Deliberazione Giunta Regionale 23 marzo 2015, n.341

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 22
  • Data fonte: 22/04/2015
Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifiche e integrazioni alla “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 con le tipologie di servizio dicompetenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e requisiti per l’iscrizione.

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il presente atto la Giunta fa proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta; prende atto delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015 recante “Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n.3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” in riferimento alle prestazioni svolte dalla categoria degli archeologi; prende atto dell’ individuazione delle tipologie di servizi prestate dagli archeologi ed i requisiti per l’inserimento nell’Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della l.r. n. 3/2010; modifica e integra la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferi ore a centomila euro”; da atto che la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” risulta quella di cui all’Allegato A.

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