- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Toscana
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 27/09/1983
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
Procedure per le associazioni intercomunitarie e per le Comunita’ Montane per l’attuazione del programma regionale degli interventi in agricoltura di cui alla delib. Cons. N.476 del 12.7.1983 L.R. 63/81 modifiche ed integrazioni alla delib. G.r. 15.2.1982 n. 1425. Immediatamente eseguibile.
Deliberazione n. 9666
Procedure per le associazioni intercomunitarie e per le Comunita’ Montane per l’attuazione del programma regionale degli interventi in agricoltura di cui alla delib. Cons. N.476 del 12.7.1983 L.R. 63/81 modifiche ed integrazioni alla delib. G.r. 15.2.1982 n. 1425. Immediatamente eseguibile.
Omissis
1.2.2. Premi di avviamento e di permanenza
Il premio di avviamento previsto al 2 comma dell’art.8 della L.R. 63/81, puo’ essere concesso esclusivamente alle cooperative di conduzione composte in prevalenza da giovani soci di eta’ compresa fra i 18 e i 35 anni, che abbiano in corso di realizzazione un piano di sviluppo. Il premio di avviamento da erogare per tutta la durata del “piano” e per non di piu’ di tre annualita’, non puo’ superare per ogni giovane socio di eta’ compresa fra i 18 e i 35 anni il 50% della retribuzione iniziale annuale, al netto degli oneri sociali, dell’operaio agricolo Comune in vigore al 1 gennaio dell’anno nel quale avviene l’erogazione. Il premio di permanenza, previsto al terzo comma dell’art.3 della L.R. 63/81 viene concesso, con le stesse modalita’ ed alle stesse condizioni previste per il premio di avviamento, ad ogni giovane coltivatore diretto o mezzadro ed ai loro coadiuvanti in forma stabile e permanente, in eta’ compresa fra i 18 e i 35 anni, nelle cui aziende siano in corso di realizzazione “piani di sviluppo” per i quali competa l’erogazione del premio di orientamento zootecnico. Sia per il premio di avviamento che per il premio di permanenza, la prima annualita’ viene erogata, dopo aver assunto il relativo impegno finanziario complessivo (definitivo per la prima annualita’ e condizionato per quelle successive), con le stesse modalita’ previste per l’erogazione del premio di orientamento di cui al precedente punto 1.2.1. Per le annualita’ successive alla prima, l’erogazione del premio di avviamento o del premio di permanenza e’ subordinato ad una valutazione positiva del resoconto annuale sullo stato di attuazione del “piano” da inviare ai sensi dell’art.19 della L.R. 63/81. Il premio di avviamento e di permanenza debbono essere erogati in modo graduato tenendo conto dell’importanza che “il piano” assume nei confronti della potenzialita’ dell’azienda o delle aziende. In pratica la determinazione dei premi da erogare deve essere effettuata moltiplicando le misure massime annuali per l’indice risultante dal rapporto fra il numero di U.L.U., che raggiungono l’obiettivo del reddito comparabile (con le riduzioni stabilite dal “programma regionale”) ed il numero di U.L.U. Necessarie per la conduzione cosi’ come risultano a conclusione del “piano”. L’erogazione dei premi di avviamento e di permanenza, essendo legata alla realizzazione del “piano aziendale” puo’ essere proseguita anche dopo l compimento, da parte degli aventi diritto, del 35 anno di eta’ ad iniziare (a “piano” in corso di realizzazione) dopo il compimento del 18 anno di eta’.
Omissis