DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MARZO 2004, N. 55-12083

  • Emanante: 3
  • Regione: Piemonte
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15
  • Data fonte: 15/04/2004
lr 41/98, art. 2, comma 1. art. 2, comma 3, lett. d): servizi connessi alle funzioni ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale - atto di indirizzo relativo all'istituzione di un regime di aiuti di stato all'occupazione in conformita? al regolamento (ce) 2204/2002

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

La giunta regionale ha deliberato di stabilire, per il piemonte, l’istituzione di un regime di aiuti di stato in conformita al regolamento (ce) 2204 /2002 della commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ce agli aiuti di stato a favore dell’occupazione. l’allegato a alla deliberazione ne delinea, tra l’altro, il campo di applicazione, le tipologie di aiuto, la definizione di lavoro svantaggiato, i contributi erogati a fronte dell’assunzione di un lavoratore svantaggiato, i costi supplementari legati all’assunzione di un soggetto disabile, le condizioni generali in materia di aiuti per l’assunzione di soggetti non svantaggiati, aiuti erogati, assunzioni a tempo ripartito, obblighi della regione.

delibera

Di stabilire, per il Piemonte, l’istituzione di un regime di aiuti di stato in conformita al Regolamento (CE) 2204 del 12 dicembre 2002 della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, cosa? come indicato negli allegati – A – e – B – alla presente deliberazione di cui costuiscono parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione, non comporta oneri contabili a carico del bilancio regionale, sara pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Allegato B