disposizioni ai Comuni per l’adozione del Regolamento che disciplina l’esercizio dell’attivita di estetica”, approvate con il punto 1) della deliberazione della Giunta provinciale con n. 4986 di data 29 aprile 1994, dopo il secondo paragrafo il seguente: “E esclusa dalle norme di programmazione di cui al presente articolo l’attivita di estetista svolta nell’ambito di esercizi alberghieri a condizione che sia rivolta esclusivamente agli ospiti degli stessi e che non vi sia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via ai locali adibiti a tale attivita.”;
2. di disporre che i Comuni uniformino alle disposizioni di cui al punto 1. le eventuali disposizioni difformi contenute nel Regolamento comunale per l’esercizio dell’attivita di estetica in vigore;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.